Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 223/CSA del 14 Giugno 2021  (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti – Divisione Calcio a Cinque di cui al Com. Uff. n. 1448 del 07.06.2021

Impugnazione – istanza: A.S.D. Futsal Polistena C5

Massima: La Corte conferma la decisione del Giudice Sportivo che ha disposto la ripetizione della gara con obbligo di disputa dell'incontro a porte chiuse, ma ridetermina l’ammenda da € 2.000,00 ad € 1.000,00. L’obbligo di ripetizione dell’incontro si fonda, sul fatto che l’interruzione della gara è stata decretata dall’arbitro per l’episodio che l’aveva determinata (sputo che aveva attinto il secondo arbitro al 4° minuto della seconda frazione di gioco e conseguente decisione di quest’ultimo di abbandonare il terreno). L’ammenda è determinata dal fatto che….erano presenti un numero di spettatori ben superiore a quello stabilito dalle vigenti disposizioni in materia, tenuto conto che alcuni sostenitori della Società rivolgevano agli arbitri reiterate ingiurie e minacce sia durante l’incontro che al termine dello stesso, costringendo la terna a sostare a lungo nello spogliatoio prima di poter abbandonare l’impianto sportivo scortata dalle forze dell’ordine….. Ciò premesso in fatto, la Corte Sportiva non condivide le motivazioni con le quali il Giudice Sportivo, disponendo la ripetizione della gara, ha ritenuto “immotivata e non in linea con le vigenti disposizioni regolamentari” la decisione dell’arbitro di interrompere definitivamente la gara medesima. Al di là della rilevanza, sul piano precettivo-regolamentare, delle disposizioni contenute nella “guida pratica” A.I.A. annessa al regolamento di gioco del calcio a 5, ritiene la Corte che il Giudice Sportivo abbia comunque travisato dette disposizioni, secondo le quali, in caso di sopravvenuto impedimento di uno dei due arbitri, la gara possa/debba proseguire con la direzione di un solo arbitro. La fattispecie, difatti, è evidentemente riferita all’ipotesi dell’infortunio o di altro fatto oggettivamente ostativo, ma non certo all’impedimento causato da una condotta violenta ad altri imputabile (cui deve essere equiparato lo sputo, ex art. 35, comma 1, C.G.S.) verificatasi nel corso della gara, come peraltro reso palese dalla stessa regola 5 invocata dal primo giudice, al cui punto 3 si legge, ad es., che “se un oggetto lanciato da uno spettatore colpisce uno degli ufficiali di gara o un calciatore o un dirigente, l’arbitro può consentire che la gara prosegua, interromperla, sospenderla temporaneamente o definitivamente, secondo la gravità dell’episodio”, così come può “sospendere temporaneamente o definitivamente la gara per qualsiasi tipo di interferenza esterna”. Ne consegue che la decisione di sospendere definitivamente la gara appare non solo del tutto legittima, ma addirittura doverosa se relazionata alla gravità dell’episodio che, al di là dell’odiosità del gesto, assume rilevanza addirittura gravissima in quanto inserito nel contesto della perdurante epidemia da Covid 19, ove proprio lo sputo può rappresentare uno dei veicoli principali di trasmissione dell’infezione. Né può censurarsi l’arbitro, per aver ritenuto di non esporre sé stesso o altri colleghi al rischio di divenire oggetto di medesime, ulteriori condotte sciagurate da parte di uno