Massima n. 289748

Decisione C.G.F. - Sezione Unite: Comunicato ufficiale n. 49/CGF del 22 Ottobre 2009 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 107/CGF del  23 dicembre 2009 www.figc.it Decisone impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – com. Uff. n. 16/CDN del 7.9.2009 Impugnazione - istanza: 3) Ricorso del sig. C. G., avverso la sanzione della inibizione per giorni 10 inflittagli a seguito di deferimento del Procuratore Federale per violazione dell’art. 1, comma 1 C.G.S., in riferimento agli artt. 1 e 2 dell’appendice F.I.G.C. alle norme sportive antidoping Massima: Il Presidente della Commissione Antidoping, risponde delle violazioni delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 1, C.G.S., in riferimento agli artt. 1 e 2 dell'Appendice F.I.G.C. alle norme sportive antidoping per avere designato per le operazioni di controllo una persona della segreteria della Commissione Antidoping, non deputata a siffatti compiti, e per avere ripetutamente designato negli anni 2004 e 2005, quali Rappresentanti federali antidoping, due persone mai nominate dal Presidente Federale e, quindi, prive di qualsiasi titolo”. Non v’è dubbio che il procedimento di nomina e le funzioni assegnate ai “Rappresentanti federali antidoping” sono specificamente indicate negli artt. 1 e 2 dell’Appendice F.I.G.C. alle norme sportive antidoping, né è da trascurare, in particolare, il disposto del comma 8 dell’art. 1, secondo il quale “i componenti della Commissione, i Rappresentanti federali e i componenti la Segreteria sono tenuti al vincolo di riservatezza assoluta su tutto quanto attiene all’attività antidoping”. Appare evidente, quindi, che – in carenza di una specifica disposizione - a nessun altro soggetto, pur se tesserato ad altro titolo della F.I.G.C., può essere consentito di partecipare alle operazioni di esclusiva ed assoluta competenza di coloro che sono stati regolarmente nominati “Rappresentanti federali antidoping” o, addirittura, di espletarle in sostituzione di questi, ovvero di assistervi anche se solo al fine di acquisire conoscenze dei “nuovi compiti” che avrebbero potuto essere ad essi “affidati con la loro nomina come rappresentanti”.  Consegue la sanzione della inibizione per giorni 10.
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