Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 8 novembre 2013 – www.coni.it
Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul C.U. n. 264 del 8 maggio 2013
Parti: Sig. P.F. e Reggina Calcio / Federazione Italiana Giuoco Calcio
Massima: Quanto al diverso tema se è ammissibile la proposizione cumulativa e collettiva di un unico ricorso in presenza di diverse condanne e dunque di diversi interessi all’impugnazione, occorre considerare che è certamente vero che la decisione del Collegio avrebbe un duplice oggetto riguardando sia la posizione del – omissis - sia quella della Reggina; e dunque che la proposizione di un unico ricorso introduce un procedimento al cui interno si articolano due sub procedimenti e due valutazioni. Tuttavia, è innegabile che l’interesse di – omissis - e della Reggina, pur nella diversità, è accomunato dalla posizione ricoperta dal primo nell’ambito della seconda, nonché dalla identità del fatto generatore della duplice sanzione. E’ allora una ragione di economia processuale che legittima a trattare le due domande in un unico procedimento solo ove le parti abbiano valutato a priori tale aspetto attraverso la proposizione di un unico ricorso e la designazione di un arbitro unico. Ne consegue che è rimessa alle parti (e solo a queste) la valutazione del proprio interesse e dunque la facoltà di introdurre uno o più procedimenti quando da un medesimo fatto generino sanzioni a danno di soggetti diversi. Evidentemente, data la sede arbitrale, ciò richiede che la designazione arbitrale sia univoca, non essendo prevista la facoltà di nominare tanti arbitri quanti siano i soggetti interessati, essendo rimessa in questo caso la designazione al Presidente del TNAS nel rispetto della natura binaria dell’arbitrato. Designazione che, nel caso di specie, sarebbe tuttavia ostacolata dal fatto che la mancata indicazione di un unico arbitro lascerebbe emergere una diversità di posizioni che andrebbe trattata in procedimenti distinti non essendovi stata convergenza sulla nomina di un arbitro comune alle parti plurime.
Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 24 gennaio 2013 – www.coni.it
Parti: Sig. S.R./ Sig. K.E.B.
Massima TNAS: (1) La notifica dell'atto introduttivo del giudizio presso la residenza anagrafica, piuttosto che presso la residenza di fatto, non costituisce giusta causa per la rimessione in termini ove il destinatario abbia colposamente omesso di denunciarne il cambiamento agli uffici dello stato civile.
Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 21 dicembre 2012 – www.coni.it
Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul C.U. n. 30/CGF del 21/08/12
Parti: Dott. P.S. e U.S. Lecce SpA / Federazione Italiana Giuoco Calcio, Lega Nazionale Professionisti Serie B, Lega Italiana Calcio Professionistico e Vicenza Calcio Spa
Massima TNAS: (2) In tema di sottoscrizione degli atti del procedimento, nell’arbitrato amministrato dal TNAS, vigendo un obbligo generalizzato di difesa tecnica, è inammissibile l’atto sottoscritto personalmente dalle parti istanti, ma non dai costituiti difensori.
Massima TNAS: (3) In tema di sospensione dei termini del procedimento, nell’arbitrato amministrato dal TNAS si computa la sospensione feriale dei termini processuali fino al 15 settembre stabilita dalla Legge n. 742 del 1969.
Massima TNAS: (4) In tema di motivazione dell’atto di ricorso avverso una decisione giustiziale dell’ordinamento sportivo, la specificazione dei motivi resta pur sempre necessaria,. Ma secondo un regime meno rigoroso e formalistico rispetto a quello dettato per le impugnazioni e per il processo amministrativo (si specifica, in particolare, che la tematica dei “motivi specifici” di censura propria del giudizio amministrativo – artt. 40 e 101 del Codice della Giustizia Amministrativa – e delle impugnazioni civili – artt. 342, 366, 398, 404 e segg. c.p.c. – non è trasferibile tal quale nell’arbittrato e nel giudizio civile di primo grado, dove all’attore è richiesto di esporre i fatti e indicare l’oggetto e le ragioni giuridiche della domanda – art. 9, lett. e) Codice TNAS; art. 163 c.p.c.).
Massima TNAS: (5) In tema di ricorso proposto in forma collettiva, la compresenza di una pluralità di parti nel lato attivo del rapporto processuale, prevista esplicitamente dal Codice TNAS (e dal c.p.c.) nei casi di litisconsorzio necessario, è estesa anche alle fattispecie di litisconsorzio facoltativo. Con la differenza che nel litisconsorzio facoltativo l’assenza del vincolo arbitrale o dell’accordo sugli arbitri comporterà la scissione dei procedimento per le parti non legate dalla convenzione, o non concordi nella nomina degli arbitri, con salvezza dell’arbitrato per le parti.
Massima TNAS: (6) In tema di ricorso proposto in forma cumulativa, la connessione degli atti impugnati, che hanno in comune il fatto generatore delle responsabilità e delle sanzioni, rende ammissibile l’istanza cumulativa.
Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 21 novembre 2012 – www.coni.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale pubblicata sul C.U. n. 100/CDN del 07/06/12
Parti: U.S. Sanremese Calcio 1904 Srl in Liquidazione e Sig. M.D.G. / Federazione Italiana Giuoco Calcio
Massima TNAS: (4) Con il riferimento ai “procuratori” l’art. 23 comma 5 CGS non limita la categoria ai soggetti dotati di poteri di rappresentanza sostanziale della parte, potendosi in essa ben ricomprendere anche i soggetti ai quali, per effetto di “delega” (art. 23 comma 9), sia stato attribuito un potere di rappresentanza ai fini del processo disciplinare (tra l’altro ispirato ad un principio di libertà di forme).
Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 16 aprile 2012– www.coni.it
Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul C.U. n. 78/CGF del 10 novembre 2011
Parti: Sig. V.S. / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
Massima TNAS: (1) Il dies a quo, da cui decorre il termine per la presentazione dell’istanza di arbitrato, stabilito a pena di decadenza dall’art. 10 del Codice TNAS, ossia la “data nella quale alla parte istante è stata data comunicazione della decisione”, è quello in cui il ricorrente ha avuto notizia della decisione completa della motivazione. Solo nel momento di pubblicazione della decisione nel suo testo integrale si conclude, infatti, l’iter formativo della volontà disciplinare della Federazione nei confronti del soggetto ad essa sottoposto; e, dunque, solo in quel momento il ricorrente può avere piena cognizione degli elementi di fatto e di diritto assunti dall’ente sportivo a sostegno della sanzione. Ciò non impedisce, invero, al ricorrente di proporre ricorso immediato, avverso il solo dispositivo, laddove da questo derivi un effetto immediatamente lesivo, per eventualmente ottenerne la sospensione. Ma tale possibilità, offerta al ricorrente, non implica peraltro che il ricorso debba necessariamente essere proposto in termini decorrenti dalla conoscenza del dispositivo.
Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 20 gennaio 2012 – www.coni.it
Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul C.U. n. 43/CGF del 19 settembre 2011
Parti: BENEVENTO CALCIO SpA / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
Massima TNAS: (1) Il termine di 30 giorni per la presentazione dell’istanza di arbitrato a’ sensi dell’art. 10 del Codice TNAS deve essere computato dal momento della pubblicazione della decisione in forma integrale.
Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 20 gennaio 2012 – www.coni.it
Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul C.U. n. 43/CGF del 19 settembre 2011
Parti: U.S. CREMONESE SpA / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
Massima TNAS: (1) Il termine di 30 giorni per la presentazione dell’istanza di arbitrato a’ sensi dell’art. 10 del Codice TNAS deve essere computato dal momento della pubblicazione della decisione in forma integrale.
Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 20 gennaio 2012– www.coni.it
Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul C.U. 30/CGF del 19.8.2011
Parti: F.C. ESPERIA VIAREGGIO Srl / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
Massima TNAS: (1) Il dies a quo, da cui decorre il termine stabilito a pena di decadenza dall’art. 10 del Codice TNAS, ossia la “data nella quale alla parte istante è stata data comunicazione della decisione”, è quello in cui il ricorrente ha avuto notizia della decisione completa della motivazione (lodo 21 ottobre 2009, Pasqualin e D’Amico c. FIGC), mentre “nei confronti del dispositivo si esercita una facoltà, non un onere di impugnazione” (lodo 14 maggio 2009, Setten e Treviso c. FIGC). Solo nel momento di pubblicazione della decisione nel suo testo integrale, infatti, si conclude l’iter formativo della volontà disciplinare della federazione nei confronti del soggetto ad essa sottoposto; e dunque solo in quel momento il ricorrente può avere piena cognizione degli elementi di fatto e di diritto assunti dall’ente sportivo a sostegno della sanzione. Ciò non impedisce, invero, al ricorrente di proporre ricorso immediato, avverso il solo dispositivo, laddove da questo derivi un effetto immediatamente lesivo, per eventualmente ottenerne la sospensione. Ma tale possibilità, offerta al ricorrente, non implica peraltro che il ricorso debba necessariamente essere proposto in termini decorrenti dalla conoscenza del dispositivo.
Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 09 novembre 2011 – www.coni.it
Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul C.U.n.30/CGF del 19.8.2011
Parti: U.S. ALESSANDRIA 1912 Srl / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO e MONZA BRIANZA SpA (parte interventrice ad opponendum)
Massima TNAS: (1) La parte può esercitare la facoltà di nomina dell’arbitro tramite un terzo, trattandosi di una applicazione del generale principio della rappresentanza.
Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 9 Novembre 2011 – www.coni.it
Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul C.U.n.30/CGF del 19.8.2011
Parti: U.S. ALESSANDRIA 1912 Srl/FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO e A.C. MONZA BRIANZA 1912
Massima TNAS: (1) Con riguardo alla nomina dell’arbitro da effettuarsi dalle parti nulla di rituale prescrive il Codice TNAS; il TNAS ritiene, pertanto, assorbente il mandato a un procuratore a compiere atti, anche con riferimento alla nomina dell’arbitro. La parte, quindi, può esercitare la facoltà di nomina dell’arbitro tramite un terzo, trattandosi di una applicazione del generale principio della rappresentanza. In tal senso, milita anche la norma del codice dei procedura civile, art. 810, novellato con D.Lgs 40/2006, che, con riferimento alla nomina degli arbitri, fa riferimento alla “convenzione di arbitrato” (su cui v. Cass. S.U. 11529/2009)
Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 16 Novembre 2010 – www.coni.it
Parti: SIG. C.I./SIG. A.G.