o più sostenitori locali (ancorchè sparuti). Esaurita tale doverosa premessa, ritiene questa Corte Sportiva che il particolare evento occorso, ancorchè ascrivibile al gesto di un supporter della società ospitante, ma oggettivamente isolato ed estraneo alla contesa sportiva in corso sul campo (peraltro questa di significativa importanza, trattandosi di finale dei play off), non possa essere valutato con criteri esclusivamente tecnici e consenta quindi all’organo di giustizia la scelta tra le varie opzioni previste dall’art. 10, comma 5, C.G.S.. Tra queste, si ritiene la più adeguata proprio la ripetizione della gara interrotta (ancorchè non per errore in cui sarebbe incorso l’arbitro), opzione questa che, nel caso di specie, pur assumendo anche valenza sanzionatoria (considerato il risultato di 2 -0 in favore della Futsal Polistena al momento dell’interruzione), permette comunque di affidare l’esito della gara medesima al solo sano confronto agonistico sportivo, fermo restando che, in applicazione dell’art. 74 C.G.S., si ritiene di dover disporre a carico della Futsal Polistena, per il medesimo fatto, anche la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00. Quanto all’obbligo della disputa della nuova gara a porte chiuse ed all’ammenda di € 2.000,00, tutte le circostanze che il Giudice Sportivo ha posto a base delle predette sanzioni (presenza di un numero di spettatori superiore al consentito, reiterate ingiurie e minacce rivolte agli ufficiali di gara, talmente reiterate e gravi da costringere la terna ad uscire dall’impianto sportivo scorata dai Carabinieri), hanno trovato puntuale riscontro negli atti di gara, indipendentemente da quanto relazionato dai Carabinieri (i quali sono tenuti a riferire della commissione di eventuali reati, ma non già di violazioni regolamentari delle quali ben possono non avere percezione). La prima circostanza trova riscontro addirittura certosino nel rapporto del Commissario di Campo sig. …., il quale riferisce che “la società ospitante ha deliberatamente permesso l’accesso all’impianto ad un numero di spettatori pari al più del doppio del 25% della capienza limite previsto dal protocollo Covid per le manifestazioni a partire dal 01/06/2021. Lo scrivente ed il collega Commissario hanno contato uno ad uno i presenti ad inizio gara e durante la stessa, notando un numero di presenze sempre più crescente, nonostante la dirigenza della squadra ospitante fosse stata avvisata molto prima dell’orario di inizio circa le restrizioni in essere”. La seconda circostanza è ravvisabile dai convergenti rapporti tanto degli ufficiali di gara quanto dei Commissari di Campo, tutti concordi nel riferire di gravi ingiurie e minacce rivolte agli ufficiali di gara (e in particolare al secondo arbitro) sia durante il primo tempo, sia al termine della gara, con pericoloso assembramento anche di soggetti non identificati nelle immediate vicinanze degli spogliatoi, tale da far temere per l’incolumità degli Arbitri e dei Commissari, costretti difatti ad allontanarsi sotto la protezione delle forze dell’ordine. Devono pertanto essere confermati, con conseguente reiezione del reclamo sul punto, tanto l’obbligo della disputa a porte chiuse della gara da ripetere, quanto l’ammenda di € 2.000,00 a carico della società ospitante Futsal Polistena.

