Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. –  Sezione Prima: Decisione n. 37 del 20/05/2022

Decisione impugnata: Decisione della Corte Sportiva dAppello Territoriale del C.R. Sardegna FIGC-LND del 7 febbraio 2022 - pubblicata sul C.U. n. 90 dell’8 febbraio 2022 -, a mezzo  dellquale  è statannullata la decisione del Giudice Sportivo Territoriale del C.R. Sardegna FIGC-LND (C.U. n. 79 del 20 gennaio 2022), con cui, in accoglimento del reclamo proposto dalla attuale ricorrente, era stata irrogata, a carico della U.S. Arbus Calcio A.S.D., la sanzione sportiva della perdita, con il risultato di 0-3, della gara Arbus Calcio - Ilvamaddalena 1903, per accertata nullidel tesseramento, da parte della Società ospitante, del calciatore I. B. D. L., proveniente dalla A.S.D. Castiadas Calcio. L’invalididel tesseramento era stata dichiarata dal Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti - con decisione in data 10 gennaio 2022.

Impugnazione Istanza: A.S.D. Ilvamaddalena 1903 / FIGC / CR Sardegna

Massima: Rigettato il ricorso e confermata la decisione della CSAT che ha annullato la sanzione della perdita della gara (del 08/12/2021), nonostante il TFN-ST sollecitato dal Giudice sportivo avesse dichiarato l’invalidità del tesseramento del calciatore per la nullità della lista di trasferimento del 07/12/2021 stante la sottoscrizione da parte del presidente della società trasferente (Castiadas) in tale data sotto inibizione e ciò in quanto la società presso la quale è stato trasferito il calciatore non ha violato alcuna norma…Il Giudice Sportivo ha accolto il reclamo dell’attuale ricorrente e deliberato di irrogare, a carico della resistente Arbus Calcio, la sanzione della perdita della gara, osservando come non potesse assumere rilievo la buona fede e la tutela del legittimo affidamento della sociecessionaria, atteso che la nullità ex tunc del trasferimento del calciatore travolge oggettivamente e dall’origine ogni effetto che medio tempore si sia verificato e che l’inibizione di un dirigente sportivo - circostanza determinativa della nullità del trasferimento sottoscritto dal dirigente inibito - è cosa nota, per cui sarebbe stato onere di Arbus Calcio, prima di dare corso al trasferimento tra le sue fila del calciatore B.verificare che la relativa lista, il 7 dicembre 2021, fosse stata sottoscritta per la Castiadas o dal suo legale rappresentante o da chi avesse poteri sostitutivi per farlo. La Corte Sportiva dAppello Territoriale ha rilevato che, per stabilire se fosse stata commessa un’irregolarimeritevole di sanzione, occorreva verificare quali procedure fossero state attuate in concreto dalla socieArbus Calcio per tesserare il calciatore B.e, considerato che nessuna violazione di norme poteva essere ascritta alla società per aver schierato in campo il calciatore, ha escluso che potessero essere fatte ricadere a carico della società Arbus le eventuali irregolarità commesse dalla socieCastiadas, allepoca al vaglio della Procura Federale. La Corte ha, pertanto, annullato la decisione del Giudice Sportivo ed omologato il risultato di 0-0 conseguito sul campo. Lart. 10, primo comma, del Codice di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) prevede che la società, ritenuta responsabile di fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara o che ne abbiano impedito la regolare effettuazione, è punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0-3 e di 0-6 per le gare di calcio a cinque o con il punteggio eventualmente conseguito sul campo dalla squadra avversaria, se a questa più favorevole, fatta salva l'applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell'art. 4, primo comma. Il secondo capoverso della disposizione stabilisce, inoltre, che la sanzione della perdita della gara possa essere inflitta alle due socieinteressate quando la responsabilidei fatti di cui al primo comma risulti di entrambe. La disposizione prevede espressamente che la sanzione che si considera consegua ad uno specifico accertamento di responsabiliin ordine a fatti o situazioni che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara, circostanza che esclude come la decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti -, dichiarativa dell’invalididel trasferimento del calciatore …. alla società A.S.D. U.S. Arbus Calcio datato 7 dicembre 2021, costituisca causa pregiudiziale ai fini dell’accertamento dell’illecito e della sanzione di cui si fa questione. Da un punto di vista più generale, la sanzione della perdita della gara è l’effetto di una fattispecie complessa, che consta, oltre agli elementi comuni della responsabilidisciplinare (cfr. artt. 5 e 6 c.g.s.), anche dell’esplicito elemento dell’attribuzione di responsabiliad uno dei contendenti dei fatti o delle situazioni collegate che abbiano influito sul regolare svolgimento di una gara. La controversia in ordine alla valididel trasferimento può, dunque, acquistare diretta rilevanza quale causa pregiudiziale rispetto al diverso giudizio in cui direttamente si faccia questione della responsabilità conseguente al fatto costituito dall’invalidità del trasferimento. Ma un giudizio, o, comunque, uno specifico accertamento in ordine a siffatta responsabilità non consta che sia stato effettuato. Il Giudice Sportivo, con la decisione del 20 gennaio 2021, ha irrogato la sanzione della perdita della gara sul mero presupposto dell’invalididel trasferimento, osservando come non sia invocabile la buona fede da parte dell’Arbus Calcio, in ragione del fatto che sarebbe stato onere di questultima, prima di dar corso al trasferimento tra le sue fila del B.i, verificare che la relativa lista, il 7 dicembre 2021, fosse stata sottoscritta per la Castiadas dal suo legale rappresentante o da chi aveva poteri sostitutivi per farlo. In disparte il fatto che non è configurabile, alla stregua dell’ordinamento sportivo, unautonoma situazione soggettiva di onere in tal senso, è evidente come tale considerazione non sia idonea a fondare una responsabilidiretta dell’Arbus Calcio nella fattispecie concreta, in particolare qualora si consideri che tale onere è stato enucleato dal Giudice Sportivo per escludere la rilevanza di una circostanza esimente rispetto alla diversa sanzione della perdita della gara, non già per escludere la responsabilità del fatto costituito dal trasferimento invalido che della prima costituisce indefettibile presupposto. Il Giudice Sportivo, infatti, avrebbe certamente potuto procedere ad uno specifico accertamento di responsabilianche in via incidentale, in applicazione dell’art. 65 CGS, ma non lo ha fatto, poiché ha direttamente inflitto la sanzione della perdita della gara, senza considerare se quell’invalidità fosse imputabile alla socieArbus Calcio, anche, se del caso, in qualidi corresponsabile (cfr. art. 10, terzo comma, CGS). In altri termini, tra la sanzione della perdita della gara, siccome applicata dal Giudice Sportivo, e l’invalididel tesseramento è agevole individuare uno iato, costituito, dunque, dall’assenza di un accertamento di responsabilidiretta del fatto-trasferimento idoneo a dare consistenza obiettiva sotto il profilo causale alla prima sanzione. La Società ricorrente si duole del mancato accertamento di responsabilità della Socieavversaria, deducendo motivi preordinati al riesame del merito con riferimento al fatto che alla società Arbus Calcio sarebbe imputabile una responsabiliper dolo o colpa grave. Va tenuto presente che il ricorso  dinanzi al Collegidi Garanzia dellSport è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti. Lapparato critico dedotto dalla Sociericorrente, tuttavia, riguarda la valutazione di fatti e circostanze in realtà già vagliati dalla Corte Sportiva dAppello Territoriale ed adeguatamente motivati in relazione ai caratteri peculiari della sanzione della perdita della gara, con particolare riferimento alla posizione di terziedella società resistente (cessionaria), laddove, in sostanza, le argomentazioni addotte sono preordinate a sostenere la tesi di una responsabiliimmediata della controparte ed all’applicabilidella sanzione della perdita della gara, senza considerare specifiche violazioni di norme federali in capo ai soggetti protagonisti della vicenda ed alla stregua della motivazione fatta propria dal Giudice Sportivo con la decisione riformata. In definitiva, la sola Società responsabile dell’invalido trasferimento del calciatore utilizzato è un soggetto terzo rispetto alle squadre che hanno disputato la gara del cui risultato si discute, in relazione alla sanzione della perdita della gara stessa; sicc, la decisione della Corte Sportiva dAppello Territoriale deve essere confermata, ancorché alla stregua di una motivazione integrata con le sopra esposte considerazioni.

