Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 18/C Riunione del 11 febbraio 1999 n. 4 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 21 del 30.12.1998 Impugnazione - istanza: Appello del River Club avverso decisioni merito gara Besurica/River Club del 22.11.1998 Massima: Viene disposta la ripetizione della gara per errore tecnico dell’arbitro, il quale non ha consentito alla società di procedere alla sostituzione, sul falso presupposto che la stessa non fosse abilitata a farla. E ciò anche nel caso in cui l’arbitro, ravvedendosi dell’errore, abbia concesso la sostituzione dopo pochi minuti. (Il caso di specie: Al 35° del secondo tempo, il Direttore di gara non aveva consentito la quinta sostituzione di un calciatore, nell'erronea convinzione che non avesse il diritto a farlo. Sul punto il Direttore di gara, nel supplemento di rapporto prima e con dichiarazione resa davanti la Commissione Disciplinare, ha riconosciuto l’errore, assumendo però che la sua decisione era stata subito riveduta, allorché gli era stato segnalato sul campo l'errore in cui era incorso. Lo stesso direttore di gara ha riferito che il tempo intercorso fra il diniego alla sostituzione e l'autorizzazione a farla, era stato minimo).
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it