Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 41/C Riunione dell’5 Aprile 2004 n. 10 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 63 del 12.3.2004Impugnazione - istanza: Appello della S.P. Pianello avverso decisioni merito gara Pianello/Lama del 24.9.2003. Massima: E’ giusta la decisione dell’arbitro di far proseguire la gara pro-forma e non di sospenderla, quando si verificano nel corso della gara fatti o situazioni che abbiano influito sul suo regolare svolgimento. Ciò che occorre valutare è se i fatti che hanno dato luogo alla sua decisione (giusta o errata che sia stata) hanno inciso sul regolare svolgimento della gara e se ne hanno impedito la regolare prosecuzione fino al termine. Ne consegue che le aggressioni dell’arbitro sia da parte di un calciatore, concretizzatasi (tra le altre cose) in un violento schiaffo al viso ed in tentativi vari di colpirlo con calci, e sia da parte di un dirigente e dell’allenatore hanno inciso negativamente sulla serenità dello stesso arbitro e dunque sul regolare svolgimento dell’incontro che, laddove non sospeso, non avrebbe avuto in alcun caso un andamento regolare. Appare chiaro, insomma, che è stata la condotta del calciatore e dei tesserati, gravissima, a porre l’arbitro nelle condizioni fisiche e psichiche di non proseguire nella direzione della gara con la necessaria serenità e ad impedire che la gara stessa giungesse al termine regolarmente. Tanto che l’incontro è andato avanti solo proforma, non per ingiustificata decisione di un arbitro, ma perché la situazione di grave tensione e pericolosità creata dai tesserati altro non suggeriva che portare a termine la gara, al sensato e ragionevole scopo di evitare pregiudizi ancora maggiori per sé medesimo e per l’ordine pubblico. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 36/C Riunione del 9 giugno 2001 n. 3 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 99 del 15.5.2001 Impugnazione - istanza:Appello dell’A.S.C. Gioiosa avverso decisioni merito gara Gioiosa/ Nuova Melito dell’1.4.2001 Massima: E’ corretta la decisione dell’arbitro di proseguire pro-forma, secondo l’art. 64 delle N.O.I.F., soltanto per garantire l’incolumità fisica della terna arbitrale e per motivi di ordine pubblico. (Il caso di specie: Al 25° del 2° tempo, il dirigente della società colpiva l’arbitro “ripetutamente con calci e pugni in varie parti del corpo” provocandogli escoriazioni e contusioni come da referto medico, il quale nel supplemento del rapporto di gara ha precisato che le sue condizioni psico-fisiche precarie non gli avevano permesso di valutare serenamente e in piena indipendenza di giudizio le azioni di giuoco. In particolare aveva favorito la società in occasione della rete segnata e aveva annullato una rete valida segnata dall’altra società). Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 25/C - Riunione del 2 aprile 1998 - n. 6 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 68 del 19.2.1998 Impugnazione - istanza: Appello dell’U.S. Rinascita Mariglianella/Mariglianese del 4.1.1998 Massima: Quando il Direttore di gara è stato oggetto di gravi e reiterati episodi di violenza da parte di diversi tesserati di una società, nonché della minaccia di invasione del campo, tali da fargli prendere la decisione di continuare la gara pro-forma, perché si era creata una situazione di pericolo della propria incolumità, è prevista a carico della società in questione la punizione sportiva della perdita della gara. Massima: Rientra nei poteri dell'arbitro (art. 64 comma 2 N.O.I.F.), quando non ritenga di interromperla, di far proseguire la gara "pro-forma" per fini cautelativi, nel caso in cui si sono verificati fatti che, a suo giudizio, appaiono pregiudizievoli della propria incolumità. (Nel caso in esame il Direttore di gara è stato oggetto di gravi e reiterati episodi di violenza da parte di diversi tesserati della società, nonché della minaccia di invasione del campo, sicché era concreta la situazione di pericolo della propria incolumità, a salvaguardia della quale, considerata la situazione ambientale, dettagliatamente descritta nel supplemento di referto,è da condividere la decisione di proseguire la gara "proforma”). Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 21/C Riunione del 15 febbraio 1996 n. 8 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata - Com. Uff. n. 28 dell'11.1.1996 Impugnazione - istanza: Appello della S.S.Santarcangiolese avverso decisioni merito gara Salandra/Santarcangiolese del 17.2.1995 Massima: L’arbitro può decidere di far proseguire la gara pro-forma a partire dal 35° minuto del primo tempo in seguito a ripetute manifestazioni di minaccia e di aggressione poste nei suoi confronti da parte dei tesserati. Ne consegue che è legittima l’irrogazione della sanzione sportiva della perdita di gara nei confronti della società i cui tesserati hanno posto in essere i suddetti comportamenti.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it