Decisione C.D.N.: Comunicato Ufficiale n. 33/CDN del 28 Febbraio 2008 n. 3 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera CD Territoriale presso il CR Marche – CU n. 85 del 18.1.2008 – Campionato di Eccellenza

Impugnazione - istanza:(162) - Reclamo della società ASD Biagio Nazzaro Chiaravalle avverso decisioni merito gara Biagio Nazzaro-Piano San Lazzaro del 23.11.2007

Massima: E’ regolare la lista di svincolo suppletiva, ex art. 107 NOIF, sottoscritta dal legale rappresentante della società, la cui nomina è stata comunicata agli organi competenti solo in epoca successiva l’inoltro della lista ed anche perché il tesseramento era stato ratificato dal competente Ufficio Tesseramenti in epoca precedente la gara. Consegue che il calciatore inserito nella lista è in posizione regolare.  

 

Decisione C.F.: Comunicato Ufficiale n. 1/C del 11 luglio 2005 n. 3 - www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 653 del 20.5.2005

Impugnazione - istanza:Appello A.S. Pro Calcetto Avezzano avverso la sanzione dell’inibizione di anni 1 inflitta al Presidente sig. C.G. per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. e della sanzione dell’ammenda di € 550,00 inflitta alla stessa società per violazione dell’art. 2 comma 4 C.G.S., a seguito di deferimento del Procuratore Federale

Massima: L’elemento di prova della falsificazione della firma del calciatore sul modulo di tesseramento è costituito dal fatto che il predetto, al tempo della firma del modulo, non si trovava in Italia, ma in Argentina, suo paese di origine (“circostanza quest’ultima oggetto di positivo riscontro documentale, attraverso l’esame del passaporto e dei timbri di uscita e di ingresso nel territorio nazionale”).  

