Massima n. 287113
Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 89/CGF Riunione del 29 gennaio 2008 n. 5 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 214/CGF Riunione del 10 giugno 2008 n. 5 - www.figc.itImpugnazione - istanza: Deferimento dell’Ufficio Procura Antidoping del C.O.N.I. a carico del calciatore C.N., attualmente tesserato Reggina Calcio S.p.A., per violazione degli artt. 6.2 e 6.6 delle istruzioni operative del comitato controlli antidoping di cui alle norme sportive antidopingMassima: Il calciatore non è responsabile della violazione degli artt. 6.2 e 6.4 delle Istruzioni Operative del Comitato Controllo Antidoping per essersi presentato dopo la gara al controllo antidoping per l’espletamento delle relative operazioni presso la sala antidoping una prima volta alle ore 22.25 e quindi, dopo essersi allontanato senza autorizzazione ed essersi trattenuto presso lo spogliatoio chiuso a chiave unitamente agli altri compagni ed all’allenatore, e vi avrebbe fatto ritorno alle ore 22.55, omettendo in tal maniera la dovuta collaborazione alle operazioni di prelievo (urina e sangue), giustificando però la circostanza con la necessaria partecipazione all’animata discussione in atto nello spogliatoio tra la squadra, il Presidente della società, l’allenatore e il direttore sportivo, e culminata poi nell’esonero dell’allenatore.Massima: L’Ordinamento Sportivo non prevede una specifica sanzione per il caso di ritardo degli atleti nel sottoporsi ai prelievi necessari per l’effettuazione delle analisi. Trattasi indubbiamente di una lacuna legislativa ed il riempimento di detta lacuna è compito del Legislatore e non del Giudice. Quest’ultimo, peraltro, ha il potere di interpretare la legge, ma l’attività ermeneutica non può spingersi fino alla creazione di una norma inesistente. In siffatta situazione, facendo ricorso proprio ad un principio di interpretazione sistematica, soccorre il dettato della nostra Norma Fondamentale, in virtù del quale “Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso” ed alla stregua di detto principio, non essendovi un espresso precetto sanzionatorio nei termini dì cui alla richiesta di condanna, i calciatori debbono essere assolti dalle relative incolpazioni Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 89/CGF Riunione del 29 gennaio 2008 n. 2 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 214/CGF Riunione del 10 giugno 2008 n. 2 - www.figc.itImpugnazione - istanza:Deferimento dell’Ufficio Procura Antidoping del C.O.N.I. a carico dei calciatori: M.D. e P.D., attualmente tesserati per la società Brescia Calcio, per violazione degli artt. 6.2 e 6.6 delle istruzioni operative del Comitato Controlli Antidoping di cui alle norme sportive antidopingMassima: Il calciatore non è responsabile della violazione degli artt. 6.2 e 6.4 delle Istruzioni Operative del Comitato Controllo Antidoping per essersi presentato dopo la gara al controllo antidoping per l’espletamento delle relative operazioni con 25 minuti di ritardo, omettendo in tal maniera la dovuta collaborazione alle operazioni di prelievo (urina e sangue) quando la società di appartenenza con ordine perentorio e tassativo ha imposto la partecipazione ad una preventiva riunione con l’Allenatore ed il Presidente per effettuare le considerazioni e le valutazioni della grave situazione derivante dal risultato conseguito sul campo (terza sconfitta consecutiva e quinta sconfitta su un totale di sette partite disputate).Massima: L’Ordinamento Sportivo non prevede una specifica sanzione per il caso di ritardo degli atleti nel sottoporsi ai prelievi necessari per l’effettuazione delle analisi. Trattasi indubbiamente di una lacuna legislativa ed il riempimento di detta lacuna è compito del Legislatore e non del Giudice. Quest’ultimo, peraltro, ha il potere di interpretare la legge, ma l’attività ermeneutica non può spingersi fino alla creazione di una norma inesistente. In siffatta situazione, facendo ricorso proprio ad un principio di interpretazione sistematica, soccorre il dettato della nostra Norma Fondamentale, in virtù del quale “Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso” ed alla stregua di detto principio, non essendovi un espresso precetto sanzionatorio nei termini di cui alla richiesta di condanna, i calciatori debbono essere assolti dalle relative incolpazioni. Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 27/CGF Riunione del 12 ottobre 2007 n. 3 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 98/CGF Riunione del 4 febbraio 2008 n. 3 - www.figc.itImpugnazione - istanza:Richiesta di archiviazione dell’ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. - ex art. 3, comma 4 delle norme sportive antidoping - procedimento disciplinare e istruzioni relative all’attività dell’ufficio di Procura Antidoping – relativa al procedimento disciplinare nei confronti del calciatore T.F.Massima: In materia antidoping non è sanzionabile il calciatore che, sorteggiato per essere sottoposto a controllo antidoping, ha aggiunto, con un ritardo di 13 minuti rispetto al termine della gara, i locali predisposti per il prelievo solo dopo essersi recato nello spogliatoio, per l’opportuno controllo in seguito ad un colpo al collo della caviglia sinistra precedentemente infortunata. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 47/C Riunione del 30 Aprile 2004 n. 1 – www.figc.itDecisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 335 del 29.4.2004Impugnazione - istanza: Appello del calciatore G.G. avverso la sanzione della sospensione per giorni 7 per violazione del Regolamento Antidoping, a seguito di deferimento della Procura AntidopingMassima: Il calciatore che si presenta in ritardo (dieci minuti) nel luogo designato per l’espletamento delle operazioni di prelievo antidoping, al termine della gara è sanzionato con la sospensione dall’attività (per giorni sette), per violazione delle prescrizioni stabilite dall’art. 7 appendice A (richiamata dall’art. 12 del Regolamento Antidoping).