Decisione C.S.A. – Sezioni Unite: Comunicato ufficiale n.103/CSA del 16 Marzo 2017 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 114/CSA del 11 Aprile  2017 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n.  612 del 15.2.2017

Impugnazione – istanza:  RICORSO DELL’A.S.D. VITTORIA SPORTING FUTSAL LE SANZIONI: PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0-6; SQUALIFICA FINO AL 31.12.2019 ALLA CALC. PALUMBO PATRIZIA, NONCHE’ AVVERSO L’OBBLIGO DEL VERSAMENTO DELLA SOMMA DI2.200,00 (COM. UFF. N. 104/2014 FIGC) INFLITTO ALLA RECLAMANTE; INFLITTE SEGUITO GARA VITTORIA SPORTING FUTSAL/VIGOR SAN CATALDO DEL 12.2.2017

Massima: La C.S.A., Sezioni Unite, conferma la sentenza di primo grado che ha irrogato alla società la punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 17 comma 1 del C.G.S. e ha condannato la stessa sia a risarcire all’arbitro le spese mediche occorse, se richieste e documentate” sia “alla corresponsione della sanzione di cui al Com. Uff. n. 104A/2014 F.I.G.C., dovuta a seguito di atti di violenza perpetrati da un proprio tesserato nei confronti del direttore di gara”, sanzione quantificata in € 2.200,00 (specificano che quest’ultima dev’essere meramente indicata dal giudice di prime cure in quanto discende soltanto dal passaggio in giudicato della sentenza sportiva di primo grado o di appello). Il tutto in quanto dal rapporto dell’arbitro, si legge che al 19’ minuto del II tempo regolamentare la calciatrice è stata ammonita per proteste “a seguito di un fallo a proprio favore”, poiché ha richiesto “più volte il provvedimento disciplinare verso la calciatrice avversaria, rea di aver commesso il fallo di giuoco”. In seguito a tale ammonizione la calciatrice si è avvicinata al direttore di gara, puntandogli il dito sul petto e apostrofandolo con espressioni ingiuriose (“Sei una testa di cazzo, non capisci niente!”). Di conseguenza, l’arbitro non ha potuto esimersi dal mostrarle il cartellino rosso. Per reagire all’espulsione subita la calciatrice ha colpito l’arbitro con “un violento calcio al fianco sinistro”. I dirigenti di entrambe le società sono entrati in campo per bloccare la calciatrice, la quale cercava di raggiungere l’arbitro per colpirlo ulteriormente. La terna arbitrale si dirigeva quindi negli spogliatoi, non proseguendo più la gara a causa dello stato di scuotimento che aveva colto l’arbitro.

Decisione C.G.F. : Comunicato ufficiale n. 307/CGF del 27 Maggio 2014 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 018/CGF del 07 Agosto 2014 e  su  www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 862  del 26.5.2014

Impugnazione – istanza: 1. RICORSO A.S.D. BARLETTA CALCIO A5 AVVERSO LE SANZIONI:  - PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO 0-6;  - INIBIZIONE A TUTTO IL 30.6.2014 AL SIG. D.A.;  - SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA AL SIG. D.B.A.;  - AMMENDA DI € 700,00 ALLA SOCIETÀ,  INFLITTE SEGUITO GARA BARLETTA CALCIO A 5/LAZIO CALCIO A 5 DEL  25.5.2014

Massima: Viene confermata la decisione del GS che la sanzionato la società con la perdita della gara per essere stata definitivamente sospesa dall’arbitro alla fine del primo tempo supplementare, allorquando il calciatore si era avvicinato al direttore di gara con fare  intimidatorio profferendogli frasi gravemente irriguardose e dopo che, al provvedimento di  espulsione, il predetto calciatore si era scagliato contro l’arbitro e, nonostante fosse stato trattenuto  da un dirigente della società ospitata ed altri tesserati, era riuscito a divincolarsi sferrando un  violento calcio contro il direttore di gara, a seguito del quale non aveva potuto continuare la  conduzione dell’incontro. Nessuna norma vieta che l’arbitro, una volta resosi conto,  nell’immediatezza del fatto, di non essere in grado di continuare l’incontro, a causa degli effetti  della grave aggressione, possa decretare la fine dell’incontro medesimo.  Che l’aggressione sia stata violenta è confermata anche dalla necessità del ricovero in ospedale e dal referto medico rilasciato.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 276/CGF del 30 Aprile 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 295/CGF del 14 Maggio  2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 766 del 29.4.2014

Impugnazione – istanza:  1. RICORSO A.S.D. PRATO RINALDO AVVERSO LE SANZIONI: - PERDITA DELLA GARA PER 0-6; - PENALIZZAZIONE DI PUNTI 6 IN CLASSIFICA DA SCONTARE NELLA STAGIONE SPORTIVA 2014/2015; - OBBLIGO DI DISPUTA DELLE GARE INTERNE A PORTE CHIUSE FINO AL 30.4.2015; - AMMENDA DI € 2.500,00; - SQUALIFICA FINO AL 30.6.2018 AL CALCIATORE G.P.J.L., INFLITTE SEGUITO GARA PRATO RINALDO/L’ACQUEDOTTO C5 DEL 26.4.2014