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 55/C Riunione del 7 Giugno 2004 n. 12 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 132 del 25.5.2004

Impugnazione - istanza: Appello della A.S. Calcio Riunite C. avverso decisioni merito gara Calcio Riunite/Delianuova del 16.5.2004

Massima: Non è irregolare la lista di trasferimento del calciatore che reca correzioni sul titolo definitivo e temporaneo, quando tali correzioni sono state apposte con il consenso (implicito) di entrambe le società, tant’è che si ritroverebbe su tutti i modelli esistenti, pur dovendosi ammettere che l’apposizione di cancellature e correzioni sulle liste di trasferimento, e quindi sulla modulistica federale, è di certo fatto non auspicabile e che va a minare l’immagine dello svolgimento scrupoloso e regolare dell’attività in questo settore.

Massima: Non può essere invocata la posizione irregolare del calciatore incentrata sulla nullità del trasferimento (in considerazione del fatto che nella lista di trasferimento sarebbe stata cancellata la casella indicante il passaggio temporaneo e sbarrata quella relativa al passaggio definitivo, tutto ciò al fine di evitare l’applicazione della norma che limitava il numero dei prestiti di cui ogni società poteva usufruire nel corso di una stagione sportiva), poiché, tale nullità può essere invocata solo tra le parti che hanno sottoscritto il trasferimento e non da società terze.

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 48/C Riunione del 4 giugno 2003 n. 6 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 110 del 19.5.2003

Impugnazione - istanza:Appello del A.S. San Lorenzo del Vallo avverso decisioni merito gara San Lorenzo del Vallo/Nuova Acri del 4.5.2003

Massima: Il calciatore è regolarmente trasferito in prestito quando la lista è stata firmata dal Vice Presidente della società.  

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 46/C Riunione del 23 maggio 2003 n. 3 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 434 del 14.5.2003

Impugnazione - istanza:Appello dell’A.S. Città di Svezzano avverso decisioni merito gara Avezzano Calcio a Cinque/Città di Avezzano del 12.4.2003

Massima: L’art. 100, comma 3, delle N.O.I.F., testualmente recita, quanto al trasferimento dei calciatori “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie”, che “il trasferimento di calciatori deve essere curato esclusivamente dai dirigenti in carica o dai collaboratori specificamente autorizzati dalla società interessata”.

 

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 46/C Riunione del 23 maggio 2003 n. 2 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 434 del 14.5.2003

Impugnazione - istanza:Appello dell’A.S. Città di Avezzano avverso decisioni merito gara Città di Avezzano/Modugno del 18.1.2003

Massima: Doverosa si appalesava la declaratoria di nullità della lista di trasferimento pacificamente non sottoscritta da chi di dovere ai sensi delle norme federali (bensì da dirigente senza delega della società cedente). L’art. 100, comma 3, delle N.O.I.F., testualmente recita, quando al trasferimento dei calciatori “non professionisti”, “giovani dilettanti” e “giovani di serie”, che “il trasferimento di calciatori deve essere curato esclusivamente dai dirigenti in carica o dai collaboratori specificamente autorizzati dalla società interessata”.  

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 39/C Riunione del 28 aprile 2003 n. 13 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 60 del 20.3.2003

Impugnazione - istanza:Appello dell’A.S. Cretone 2000 avverso decisioni merito gara Cretone 2000/Dopolavoro Ferroviario del 23.2.2003

Massima: La lista di trasferimento del calciatore è nulla, quando è mancante della indicazione del titolo del trasferimento.  

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 24/C Riunione del 3 febbraio 2003 n. 7 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 24 del 2.1.200

3Impugnazione - istanza:Appello dell’A.S. Real Terranuova avverso decisioni merito gara Zenith/Real Terranuova del 24.11.2002

Massima: L’Ufficio tesseramento del Comitato competente annulla con effetto immediato il tesseramento del calciatore quando il trasferimento è effettuato sul modulo della precedente stagione sportiva.  

 

Decisione CAF: Comunicato Ufficiale 43/C Riunione del 27 giugno 1996 n. 4 – www.figc.it

Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Emilia Romagna del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 41 del 22.5.1996.

Impugnazione - istanza: Appello del G.S. Cagliari avverso decisioni merito gara esordienti Sasso Marconi/Cagliari del 13.4.1996

Massima: Non si ha contraffazione o falsificazione del cartellino intestato al calciatore, nel caso in cui su di esso viene utilizzato il bianchetto per apportare le correzioni e comunque, cosi caratterizzato nella sua esteriore materialità, viene accettato dal Comitato Provinciale, con ciò accreditandosi la genuinità del documento in questione pur recante le correzioni.

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