Massima TNAS: (1) La sottoscrizione risulta essere atto meramente formale, privo di effetti giuridici, allorquando l’atto di istanza arbitrale sia fornito di regolare procura, con la quale la parte delega il difensore legale farsi rappresentare, conferendogli ogni facoltà prevista dalla legge, come già chiarito nel lodo in data 14 maggio 2009 FIGC/Bellarosa del TNAS e nel lodo Società Ginnastica Amsicora ed altre /Federazione Italiana Hockey dell’8 giugno 2008.
Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 25 Febbraio 2010 – www.coni.it
Parti: DOTT. G.A./TARANTO SPORT Srl
Massima TNAS: (1) Non è accessibile nel merito la domanda di responsabilità aggravata, soltanto in limine della discussione e così in violazione dell’art. 9, comma 1, lett. e), del Codice TNAS e, più in generale, del principio del contraddittorio al presidio del quale il Collegio arbitrale è tenuto «in ogni caso» (art. 816 bis, 1° comma, c.p.c.).
Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 22 Febbraio 2010 – www.coni.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione disciplinare territoriale della FIGC pubblicata sul C.U. n. 063 dell’11 dicembre 2009
Parti: A.S.D. SAN GEMINI per l’ING. A.C./ LEGA NAZIONALE DILETTANTI / DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI e LEGA NAZIONALE DILETTANTI / COMITATO REGIONALE UMBRIA
Massima TNAS: (1) Il termine de quo, indicato nell’art. 12 del Codice TNAS, è solo sollecitatorio, non essendo connesso ad alcuna sanzione decadenziale. Tanto non volendo considerare che le eccezioni poste nella memoria difensiva della LND, inerenti a svariati profili d’inammissibilità dell’istanza d’arbitrato, attengono a questioni rilevabili d’ufficio dal Collegio arbitrale e che è opportuno far constare alle parti, provocandone, com’è in effetti avvenuto, il contraddittorio.
Massima TNAS: (2) Né il vigente Codice TNAS, né tampoco le norme del c.p.c. sull’arbitrato, dallo stesso Codice TNAS espressamente richiamate, consentono alcuna forma di sostituzione processuale, nel senso, cioè, della domanda in nome proprio a tutela di un’altrui situazione soggettiva. Ciò ben si ravvisa in special modo se, come nella specie, si controverta della personale responsabilità disciplinare dei singoli tesserati FIGC, per fatti soltanto ad essi imputabili, la quale si muove su un piano logico-giuridico diverso da quello delle Società. E che nella specie non ricorra l’eccezione alla regola ex art. 81 c.p.c.. In disparte la possibilità della Società di dissociarsi in ogni momento dall’illecito disciplinare: dal canto suo il responsabile, pur quando acquiesca alla sanzione, ne esegue la statuizione (efficace ed esecutiva fin quando non se ne dimostri il contrario) e non rinuncia a propri diritti. Sicché egli, così, non provoca danni ingiusti (non jure, né tampoco contra jus) alla posizione della Società - pur se questa si senta “creditrice” verso il dirigente o il tesserato - , sì da giustificare per se stessa l’applicabilità della legittimazione surrogatoria ex art. 2900 c.c..
Massima TNAS: (3) La domanda arbitrale è inammissibile nella parte in cui evoca pure la LND, la quale, in effetti, non è titolare d’una posizione soggettiva per contraddire la pretesa attorea. Quando quest’ultima concerne un gravame avverso la decisione d’un organo di giustizia sportiva della FIGC, non già atti propri della competenza della LND, a nulla rilevando che l’organo la cui decisione è qui impugnata sieda o sia dislocata presso la sede territoriale della Lega stessa. Il Collegio arbitrale condivide l’eccezione della parte intimata anche sotto il profilo del difetto di legittimazione passiva di questa, giacché tanto a livello centrale, quanto a quello locale, quanto inoltre per i campionati giovanili, la funzione di giustizia sportiva è imputabile esclusivamente ed in via diretta in capo alla FIGC, che la esercita appunto attraverso i propri organi - centrali e periferici - ovunque dislocati, senza che ciò implichi la devoluzione della relativa competenza alla LND.
Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 23 Novembre 2009 – www.coni.it
Decisione impugnata: Decisione Commissione Disciplinare Nazionale pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 21 CND del 24 settembre 2009
Parti: SIG. S.M./FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
Massima TNAS: (1) La mancata sottoscrizione della domanda di arbitrato da parte di un difensore apparirebbe in contrasto con l’art. 9, lett. I), del Codice TNAS, dall’altro lato tale mancanza è pienamente consentita dalle norme del c.p.c. espressamente richiamate dal Codice TNAS.
Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 21 Ottobre 2009 – www.coni.it
Decisione impugnata: Delibera della Corte di giustizia federale in data 19 dicembre 2008, le cui motivazioni sono state rese note in data 6 aprile 2009
Parti: AVV. C.P. e DOTT. A. D’A./FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
Massima TNAS: (1) Il momento dal quale decorre il termine stabilito a pena di decadenza dall’art. 10 del Codice TNAS, e cioè la “data nella quale alla parte istante è stata data comunicazione della decisione”, sia quello in cui il ricorrente abbia avuto notizia. Solo in tale momento si conclude l’iter formativo della volontà disciplinare della federazione nei confronti del soggetto ad essa sottoposto; e dunque solo in quel momento il ricorrente può avere piena cognizione degli elementi di fatto e di diritto assunti dall’ente sportivo a sostegno della sanzione, così da poter precisare le domande e articolare compiutamente i motivi di censura sin dall’atto introduttivo dell’arbitrato.
