Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 12 febbraio 2013 –  www.coni.it Parti: Sig. F.P. / Genoa C.F.C. SpA Massima TNAS: Come statuito da questo Tribunale in fattispecie analoghe, secondo i principi processuali generali, un termine può essere ritenuto perentorio solo quando espressamente viene qualificato come tale dalla norma che lo contempla (a pena di decadenza). La norma di cui all’art. 12, comma 1, del Codice TNAS non qualifica esplicitamente il termine per la costituzione dell’intimato a pena di decadenza e il mancato rispetto di tale termine non determina alcuna preclusione purché sia osservato un principio fondamentale del processo arbitrale, che è quello del rispetto del contraddittorio e dell’esercizio del diritto di difesa di entrambe leparti in modo equivalente.   Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 24 gennaio 2013 –  www.coni.it Parti: Sig. S.R./ Sig. K.E.B. Massima TNAS:(2) La tardività della costituzione dell’intimato, nel rito arbitrale, comporta, anche secondo i principi stabiliti dal codice di procedura civile, la decadenza dal potere di nominare l’arbitro di parte.   Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 9 Luglio 2010   –  www.coni.it Parti: SIG. M.C./SIG. M.P. Massima TNAS:  (2) La norma di cui all’art. 12, comma 1, del Codice TNAS non qualifica esplicitamente il termine per la costituzione dell’intimato a pena di decadenza e il mancato rispetto di tale termine non determina alcuna preclusione purché sia osservato un principio fondamentale del processo arbitrale, che è quello del rispetto del contraddittorio e dell’esercizio del diritto di difesa di entrambe le parti in modo equivalente (ai sensi dell’art. 816 bis c.p.c. gli arbitri “debbono in ogni caso attuare il principio del contraddittorio, concedendo alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa”).     Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 09 luglio 2010  – www.coni.it Parti: Sig. M.C. contro Sig. M.P. Massima: Non è tardiva innanzi al TNAS la costituzione della parte intimata avvenuta senza rispettare il termine di 20 giorni previsto dall’art. 12, comma 1, del Codice. L’art. 12, comma 1, del Codice dispone espressamente che “ Nei venti giorni successivi al ricevimento della domanda di arbitrato la parte intimata fa pervenire alla parte istante, con le modalità di cui all’art. 10, comma 2, una memoria difensiva…”, nella quale si espongono gli elementi elencati nelle lettere da a) a g) del medesimo comma. Entro il quinto giorno successivo alla scadenza del suindicato termine di venti giorni, la parte intimata deve depositare nella Segreteria la memoria e i documenti allegati unitamente alla prova del ricevimento della memoria stessa da parte dei destinatari. Secondo i principi processuali generali, un termine può essere ritenuto perentorio solo quando espressamente viene qualificato come tale dalla norma che lo contempla (a pena di decadenza). Tali principi sono tanto più applicabili in una sede processuale quale quella arbitrale, indubbiamente caratterizzata da parametri di flessibilità. La citata norma di cui all’art. 12, comma 1, del Codice non qualifica esplicitamente il termine per la costituzione dell’intimato a pena di decadenza. Il Collegio Arbitrale ritiene, perciò, in conformità peraltro all’orientamento di questo Tribunale (lodo Pedro Luiz Viceconte c. A.C. Siena s.p.a., in data 31 maggio 2010), che il mancato rispetto di tale termine non determini alcuna preclusione purché sia osservato un principio fondamentale del processo arbitrale, che è quello del rispetto del contraddittorio e dell’esercizio del diritto di difesa di entrambe le parti in modo equivalente (ai sensi dell’art. 816 bis c.p.c. gli arbitri “debbono in ogni caso attuare il principio del contraddittorio, concedendo alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa”). Nel caso in esame, la costituzione dell’intimato, sebbene sia avvenuta senza rispettare il termine previsto dall’art. 12, comma 1, del Codice, non ha impedito alla parte istante di esercitare senza restrizioni e limitazioni il suo diritto di difesa e di replica in modo equivalente alla parte intimata. Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 09 luglio 2010  – www.coni.it Parti: SIG. M.C./SIG. M.P. Massima TNAS: (1) Secondo i principi processuali generali, un termine può essere ritenuto perentorio solo quando espressamente viene qualificato come tale dalla norma che lo contempla (a pena di decadenza). Tali principi sono tanto più applicabili in una sede processuale quale quella arbitrale, indubbiamente caratterizzata da parametri di flessibilità. Massima TNAS: (2) La norma di cui all’art. 12, comma 1, del Codice TNAS non qualifica esplicitamente il termine per la costituzione dell’intimato a pena di decadenza e il mancato rispetto di tale termine non determina alcuna preclusione purché sia osservato un principio fondamentale del processo arbitrale, che è quello del rispetto del contraddittorio e dell’esercizio del diritto di difesa di entrambe le parti in modo equivalente (ai sensi dell’art. 816 bis c.p.c. gli arbitri “debbono in ogni caso attuare il principio del contraddittorio, concedendo alle parti ragionevoli ed equivalenti possibilità di difesa”). Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del  27 maggio 2010 –  www.coni.it Parti: Sig.  P.L.V. contro A.C. Siena SpA Massima: La tardività della costituzione della resistente innanzi al TNAS, nel giudizio arbitrale non determina alcuna preclusione, trattandosi nella specie di un termine ordinatorio, con l’unica condizione che sia rispettato il contraddittorio tra  le  parti  (il  che  è  certamente  avvenuto  nella  presente  procedura,  avendo  avuto  la  parte istante ampio termine per replicare e controdedurre). Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 07 maggio 2009  –  www.coni.it Decisione impugnata: Delibera della Corte di giustizia federale, la quale, però e con decisione pubblicata nel C.U. n. 53/CGF del 27 ottobre 2008 Parti: SIG. T.P. / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO Massima TNAS:  (1) Il termine ex art. 12, comma 1, del Codice TNAS, ai fini della proposizione delle difese della parte intimante, è sollecitatorio e non è sanzionato da alcuna espressa decadenza.
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