Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 2/C Riunione del 24 luglio 1997 - n. 7 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato, Regionale Trentino Alto Adige - Com. Uff. n. 62 del 26.6.1997 Impugnazione - istanza: Appello della S.S. Condinese avverso decisioni merito gara Condinese/Bolzano 96 del 4.5.1997 Massima: Quando la compilazione e sottoscrizione della distinta giocatori di una società viene effettuata dal Dirigente Accompagnatore ufficiale, il quale non é abilitato a rappresentare la sua società, in quanto colpito da provvedimento di inibizione temporanea non ancora completamente scontata, è prevista a suo carico un’ulteriore inibizione e l’ammenda a carico della società, ma non la punizione sportiva di perdita della gara, poiché l'irregolarità della sottoscrizione della distinta giocatori di fatto non incide sulla regolarità della gara. Si tratta, invero, di un addebito meramente formale che pur attenendo ad un documento essenziale ai fini per i quali il documento è previsto ed imposto, tuttavia non si pone in alcun rapporto causale con il corretto e regolare svolgimento della gara.
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