Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 16/C Riunione del 18 gennaio 1996 n. 4 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione-DisCiplinare presso il Comitato Regionale Sicilia Com. Uff. n. 10/Disc. del 30.11.1995 Impugnazione - istanza: Appello della C.F. Orlandina avverso decisioni merito gara Orlandina/Caccamo dell’1.10.1995 Massima: Non è prevista la sanzione della perdita della gara, quando una società si è resa responsabile del ritardato inizio dell'incontro, avvenuto oltre i 45 minuti di attesa previsti dalle norme regolamentari, ed ha presentato all’arbitro prima dei 45 minuti la distinta dei suoi calciatori. Ciò in base al principio dell’orario di tolleranza previsto dall'art. 54 comma 2 N.O.I.F., il quale per la mancata osservanza prevede l’applicazione della sola ammenda. La sanzione della perdita della gara è, invece, prevista dall’art. 55 comma 1 NOIF, a carico delle squadre che non si presentano in campo (cioè, all'arbitro in divisa di giuoco) nel termine di attesa.
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