Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 42/C Riunione del 21 giugno 1996 n. 1 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 197/C del 19.6.1996 Impugnazione - istanza: Appello dell’U.S.Viterbese Calcio 90 avverso decisioni merito gara play-off C2 Giuliano/Viterbese del 16.6.1996 Massima: Non si può invocarela punizione sportiva della perdita della gara per i numerosi atti di intemperanza del pubblico accaduti prima e durante la gara che avrebbero creato un clima di intimidazione (“clima di guerriglia”), che ha condizionato decisamente l'esito della gara, nel caso in cui si evince dal referto arbitrale che a causa della presenza di tifosi a bordo campo, la partita è stata adeguatamente controllata dalle Forze dell'Ordine e lo stesso Direttore di gara ha sospeso la partita e l'ha ripresa solo dopo che le Forze dell'Ordine avevano sgomberato il terreno di giuoco. I lanci di oggetti in campo (avvenuti da parte delle due tifoserie e non solo da parte dei sostenitori della squadra locale), ancorché censurabili sotto il profilo disciplinare (e sanzionati con ammende alle due società) non si sono rivelati nella specie episodi atti ad incidere sul regolare andamento della gara, in quanto non hanno comportato conseguenza di nessun genere. Gli altri episodi relativi agli incidenti che si sarebbero verificati fuori dallo stadio (sassi contro il pullman, lanci di corpi contundenti che hanno colpito il presidente ed il vice presidente della società) o anche nello stadio a danno dei dirigenti e dei sostenitori (fatti accomodare in un tribunetta sulla quale in precedenza erano stati gettati abbondanti quantitativi di pesce guasto e maleodorante), per quanto deprecabili, se ed in quanto effettivamente accaduti (non vi è prova del loro accadimento), non concretano che episodi di malcostume, di inciviltà, che nulla hanno a che vedere con lo sport, ma non fatti che possono avere inciso sul regolare svolgimento della gara.
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