Massima: La Corte conferma le sanzioni inflitte perché la gara veniva sospesa al 10'52'' del 1° tempo quando il calciatore, espulso per doppia ammonizione, colpiva violentemente al volto, con una testata il 2° arbitro facendolo cadere per terra esanime ed in stato confusionale per cui, successivamente e nonostante il parere contrario del medico del sodalizio ospitante che cercava di minimizzare l'accaduto sostenendo che il gesto violento non aveva prodotto alcun danno fisico, veniva trasportato presso il locale nosocomio da dove, dopo essere stato trattenuto in osservazione per un giorno, veniva dimesso con una prognosi di gg.5. Il provvedimento di sospensione provocava una violenta reazione da parte di circa 50 sostenitori i quali, scavalcata la rete di recinzione tentavano, cercando di sfondare la porta di ingresso e gli infissi del bagno, di penetrare negli spogliatoi della terna, che ivi si era asserragliata, senza riuscirvi ma tuttavia colpendo con un calcio anche l'altro arbitro e con schiaffi il Commissario di Campo. Neppure l'intervento delle forze dell'ordine riusciva a ristabilire la calma, che i facinorosi continuavano ad inveire contro gli ufficiali di gara con ingiurie, sputi e minacce.

Decisione C.G.F.: Comunicato ufficiale n. 149/CGF del 2 Gennaio 2014 con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 183/CGF del 22 Gennaio 2014  su  www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. 258 del 5.12.2013

Impugnazione – istanza: 2. RICORSO PRATO CALCIO A CINQUE AVVERSO LE SANZIONI: - PERDITA DELLA GARA 0 - 6;  AMMENDA DI € 900,00, INFLITTE SEGUITO GARA FUTSAL PISTOIA/PRATO CALCIO A CINQUE DEL 30.11.2013

Massima: La società è sanzionata con la perdita della gara per aver il proprio calciatore, in precedenza espulso, portatosi furtivamente nella tribuna adiacente al terreno di gioco, colpito con una fortissima manata alla nuca il secondo arbitro, che, a causa dell'intenso dolore e di un leggero senso di vertigine, abbandonava il campo così determinando, anche a causa del clima ostile venuto nel frattempo a crearsi, la sospensione della partita. Ed invero l'esistenza delle situazioni indicate nell'art.17, 1° comma C.G.S. che giustificano il provvedimento di sospensione di un incontro non può che essere rimessa alla valutazione competente ed esperta del direttore di gara; l'avere questi considerato non solo l'aggressione patita dal collega ma tutto l'insieme della situazione di palese ostilità che rendeva plausibile il timore di conseguenze ostative ad una fisiologica prosecuzione della gara, rende pienamente condivisibile la soluzione adottata e vanifica le interessate critiche apodittiche di cui agli scritti difensivi.

