Decisione C.S.A.: C. U. n. 66/CSA del 15 Gennaio 2018 (motivazioni)  - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 –  Com. Uff. n. 83 del 10.10.2017

Impugnazione – istanza: RICORSO  DELLA  SOCIETÀ  A.S.D.  CITTÀ  DI  FALCONARA  AVVERSO  DECISIONI  MERITO  GARA  KICK OFF/CITTÀ DI FALCONARA DEL 24.9.2017

Massima: E’ regolare la gara che si è svolta nel palazzetto conforme alle prescrizioni normative e che ha ricevuto l’omologazione da parte della Divisione. L’oggetto della controversia attiene al concetto di “campo di gioco e, più in particolare, all’estendibilità dei vincoli previsti per larea o rettangolo di gioco anche al “campo per destinazione. Quest’ultimo, ai sensi della regola n. 1 del Regolamento del Calcio a 5, costituisce uno spazio piano ed al medesimo livello, della larghezza m.1,00” posto “tra le linee perimetrali ed il rettangolo di giuoco ed un qualunque ostacolo. Inoltre, per le società che hanno l’obbligatorietà di giocare in campi coperti è consentita la tolleranza di cm.10”. La norma federale di riferimento in subiecta materia è l’art. 31 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, rubricato “campi di giuoco, il quale alla lettera d) dispone che per l’attività svolta nell'ambito della Divisione Calcio a Cinque Gli impianti di giuoco devono essere dotati delle caratteristiche e dei requisiti previsti dal relativo Regolamento Impianti sportivi ed essere comunque rispondenti alle norme di sicurezza stabilite dalla Legge. La norma prosegue affermando che per le gare dei Campionati Nazionali di Serie A Femminile e di Serie A2 Femminile non è consentito l’uso di manti erbosi, naturali o sintetici, o di terra battuta. Tale disposizione rimanda, quindi, al Regolamento Impianti Sportivi della Divisione Calcio a 5, emanato con Com. Uff. n. 808 del 2015. Se, da un lato, l’art. 1, lettera b), di quest’ultimo Regolamento afferma che il campo di gioco è costituito dall’area di gioco, dal campo per destinazione che circonda l’area di gioco e dallo spazio occupato dalle panchine e dal tavolo del cronometrista, dall’altro l’art. 5 dello stesso circoscrive le restrittive caratteristiche della pavimentazione alla sola area di gioco e non al “campo per destinazione. Secondo l’art. 5, quindi, l’ area di gioco deve essere obbligatoriamente di legno e/o PVC e/o gomma, non di asfalto e o cemento, e la sua superficie deve essere piana, rigorosamente orizzontale (…), liscia e priva di asperità. Tali caratteristiche si riscontrano nell area di giuoco del Palasport Mattei di San Donato Milanese, che ha ospitato l’incontro per cui è causa. La conformità di siffatta area di gioco è stata, inoltre, accertata nel verbale di omologazione e dello stato di consistenza dell’impianto sportivo, redatto dal vice Fiduciario per i Campi Sportivi competente per la Divisione Calcio a 5 in data 02.09.2015, e questo verbale è stato omologato ai fini sportivi in data 30.09.2015, rispettando così la procedura delineata dall’art. 31, commi 1-4, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.

Decisione Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. –  Sezione Prima: Decisione n. 47 del 27/08/2018

Decisione impugnata: Decisione della Corte Sportiva d'Appello Nazionale della FIGC, di cui al C.U. n. 066/CSA del 15 gennaio 2018, con la quale è stato respinto il ricorso della società A.S.D. Città di Falconara avverso la decisione del Giudice Sportivo presso la LND-Divisione Calcio a Cinque, pubblicata sul C.U. n. 083 del 10 ottobre 2017, con cui era stato a sua volta rigettato il reclamo proposto in primo grado dalla stessa società ricorrente contro la regolarità della gara Kick Off C5 Femminile - A.S.D. Città di Falconara del 24 settembre 2017, valevole per la Prima Giornata di Andata del Campionato Nazionale di Serie A Femminile di Calcio a Cinque 2017/2018, stante la non conformità alla vigente normativa in materia del campo di gioco messo a disposizione dal sodalizio ospitante e sito nel Palasport Centro Sportivo “Enrico Mattei” di San Donato Milanese.

