Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 12 Aprile 2011 – www.coni.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale del Comitato Regionale Veneto pubblicata sul C.U. n. 14 del 22 dicembre 2010
Parti: A.S.D. POLISPORTIVA SAN PIO X per il SIG. ALESSANDRO SASSO/FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
Massima TNAS: (1) Non possono essere accolte le domande volte ad accertare mediante deposizioni, interrogatorio o confronti i fatti occorsi in occasione della ara, in quanto inammissibili alla luce delle norme attualmente vigenti nel sistema della FIGC, che l’Arbitro Unico non ha il potere di riscrivere. Se è vero, infatti, che l’art. 22 comma 2 del Codice TNAS contempla la testimonianza quale mezzo di prova esperibile in arbitrato e che l’art. 34 CGS prevede che gli organi della giustizia sportiva godano dei più ampi poteri di indagine e di accertamento, potendo “incaricare la Procura federale di effettuare specifici accertamenti ovvero supplementi d’indagine” (comma 4) e “richiedere agli ufficiali di gara supplementi di rapporto e disporre la loro convocazione” (comma 5), deve comunque notarsi che l’art. 34 comma 5 CGS esclude il contraddittorio tra le parti interessate e gli ufficiali di gara e che l’art. 35 comma 1.1 CGS attribuisce ai rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale ed ai relativi eventuali supplementi l’efficacia di “piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”, superabile solo – a limitati fini – con riprese filmate o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale.
Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 11 Novembre 2009 – www.coni.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare territoriale c/o FIGC – Comitato Regionale Toscana, pubblicata sul C.U. n. 62 del 28 maggio 2009
Parti: SIGG.RI L.V., M.C., M.C., D.G./ FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
Massima TNAS: (2) Il Collegio non può ammettere una prova testimoniale, che sebbene sia prevista come mezzo di prova dall’art. 22 del Codice TNAS, è nel caso specifico diretta unicamente a confutare il rapporto arbitrale.
Massima TNAS: (3) Il Collegio non può neanche chiedere ulteriori chiarimenti al Direttore di Gara, perché si tratterebbe di un’eccezione alla regola dell’efficacia di “prova piena” del rapporto arbitrale, non espressamente contemplata dal citato art. 35 CGS, che deve ritenersi, invece, di stretta interpretazione; ammettendo, infatti, tale articolo solo gli “altri atti” (della Procura Federale) o le “riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale” (nel caso di soggetto sanzionato diverso dall’autore dell’infrazione), ivi tassativamente elencati a fini limitati e ben circoscritti – dalla disposizione stessa – di esclusione del valore probatorio pieno del rapporto arbitrale.
Massima TNAS: (4) Si deve pure escludere che possa realizzarsi de facto una sorta di contraddittorio “postumo” tra Direttore di Gara e parti.
Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 28 Settembre 2009 – www.coni.it
Decisione impugnata: Delibera della CGF pubblicata sul CU n. 255/CGF del 12 giugno 2009 con motivazione pubblicata sul CU n. 273/CGF del 14 luglio 2009
Parti: RAG. M.S./FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
Massima TNAS: (5) Dunque non è possibile ammettere una prova testimoniale o chiedere ulteriori chiarimenti che il CGS non consente, realizzando un vietato contraddittorio tra ufficiali di gara e parti.
Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 28 Settembre 2009 – www.coni.it
Decisione impugnata: Delibera della CGF pubblicata sul CU n. 255/CGF del 12 giugno 2009 con motivazione pubblicata sul CU n. 273/CGF del 14 luglio 2009
Parti: SIG. S.B./FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
Massima TNAS: (5) Dunque non è possibile ammettere una prova testimoniale o chiedere ulteriori chiarimenti che il CGS non consente, realizzando un vietato contraddittorio tra ufficiali di gara e parti.
Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 12 aprile 2011 – www.coni.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale del Comitato Regionale Veneto pubblicata sul C.U. n. 14 del 22 dicembre 2010
Parti: A.S.D. Polisportiva San Pio X contro Federazione Italiana Giuoco Calcio – F.I.G.C. e U.S. Alessandria Calcio 1912 S.r.l.
