Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Verbale di seconda udienza del 17 settembre 2013 –  www.coni.it Parti: Sig. F.P./ Genoa C.F.C. SpA Massima: Il Collegio del TNAS è validamente costituito allorquando parte resistente ha non notificato ex art. 820 c.p.c. specifico atto a mezzo ufficiale giudiziario per far valere la decadenza del Collegio arbitrale per avvenuto decorso del termine di deposito del lodo.   Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Verbale di seconda udienza del 17 settembre 2013 –  www.coni.it Parti: Dott. A.P./ Benevento Calcio SpA Massima: Il Collegio del TNAS è validamente costituito allorquando parte resistente ha non notificato ex art. 820 c.p.c. specifico atto a mezzo ufficiale giudiziario per far valere la decadenza del Collegio arbitrale per avvenuto decorso del termine di deposito del lodo.   Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 10 Novembre 2010  –  www.coni.it Decisione impugnata: Delibera di esclusione dal Campionato di eccellenza pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 19 del 5 agosto 2010 Parti: U.S.D. FAVARA CALCIO/ FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO e COMITATO REGIONALE SICILIA Massima TNAS:  (3) Sussiste possibilità di litisconsorzio necessario tra FIGC e LND ai fini della formazione ex officio del Collegio arbitrale.       Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 10 novembre 2010 – www.coni.it Decisione impugnata: Delibera di esclusione dal Campionato di eccellenza pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 19 del 5 agosto 2010 Parti: U.S.D. Favara Calcio contro Federazione Italiana Giuoco Calcio e Comitato Regionale Sicilia Massima: E’ legittima la nomina – ex officio – del Collegio Arbitrale allorquando l’istanza è rivolta sia contro la FIGC che contro la LND. Mentre si dà atto del leale comportamento delle parti, disposte anche a conferire al Collegio, se del caso, natura di organo scelto dalle parti, va affermato che la nomina ex officio ripete la sua piena legittimità dal carattere plurisoggettivo delle parti convenute e del ritenuto litisconsorzio. In effetti, almeno in via teorica, nonostante la peculiarità del rapporto tra FIGC e LND che rappresenta, quasi costantemente, un unico centro d’interesse, non va trascurata la possibilità, a vario titolo, di interessi differenti: possibilità concretizzantesi, in via teorica, nella diversità di giudizio sulla singola iscrizione al campionato. A nulla rilevando la concreta identità di vedute nella maggior parte – se non nella totalità – dei casi. E tanto basta a far considerare legittima l’affermazione di litisconsorzio e la conseguente nomina ex officio del Collegio Arbitrale. Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 10 novembre 2010 – www.coni.it Decisione impugnata: Delibera di esclusione dal Campionato di Eccellenza pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 19 del 5 agosto 2010 Parti: U.S.D. FAVARA CALCIO/ FEDERAZIONE ITALIANA GIOCO CALCIO e COMITATO REGIONALE SICILIA Massima TNAS: (3) Sussiste possibilità di litisconsorzio necessario tra FIGC e LND ai fini della formazione ex officio del Collegio arbitrale.   Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 20 Aprile 2009 –  www.coni.it Parti: SIG. T. T./S.S. LAZIO SpA Massima TNAS: (1) Ai fini dell’individuazione - nel regime transitorio indicato dall’art. 33, comma 3, del Codice TNAS - del collegio competente, ossia del collegio presso il TNAS ovvero del collegio presso la soppressa CCAS, deve farsi riferimento alla designazione, alla data del 22 gennaio 2009, dei due probiviri a nulla rilevando anche la nomina del Presidente del Collegio, che può intervenire sino allo stesso momento dell’insediamento del Collegio arbitrale.
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