Massima: Confermata la decisione della CSA che aveva rigettato il reclamo teso ad ottenere la vittoria della gara a tavolino per asserita difformità del campo di destinazione rispetto alle prescrizioni regolamentari. L’art. 4, ultimo comma, del Regolamento impianti sportivi della Divisione calcio a 5, pubblicato con il Comunicato Ufficiale n. 808 del 30 giugno 2015 sancisce che l’area di giuoco e lo spazio per destinazione devono avere una superficie piana, omogenea, sempre pulita, asciutta, non sdrucciolevole, dello stesso tipo e non deve presentare elementi di discontinuità. Mentre, il successivo art. 5, lettera B, prescrive che per il campionato nazione Femminile l’”area di gioco” deve essere “obbligatoriamente” di legno e/o PVC e/o gomma e non è consentito l’uso di asfalto e/o cemento. Alla luce del tenore letterale delle richiamate disposizioni regolamentari, è evidente che quanto disposto dall’art. 4 del Regolamento (… superficie piana omogenea …. dello stesso tipo e non deve presentare elementi di discontinuità), anche in ossequio ai principi generali di ermeneutica, deve essere necessariamente interpretato alla luce di quanto specificato al successivo art. 5. Orbene, nel momento in cui il Regolamento, all’art. 5, specifica che la sola “area di gioco” deve essere obbligatoriamente di legno e/o PVC e/o gomma, senza includere in tale obbligo il campo per destinazione e lo spazio occupato dalle panchine e dal tavolo del cronometrista, consente automaticamente che l’area per destinazione possa essere di altro materiale consentito, purché, ovviamente, componga con l’area di giuoco una superficie omogenea e non presenti elementi di discontinuità.  Nel caso che ci occupa, che l’area di giuoco ed il campo per destinazione costituiscano una superficie omogenea e che tra gli stessi non ci siano elementi di discontinuità, è confermato sia dal certificato di omologa che dalla verifica effettuata dal Direttore di gara, a seguito della riserva scritta della odierna ricorrente… Sotto altro profilo, il ricorso è, altresì, infondato, in quanto, come anche rilevato dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio, la dedotta (sebbene infondata) violazione non può essere sanzionata ai sensi dell’art. 17, comma 1, del Codice della Giustizia Sportiva, non vertendosi in ipotesi di fatti o situazioni che, per come valutati dagli Organi federali con la omologazione del risultato, abbiano influito sul regolare svolgimento della gara abbiano impedito la regolare effettuazione della stessa.

Decisione CF: Comunicato Ufficiale 2/CF del 6 novembre 1997 n. 1 – www.figc.it Impugnazione – istanza: Deferimento del Procuratore Federale a carico del sig. C.M. consigliere della Lega Nazionale Professionisti e presidente del Cagliari Calcio, per violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S., per aver stazionato nel campo per destinazione nel corso della gara Cagliari/Sampdoria del 25.5.1997 ed il Cagliari Calcio, ai sensi dell'art. 6 comma 1 C.G.S., per responsabilità diretta. Massima: Le Regole del Giuoco del Calcio, ed in particolare la regola n.1 prevede che "Tra le linee perimetrali del terreno di giuoco ed il pubblico od un ostacolo qualunque (muro, rete, fossato, alberi od altro) vi deve essere una striscia di terreno piena e al medesimo livello del terreno di giuoco, della larghezza minima di metri 1,50, denominata "campo per destinazione". Il c.d. "campo per destinazione" è costituito dallo spazio intercorrente tra il campo di giuoco e l'ostacolo che interrompe la continuità fra lo stesso e le tribune, destinate ad ospitare gli spettatori, e deve considerarsi ricompreso nel campo di giuoco, sì da formare con lo stesso un tutt'uno. Per la delimitazione del c.d. "campo per destinazione" occorre che vi sia un ostacolo quale: una recinzione, un albero, un fossato, atto ad interrompere la continuità tra il campo di giuoco (ivi ricompreso il c.d. "campo per destinazione") e gli spettatori. Ne consegue che la pista di atletica non costituisce un ostacolo atto ad interrompere la continuità rispetto al campo di giuoco, per cui tutto quanto situato all'interno della recinzione che delimita lo spazio riservato al pubblico è da considerarsi ricompreso nel campo di giuoco anche se insistente nel c.d. "campo per destinazione". Massima: Con le disposizioni di carattere generale sui campi di giuoco, si stabilisce, tra l'altro, in seno alla regola n. 1, che "Tra le linee perimetrali del terreno di giuoco ed il pubblico od un ostacolo qualunque (muro, rete, fossato, alberi od altro) vi deve essere una striscia di terreno piena e al medesimo livello del terreno di giuoco, della larghezza minima di metri 1,50, denominata "campo per destinazione". Massima: Ai sensi e per i riflessi del richiamato testo della regola 1 delle Regole del Giuoco, è possibile desumere che il requisito richiesto per la delimitazione del c.d. "campo per destinazione" debba essere costituito da un ostacolo quale: una recinzione, un albero, un fossato, atto ad interrompere la continuità tra il campo di giuoco (ivi ricompreso il c.d. "campo per destinazione") e gli spettatori, mentre la pista non costituisce un ostacolo atto ad interrompere la continuità rispetto al campo di giuoco. Il c.d. "campo per destinazione" è costituito dallo spazio intercorrente tra il campo di giuoco e l'ostacolo che interrompe la continuità fra lo stesso e le tribune, destinate ad ospitare gli spettatori, e deve considerarsi ricompreso nel campo di giuoco, sì da formare con lo stesso un tutt'uno.
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