Massima TNAS: (4) La circostanza del promovimento unitario di istanze arbitrali sostanzialmente autonome non impedisce l’esame del merito delle rispettive controversie che si offrono all’esame congiunto del Collegio, ai sensi dell’art. 103 c.p.c. applicabile al TNAS.
Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 15 Ottobre 2009 – www.coni.it
Decisione impugnata: Delibera della Corte di giustizia federale, la quale, però e con decisione pubblicata nel C.U. n. 53/CGF del 27 ottobre 2008
Parti: SIG. T.P./FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
Massima TNAS: (1) L’irritualità d’un richiamo per relationem ad atti d’un giudizio separato dall’istanza arbitrale, in ogni caso tanto l’atto rinviato, quanto l’istanza d’arbitrato difettano d’ogni censura specifica in ordine alla sussistenza stessa dell’error in iudicando. È jus receptum che, in un giudizio di tipo impugnatorio qual è quello in esame, sono da reputare inammissibili, per genericità, i motivi di gravame che si sostanzino nella mera riproduzione delle censure già dedotte dinanzi agli organi di giustizia endofederali e da questi motivatamente disattese, dovendo tali motivi investire con sufficiente e ragionevole puntualità e tempestività il decisum che non si condivide e, in particolare, precisare i motivi per i quali la decisione impugnata sarebbe erronea e da riformare.
Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 12 Agosto 2009 – www.coni.it
Decisione impugnata: Provvedimento con il quale il Comitato Regionale Lombardia F.I.G.C. - L.N.D. ha stilato la graduatoria finale dei play-off del campionato di seconda categoria, assegnando alla A.S. Buguggiate la posizione N° 20
Parti: A.S. BUGUGGIATE/FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO, LEGA NAZIONALE DILETTANTI,
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA e F.C. LONATESE
Massima TNAS: (1) L’art. 9, lett. i) del Codice TNAS stabilisce che l’istanza di arbitrato deve contenere, tra gli altri elementi, la sottoscrizione della parte e del suo difensore dotato di procura, dall’altro lato non prevede alcuna sanzione nel caso in cui l’atto non sia provvisto di tale requisito. Tale mancanza è invece pienamente consentita da quelle norme alle quali il medesimo Codice si ispira e dalle quali trae origine, quale l’art. 816 c.p.c. e seg. per effetto del rinvio operato dall’art. 4 Codice TNAS.
Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 14 Maggio 2009 – www.coni.it
Decisione impugnata: Decisione della CDN della FIGC pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 66 del 22 gennaio 2009 – www.figc.it
Parti: A.S.I. ISOLA FARNESE F.C.D. e SIG. EMANUELE BELLAROSA/FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
Massima TNAS: (1) E’ valida l’istanza arbitrale pur priva della sottoscrizione della parte, requisito posto non a pena di ammissibilità, soprattutto ove sussista giusta procura.
Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 07 maggio 2009 – www.coni.it
Decisione impugnata: Delibera della Corte di giustizia federale, la quale, però e con decisione pubblicata nel C.U. n. 53/CGF del 27 ottobre 2008
Parti: SIG. T.P. / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
Massima TNAS: (2) La procura ex art. 9, comma 2, del Codice TNAS, non è la procura alle liti od una procura speciale di cui all’art. 83, commi 1 e 2, c.p.c., come ben si evince dal successivo art. 816/bis, comma 2, in tema di arbitrato, onde essa è regolata solo dall’art. 1392 c.c., senz’uopo d’altra formalità che la forma espressamente prevista (scritta) per l’atto procedimentale da compiere.
Massima TNAS: (3) La non corretta intestazione recata da detta istanza, laddove indica un organo ormai soppresso, non implica di per sé alcuna decadenza in capo al ricorrente, ove non si verifichino quelle specificamente stabilite per la mancata osservanza dei termini di comunicazione alla controparte e di deposito dell’istanza arbitrale, o di quelli di regolarizzazione ex art. 14 del Codice TNAS.
Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 09 novembre 2010 – www.coni.it
Decisione impugnata: Delibera del Comitato Nazionale AIA dell’11 febbraio 2010, con la quale veniva disposta la revoca, ex art. 48.6 Reg. AIA, della benemerenza arbitrale
Parti: Dott. T.L. contro Federazione Italiana Giuoco Calcio e Associazione Italiana Arbitri
Massima: E’ inammissibile per tardività l’istanza di arbitrato promossa al TNAS dall’arbitro avverso la delibera del Comitato Nazionale AIA dell’11 febbraio 2010, con la quale veniva disposta la revoca, ex art. 48.6 Reg. AIA, della benemerenza arbitrale allorquando l’istanza è stata depositata soltanto in data 21 aprile 2010 ovvero allorquando era ormai spirato il termine, perentorio, di giorni 30 fissato dall’art. 10, c. 1, del Codice TNAS. La revoca della benemerenza arbitrale, invero, è stata comunicata con lettera raccomandata a/r del 16 febbraio 2010, pervenuta al destinatario il 24 febbraio successivo e, comunque, anticipata via telefax. L’istanza di arbitrato è stata proposta il 21 aprile 2010 e, pertanto, è inammissibile per tardività. Né appare possibile, come deduce la parte istante anche nella memoria autorizzata, dubitare della portata afflittiva del provvedimento comunicato e della lesività dello stesso. Tale lesività è stata pienamente percepita dal destinatario al punto che questi, con lettera del 3 marzo 2010, ha chiesto l’acquisizione di alcuni documenti ritenuti necessari per valutare la legittimità del provvedimento. Neppure ostano alla conclusione del Collegio le considerazioni della difesa in relazione alle difficoltà di accesso al contenuto integrale del provvedimento di revoca della benemerenza arbitrale e, in generale, la conseguente impossibilità di avere piena conoscenza dello stesso. Non può, comunque, non evidenziarsi che sarebbe auspicabile portare a conoscenza degli interessati il provvedimento integrale oggetto di possibile impugnazione. In ogni caso, l’istanza avrebbe potuto essere presentata tempestivamente, salvo affidare a motivi aggiunti le ulteriori censure emergenti dall’esercizio del diritto di accesso. Del resto, è consolidato l’orientamento secondo il quale, addirittura, per verificare la tempestività dell’istanza di arbitrato occorre avere riguardo al mero comunicato ufficiale delle Federazioni relativo al provvedimento da impugnare.
Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 09 novembre 2010 – www.coni.it
Decisione impugnata: Delibera del Comitato Nazionale AIA dell’11 febbraio 2010, con la quale veniva disposta la revoca, ex art. 48.6 Reg. AIA, della benemerenza arbitrale
Parti: DOTT. T.L./ FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO e ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI
Massima TNAS: (1) La revoca della benemerenza è destinata a riflettersi, direttamente e indirettamente,nei rapporti tra l’associato e la FIGC e non esaurisce la propria portata afflittiva all’interno dell’AIA; ha dunque carattere arbitrale e devolubile al TNAS. Il giudizio arbitrale, infatti, è stato avviato quando era ormai spirato il termine, perentorio, di giorni 30 fissato dall’art. 10, comma 1, del Codice TNAS.
Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 15 aprile 2010 – www.coni.it
Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale – www.figc.it
Parti: Polisportiva Alghero S.r.l. contro Federazione Italiana Giuoco Calcio
Massima: Non può essere accolta l’eccezione d’inammissibilità dell’arbitrato al TNAS formulata dalla resistente FIGC in ragione della mancata notifica, nei suoi confronti, dell’istanza di arbitrato. È sufficiente, al riguardo, considerare che la FIGC – costituitasi in giudizio – ha articolato le proprie difese in termini assolutamente esaustivi, inducendo così il Collegio ad escludere che la mancata notifica dell’istanza di arbitrato abbia in qualsiasi misura, impedito la difesa delle proprie ragioni. Conseguentemente, in aderenza a principi di logicità e, tra l’altro, alla giurisprudenza di legittimità - che si condivide (cfr. ex multis, deduttivamente, Cass. 590/99; 3335/2002; 1116/2003) - deve convenirsi che il vizio denunziato non ha prodotto alcun effetto concreto sicché l’eccezione ad esso connessa è superata.
Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 22 febbraio 2010 – www.coni.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione disciplinare territoriale della FIGC pubblicata sul C.U. n. 063 dell’11 dicembre 2009 Parti: A.S.D. San Gemini per l'Ing. A. C. - Lega Nazionale Dilettanti / Delegazione Provinciale di Terni e Lega Nazionale Dilettanti / Comitato Regionale Umbria Massima: Il termine, indicato nell’art. 12 del Codice, è solo sollecitatorio, non essendo connesso ad alcuna sanzione decadenziale. Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 22 febbraio 2010 – www.coni.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione disciplinare territoriale della FIGC pubblicata sul C.U. n. 063 dell’11 dicembre 2009 Parti: A.S.D. SAN GEMINI per l’ING. A.c./ LEGA NAZIONALE DILETTANTI / DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI e LEGA NAZIONALE DILETTANTI / COMITATO REGIONALE UMBRIA Massima TNAS: (1) Il termine de quo, indicato nell’art. 12 del Codice TNAS, è solo sollecitatorio, non essendo connesso ad alcuna sanzione decadenziale. Tanto non volendo considerare che le eccezioni poste nella memoria difensiva della LND, inerenti a svariati profili d’inammissibilità dell’istanza d’arbitrato, attengono a questioni rilevabili d’ufficio dal Collegio arbitrale e che è opportuno far constare alle parti, provocandone, com’è in effetti avvenuto, il contraddittorio.
Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 12 agosto 2009 - www.coni.it
Decisione impugnata: Provvedimenti del Comitato Regionale Marche della Lega Nazionale Dilettanti, pubblicati con Comunicati Ufficiali n. 3 dell’8 luglio 2009 e n. 6 del 30 luglio 2009, con i quali erano state determinate le graduatorie per il completamento degli organici del campionato di Eccellenza organizzato dallo stesso Comitato per la stagione 2009/2010
Parti: A.S.D. Vigor Senigallia contro Federazione Italiana Giuoco Calcio - A.C.D. Vis Macerata
Massima: Il termine di cui all’art. 10 del Regolamento TNAS., per impugnare al TNAS il provvedimento della LND decorre dal momento di pubblicazione del Comunicato Ufficiale nel quale viene assegnata la posizione in graduatoria. Infatti, il Collegio ritiene infondata l’eccezione di tardività dell’istanza di arbitrato sollevata dalla Lega Nazionale Dilettanti sotto il profilo della mancata impugnazione della classifica finale del campionato di Eccellenza 2008/2009 di cui al Comunicato Ufficiale n. 192 del 30 giugno 2009. Invero, la lesione dei diritti del società è derivata ed è emersa solo a seguito delle decisioni del Comitato Regionale Marche sui Comunicati Ufficiali n. 3 dell’8 luglio 2009 e n. 6 del 30 luglio 2009, con le quali detto Comitato ha ritenuto rilevante la gara di spareggio disputata tra la società istante e l’altra società (quale ultimo turno dei play out) ai fini della determinazione della classifica finale del campionato 2008/2009. A parere del Collegio, tali decisioni vanno dichiarate illegittime in quanto, come correttamente assume la società istante, la gara di spareggio in questione disputatasi tra la società istante ed altra squadra, doveva valere ai soli fini di determinare la quinta squadra da retrocedere ai sensi del C.U. n. 93 del 19.12.2008 e non anche ai fini degli eventuali ripescaggi, per i quali si doveva tener conto solo della “classifica maturata nella stagione regolare”. Il Collegio ritiene di aderire a tale prospettazione per le seguenti ragioni.
Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 12 agosto 2009 - www.coni.it
Decisione impugnata: Provvedimento con il quale il Comitato Regionale Lombardia F.I.G.C. - L.N.D. ha stilato la graduatoria finale dei play-off del campionato di seconda categoria, assegnando alla A.S. Buguggiate la posizione N° 20
Parti: A.S. Buguggiate contro Federazione Italiana Giuoco Calcio - Lega Nazionale Dilettanti - Comitato Regionale Lombardia F.I.G.C. - F.C. Lonatese
Massima: Il termine di cui all’art. 10 del Regolamento TNAS., per impugnare al TNAS il provvedimento della LND decorre dal momento di pubblicazione del Comunicato Ufficiale nel quale viene assegnata la posizione in graduatoria. Infatti, a tal riguardo, il Collegio rileva che l’eccezione di inammissibilità sollevata dalla Lega Nazionale Dilettanti concerne esclusivamente il comunicato ufficiale emesso dal Comitato Regionale Lombardia F.I.G.C-L.N.D. in data 18.06.2009, senza prendere in alcuna considerazione i comunicati ufficiali del 09.07.2009 e del 23.07.2009. Tale soluzione non è condivisibile. Se è vero, infatti, che il comunicato ufficiale del 18.06.2009 ha reso note le graduatorie da utilizzare per l’eventuale promozione nel campionato di categoria superiore, attribuendo alla società la posizione n. 20 della graduatoria C; è altrettanto vero che la lesione paventata dall’istante è emersa solo in seguito all’emissione dei comunicati del 09.07.2009 e del 23.07.2009. Come affermato dalla medesima Lega Nazionale Dilettanti, infatti, le graduatorie stilate al termine della fase di play-off assumevano rilevanza solo nell’eventualità in cui fosse necessario colmare delle sopravvenute carenze di organico nel Campionato di prima categoria. Se, al contrario, tale eventualità non si fosse verificata, le graduatorie non potevano “in alcun modo interferire sulla classifica dei diversi gironi del campionato di seconda categoria” (cfr. pag. 4 della memoria di costituzione della Lega Nazionale Dilettanti). a suddetta funzione delle graduatorie è altresì confermata dal medesimo comunicato del 18.06.2009, che definisce le richiamate classifiche: “graduatorie per eventuali ammissioni alle categorie superiori per la stagione sportiva 2009/2010”. Da quanto sopra esposto, discende che, al momento dell’emissione del comunicato del 18.06.2009, gli effetti pregiudizievoli derivanti dalla posizione attribuita alla società nelle graduatorie erano inesistenti, non essendosi ancora verificata alcuna carenza di organico nel campionato di prima categoria. Le conseguenze pregiudizievoli derivanti dal comunicato del 18.06.2009 sono emerse solo in data 09.07.2009, quando il Comitato Regionale ha comunicato il verificarsi di carenze di organico nel campionato di prima categoria ed ha, pertanto, reso utilizzabili le graduatorie stilate al termine dei play-off.
Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 25 maggio 2009 – www.coni.it
Parti: Avv. C. P. contro Sig. C. E. Z. V.
Massima: E’ infondata l’eccezione di tardività dell’istanza di arbitrato, a causa del decorso dei termini previsti dall’art. 10 del Regolamento TNAS. In proposito, il Collegio osserva che le parti hanno convenuto sulla competenza del TNAS con atto depositato nel corso dell’udienza; ne discende che alla presente procedura devono trovare applicazione le norme previste nel Regolamento dei Giudizi dinanzi al TNAS. Il Collegio, pertanto, ritiene che i termini indicati dal Regolamento debbano essere applicati dal momento dell’accettazione del Regolamento stesso; accettazione che è avvenuta il 25.05.2009.
Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 21 ottobre 2009 - www.coni.it
Decisione impugnata: Delibera della Corte di giustizia federale in data 19 dicembre 2008, le cui motivazioni sono state rese note in data 6 aprile 2009
Parti: C. P. – A. D’A. contro Federazione Italiana Giuoco Calcio
Massima: Il momento dal quale decorre il termine stabilito a pena di decadenza dall’art. 10 del Codice TNAS, e cioè la “data nella quale alla parte istante è stata data comunicazione della decisione”, sia quello in cui il ricorrente abbia avuto notizia della decisione completa della motivazione. A tale conclusione il Collegio è spinto dalla considerazione che solo in tale momento si conclude l’iter formativo della volontà disciplinare della federazione nei confronti del soggetto ad essa sottoposto; e dunque solo in quel momento il ricorrente può avere piena cognizione degli elementi di fatto e di diritto assunti dall’ente sportivo a sostegno della sanzione, così da poter precisare le domande e articolare compiutamente i motivi di censura sin dall’atto introduttivo dell’arbitrato. Ciò non impedisce, invero, al ricorrente di proporre ricorso immediato, avverso il solo dispositivo, laddove da questo derivi un effetto immediatamente lesivo, per eventualmente ottenerne la sospensione. Ma tale possibilità, offerta al ricorrente, non implica peraltro che il ricorso debba necessariamente essere proposto in termini decorrenti dalla conoscenza del dispositivo. Allo stesso modo il Collegio nota come i precedenti contrari, affermati nel sistema CCA, facessero riferimento a regole differenti rispetto a quelle del Codice TNAS, per le quali la decorrenza del termine era legata alla “data di conoscenza del fatto o dell’atto da cui trae origine la controversia” (art. 5 comma 1 del Regolamento di conciliazione e arbitrato della CCA), ben potendo questa essere legata al “fatto” della pronuncia del dispositivo ed essendo posta in riferimento ad una fase di conciliazione per il cui esperimento la articolazione di censure basate sulla conoscenza del contenuto integrale della decisione non appariva essere elemento essenziale. A tale considerazione il Collegio ne aggiunge un’altra. Appare infatti essere prassi comune che le motivazioni delle decisioni degli organi federali (non solo della FIGC) vengano depositate ben oltre il termine previsto (ma non a pena di decadenza) dalle applicabili disposizioni per tale adempimento. Ebbene, la “conservazione” del termine per l’impugnazione appare essere un adeguato bilanciamento del prolungarsi della fase decisoria endo-federale: solo il quanto più tempestivo deposito delle motivazioni della decisione appare idoneo a far assumere quanto prima carattere definitivo ad essa. Il Collegio Arbitrale sottolinea comunque che il deposito della motivazione oltre il termine stabilito dall’art. 34 comma 2 CGS non priva la decisione disciplinare della propria forza vincolante, in difetto di sanzione puntuale di inefficacia, al di là del generico riferimento al carattere perentorio di tutti i termini stabiliti dal CGS previsto dall’art. 38 in relazione ai termini dei procedimenti ed alle modalità di comunicazione degli atti, né realizza un vizio della decisione per ciò solo da annullare in sede di arbitrato ai sensi del Codice TNAS. Ed invero l’impugnazione di fronte all’organo arbitrale ha natura ed effetto pienamente devolutivi: il Codice TNAS conferisce infatti all’organo arbitrale un potere di integrale riesame del merito della controversia, senza subire limitazioni, se non quelle derivanti dal principio della domanda e dai quesiti ad esso proposti dalle parti, ovvero dalla clausola compromissoria sulla quale i suoi poteri sono di volta in volta fondati, legate al “tipo” di vizio denunciabile, con la conseguenza che di fronte all’organo arbitrale sono deducibili questioni attinenti non solo alla “legittimità”, ma anche al “merito” della decisione impugnata. Dunque, oggetto di giudizio, in sede di impugnazione di una sanzione disciplinare, è non il provvedimento disciplinare in quanto atto, ma una controversia relativa alla volontà sanzionatoria definitivamente manifestata dalla federazione attraverso la decisione disciplinare, e tale controversia può riguardare l’applicazione delle norme così come l’apprezzamento dei fatti alla base del provvedimento in cui quella volontà si è espressa. L’art. 10 [Modalità e termini di comunicazione dell’istanza arbitrale alla controparte] del Codice TNAS così prevede: “1. L’istanza arbitrale è trasmessa alla controparte a cura dell’istante nel termine di trenta giorni decorrenti dalla data di cui al successivo comma 4. Le modalità di trasmissione sono libere, ma grava sull’istante l’onere della prova del ricevimento da parte del destinatario. 3. L’istanza, completa di tutti gli elementi di cui all’articolo 9, può essere trasmessa, nel rispetto dei termini di cui al comma 4, anche via fax o posta elettronica. 