Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale in data 13 novembre 2009 Parti: A.S.D. Hinterreggio Contro Federazione Italiana Giuoco Calcio Massima: L’Alta Corte non è competente a decidere in merito al ricorso avanzato dalla società avverso la decisione della Corte di Giustizia Federale che ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso la decisione del giudice sportivo perché sottoscritto dal presidente inibito e proposto nell’interesse della società, in quanto il ricorso non contiene indicazioni in ordine alla notevole rilevanza della controversia per l’ordinamento sportivo, espressamente richieste dall’art. 4 , comma 2, lett. d. del Codice dell’Alta Corte di Giustizia Sportiva. Nella fattispecie tale rilevanza non è in modo assoluto riscontrabile. Basti considerare in sintesi che trattasi, in definitiva, della squalifica di un campo di gioco per cinque gare effettive da disputarsi in campo neutro e di una modesta ammenda inflitta alla società per gravi interferenze dei propri sostenitori al termine dell’incontro, per desumere chiaramente: l’inequivocabile ambito prettamente locale  del campionato disputato (peraltro nell’ambito della Lega nazionale dilettanti); la scarsa importanza dal punto di vista sportivo della dinamica dei fatti; l’evidente carenza di rilevanza giuridica delle questioni di diritto emerse (pretesa differente “interpretazione” delle risultanze del procedimento di prima istanza o inammissibilità della trasmissione degli atti alla Procura Federale,etc.).
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