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 46/C Riunione del 6 aprile 2006 n. 2 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche – Com. Uff. n. 106 del 3.3.2006 Impugnazione - istanza: Appello dell’A.C. Rione Pace avverso decisioni merito gara Muccia/Rione Pace del 15.10.2005 Massima: E’ conforme ai criteri contenuti nell’art.64 delle N.O.I.F. la decisione del direttore di gara di sospendere la gara e la conseguente irrogazione della sanzione della perdita della gara, quando dagli accertamenti svolti dall’Ufficio Indagini è risultato che l’arbitro fu colpito al ginocchio destro dal calciatore e fu costretto abbandonare il campo e riparare negli spogliatoi chiaramente “ zoppicante”, laddove tale impedimento è risultato, poi, confermato dal certificato medico in atti dove viene diagnosticato un trauma contusivo al ginocchio con prognosi di giorni. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 41/C - Riunione del 9 marzo 2006 n. 1 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria – Com. Uff. n. 57 del 20.1.2006 Impugnazione - istanza: Appello S.S. Artiglio avverso decisioni merito gara Artiglio/Promano del 18.12.2005 Massima: La società è sanzionata con la punizione della squalifica del campo e della perdita della gara per essere stata la stessa, sospesa dall’arbitro al minuto 46° del I° tempo per violenze e minacce patite dallo stesso ad opera di tesserati della società. L’art. 64 testualmente recita:” L’arbitro deve astenersi dall’iniziare o dal far proseguire la gara quando si verifichino fatti o situazioni che, a suo giudizio, appaiano pregiudizievoli della incolumità propria, dei propri assistenti o dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara in piene indipendenza di giudizio”. Dall’esegesi letterale della norma discende che la valutazione delle situazioni pregiudizievoli ivi descritte e connesse al regolare svolgimento della gara appartengono all’arbitro. Va aggiunto, in ogni caso, che il giudizio del direttore di gara deve essere congruamente motivato, all’evidente fine di evitarne l’arbitrarietà. Ciò significa che detto giudizio deve essere saldamente ancorato a dati obiettivi agevolmente riscontrabili, di talchè se i dati sussistono e la loro valutazione risulta congruamente motivata, non può non conseguirne l’insindacabilità della decisione arbitrale di iniziare o far proseguire la gara. Nella specie, dall’esame del referto arbitrale, documento da nessuno contestato, si evince: 1) che il direttore di gara, durante i minuti di recupero del I° tempo, dell’incontro, veniva aggredito dall’allenatore, il quale, entrato sul terreno di gioco lo spingeva con violenza per tre volte; 2) che contestualmente veniva accerchiato dall’intera squadra e raggiunto da calci senza peraltro riuscire ad individuare i responsabili; 3) che, espulso l’allenatore, questi si rifiutava reiteratamente di abbandonare il terreno di gioco e che infine, fatto ingresso negli spogliatoi, incontrava l’allenatore il quale lo minacciava con le parole:” se ti metto le mani addosso ti stronco”. Rispetto a tali fatti obbiettivi l’arbitro maturò la decisione di sospendere la gara, decisione che verosimilmente divenne definitiva allorché fu aggredito verbalmente dallo stesso allenatore nell’atrio antistante gli spogliatoi; ciò si desume dal fatto che, subito dopo, convocò i dirigenti delle squadre e comunicò la propria decisione. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale 45/C Riunione del 16 Maggio 2005 n. 12 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche - Com. Uff. n. 124 del 7.4.2005 Impugnazione - istanza: Appello Pol. Lunano avverso decisioni seguito gara Lunano/Cantianese del 13.2.2005 Massima: Lo sputo in faccia è assimilabile ad un atto di violenza, in tal senso depongono norme e principi generali sia dell’ordinamento comune che di quello sportivo, per cui è legittima la decisione dell’arbitro di sospendere la gara a seguito delle aggressioni fisiche, tra cui lo sputo in faccia, e verbali subite da parte di tesserati della società. Il gesto dello sputare assume una potenzialità lesiva della dignità e del decoro del soggetto investito a volte ben più grave dell’atto di violenza, al quale peraltro è assimilabile per la latente violenza fisica che sottintende e che è tale da compromettere la serenità e l’indipendenza di giudizio di chi lo subisce. Infatti, le disposizioni di cui alla Regola n. 5 ed all’art. 64 N.O.I.F. attribuiscono all’arbitro il potere di astenersi dal far proseguire la gara qualora si verifichino, nel corso della stessa, situazioni che “a suo giudizio” appaiono pregiudizievoli dell’incolumità propria, dei suoi assistenti o dei calciatori, oppure tali da non consentirgli di dirigere la gara stessa in piena indipendenza di giudizio. A norma dell’art. 12, comma 4, C.G.S. spetta agli organi di giustizia sportiva stabilire se i fatti verificatisi nel corso di una gara, non valutabili per loro natura con criteri esclusivamente tecnici, abbiano avuto influenza sulla regolarità di svolgimento della gara. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 52/C Riunione del 24 Maggio 2004 n. 9 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Liguria - Com. Uff. n. 39 del 15.4.2004 Impugnazione - istanza: Appello dell’A.S. Monterosso 2002 avverso decisioni merito gara A.S. Monterosso 2002/Arsenal Spezia 1913 del 13.3.2004 Massima: La gara sospesa dall’arbitro a seguito della grave aggressione subita da parte del calciatore che non gli ha consentito più il sereno proseguimento della gara, non va ripetuta, ma va dichiarata persa nei confronti della società per cui era tesserato il calciatore. Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 50/C Riunione del 17 Maggio 2004 n. 13 – www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte-Valle d’Aosta - Com. Uff. n. 49 del 6.5.2004 Impugnazione - istanza: Appello della Ama Brenta Calcio Ceva avverso decisione merito gara Cameranese/Ama Brenta del 18.4.2004 Massima: Quando l’aggressione al direttore è opera di un calciatore, a seguito della sospensione della gara (art. 64 comma 2 NOIF), per impossibilità dell’arbitro di portarla a termine, la sanzione a carico della società è quella della perdita della gara.
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