4. Il termine di cui ai commi 1 e 3 decorre dalla data nella quale alla parte istante è stata data comunicazione della decisione o è maturato, dopo la diffida di cui all’articolo 5, comma 2, il termine per l’adozione di tale pronuncia. Se non è previsto il ricorso alle Federazioni, alle Discipline sportive associate, agli Enti di promozione sportiva il termine decorre dalla data in cui l’istante ha avuto conoscenza dei fatti che hanno dato luogo alla controversia”. In base all’art. 10 del Codice TNAS, dunque, il termine per la proposizione dell’istanza di arbitrato decorre “dalla data nella quale alla parte istante è stata data comunicazione della decisione”. La questione che si pone in questo arbitrato consiste pertanto nella verifica se la comunicazione ai ricorrenti del dispositivo della Decisione (avvenuta il 19 dicembre 2008) abbia fatto decorrere il termine, scaduto trenta giorni dopo, ovvero se questo termine sia decorso dalla comunicazione della Decisione completa della motivazione (avvenuta il 6 aprile 2009). Nel primo caso l’istanza di arbitrato (depositata il 10 aprile 2009) sarebbe tardiva; nel secondo caso, invece, sarebbe tempestiva. Il Collegio Arbitrale ha notato sul punto come, nel sistema di soluzione delle controversie (in via conciliativa ovvero arbitrale) istituito presso il CONI, gli organi arbitrali di volta in volta investiti della questione abbiano raggiunto conclusioni discordanti, effetto soprattutto della genericità delle disposizioni (delle quali dunque si auspica un chiarimento de iure condendo). Infatti, nel previgente sistema della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport (la “CCA”), alcune pronunce avevano ritenuto che il termine per proporre un’istanza di conciliazione (la cui tempestività era poi condizione di proponibilità della domanda di arbitrato) decorresse dalla data di conoscenza del dispositivo e non delle motivazioni della decisione contestata (così nei lodi dell’11 marzo 2008, Pieroni c. FIGC, e del 31 luglio 2008, Cialona c. FIGC); un’altra pronuncia aveva invece affermato il principio opposto, per cui “il momento in cui viene in essere la delibera completa dei motivi produce il decorso dei termini decadenziali, ma non rappresenta il giorno prima del quale non può essere proposta la domanda di arbitrato” (lodo 11 gennaio 2008, USD Tavoleto c. FIGC). Tale secondo orientamento è stato poi ripreso e confermato nell’attuale sistema del Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport (il “TNAS”) in pronuncia in cui si è sottolineato che “nei confronti del dispositivo si esercita una facoltà, non un onere di impugnazione” (lodo 14 maggio 2009, Setten e Treviso c. FIGC).
Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 21 ottobre 2009 – www.coni.it
Decisione impugnata: Delibera della Corte di giustizia federale in data 19 dicembre 2008, le cui motivazioni sono state rese note in data 6 aprile 2009
Parti: AVV. C.P. e DOTT. A. D’A./FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
Massima TNAS: (1) Il momento dal quale decorre il termine stabilito a pena di decadenza dall’art. 10 del Codice TNAS, e cioè la “data nella quale alla parte istante è stata data comunicazione della decisione”, sia quello in cui il ricorrente abbia avuto notizia. Solo in tale momento si conclude l’iter formativo della volontà disciplinare della federazione nei confronti del soggetto ad essa sottoposto; e dunque solo in quel momento il ricorrente può avere piena cognizione degli elementi di fatto e di diritto assunti dall’ente sportivo a sostegno della sanzione, così da poter precisare le domande e articolare compiutamente i motivi di censura sin dall’atto introduttivo dell’arbitrato.
Massima TNAS: (2) Ciò non impedisce, invero, al ricorrente di proporre ricorso immediato, avverso il solo dispositivo, laddove da questo derivi un effetto immediatamente lesivo, per eventualmente ottenerne la sospensione. Ma tale possibilità, offerta al ricorrente, non implica peraltro che il ricorso debba necessariamente essere proposto in termini decorrenti dalla conoscenza del dispositivo. A tale considerazione il Collegio ne aggiunge un’altra. Appare infatti essere prassi comune che le motivazioni delle decisioni degli organi federali (non solo della FIGC) vengano depositate ben oltre il termine previsto (ma non a pena di decadenza) dalle applicabili disposizioni per tale adempimento. Ebbene, la “conservazione” del termine per l’impugnazione appare essere un adeguato bilanciamento del prolungarsi della fase decisoria endo-federale: solo il quanto più tempestivo deposito delle motivazioni della decisione appare idoneo a far assumere quanto prima carattere definitivo ad essa.
Massima TNAS: (3) L’impugnazione di fronte all’organo arbitrale ha natura ed effetto pienamente devolutivi: il Codice TNAS conferisce infatti all’organo arbitrale un potere di integrale riesame del merito della controversia, senza subire limitazioni, se non quelle derivanti dal principio della domanda e dai quesiti ad esso proposti dalle parti, ovvero dalla clausola compromissoria sulla quale i suoi poteri sono di volta in volta fondati, legate al “tipo” di vizio denunciabile, con la conseguenza che di fronte all’organo arbitrale sono deducibili questioni attinenti non solo alla “legittimità”, ma anche al “merito” della decisione impugnata. Dunque, oggetto di giudizio, in sede di impugnazione di una sanzione disciplinare, è non il provvedimento disciplinare in quanto atto, ma una controversia relativa alla volontà sanzionatoria definitivamente manifestata dalla Federazione attraverso la decisione disciplinare, e tale controversia può riguardare l’applicazione delle norme così come l’apprezzamento dei fatti alla base del provvedimento in cui quella volontà si è espressa.