Massima: Sono inammissibili innanzi al TNAS le domande istruttorie – ed in particolare le istanze volte ad accertare mediante deposizioni, interrogatorio o confronti i fatti occorsi in occasione della Gara. Se è vero, infatti, che l’art. 22 comma 2 del Codice TNAS contempla la testimonianza quale mezzo di prova esperibile in arbitrato e che l’art. 34 CGS prevede che gli organi della giustizia sportiva godano dei più ampi poteri di indagine e di accertamento, potendo “incaricare la Procura federale di effettuare specifici accertamenti ovvero supplementi d’indagine” (comma 4) e “richiedere agli ufficiali di gara supplementi di rapporto e disporre la loro convocazione” (comma 5), deve comunque notarsi che l’art. 34 comma 5 CGS esclude il contraddittorio tra le parti interessate e gli ufficiali di gara e che l’art. 35 comma 1.1 CGS attribuisce ai rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale ed ai relativi eventuali supplementi l’efficacia di “piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”, superabile solo – a limitati fini – con riprese filmate o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale. Dunque non è possibile per questo Arbitro Unico – pur apprezzando l’accorata ricostruzione dei fatti operata dal Ricorrente e le lucide argomentazioni svolte dal suo difensore – ammettere una prova testimoniale o chiedere ulteriori chiarimenti che il CGS non consente, realizzando un vietato contraddittorio tra ufficiali di gara e parti. In relazione a ciò, dunque, l’Arbitro Unico aderisce alle osservazioni formulate sul punto da altri organi arbitrale TNAS (cfr. il lodo deliberato il 14 maggio 2009, A.S.I. Isola Farnese FCD c. FIGC). L’Arbitro Unico concorda con i Ricorrenti circa la particolare gravosità della regola sancita dall’art. 35.1.1 CGS, che sembra precludere al calciatore innocente l’esercizio di ogni difesa di fronte ad un referto arbitrale “infedele” (o anche semplicemente erroneo). Pare peraltro all’Arbitro Unico che la regola posta dal CGS sia ben giustificata, in quanto volta ad assicurare che la competizione sportiva, cui appartengono strutturalmente e funzionalmente le valutazioni del direttore di gara, si esaurisca al suo termine: e che dunque le rilevazioni dell’arbitro non possano essere riviste se non nei particolari casi che l’ordinamento sportivo prevede. Tali esigenze appaiono prevalenti, se viste dal punto di osservazione dell’ordinamento sportivo, sulle esigenze individuali del singolo atleta; poiché altrimenti le rilevazioni arbitrali finirebbero sempre per avere carattere provvisorio, superabile dalla prova contraria che l’atleta (pur se giustificato da commendevoli circostanze individuali) possa offrire. Il che finirebbe per inficiare lo svolgimento delle attività sportive agonistiche e la certezza dei loro risultati. Siffatta conclusione, d’altronde, corrisponde ai principi, enunciati sul piano internazionale, dalla giurisprudenza del Tribunale Arbitrale dello Sport, in cui si è affermato che le decisioni dei giudici di gara in ordine allo svolgimento della stessa (c.d. “field of play decisions”) non possono essere “riviste” in sede arbitrale, a meno che non sia offerta la prova della evidente malafede (ad es., per corruzione) dell’arbitro stesso (CAS OG 96/006, Mendy, lodo del 1° agosto 1996; CAS OG 00/013, Segura, lodo del 30 settembre 2000; CAS OG 02/007, Korean Olympic Committee, lodo del 23 febbraio 2002; CAS 2001/A/354, Irish Hockey Association, e CAS 2001/A/355, Lithuanian Hockey Association, lodo del 15 aprile 2002). Ma anche se riprendessero i limiti menzionati da ultimo, l’Arbitro Unico nota che nel presente giudizio non si è dedotta la “malafede” dell’arbitro della Gara, ma solo la sua “inadeguatezza” (che potrà essere valutata dagli organi dell’Associazione Italiana Arbitri, laddove la FGC ritenesse di doverli interessare in esito al presente arbitrato anche per una nuova valutazione ai fini tecnici dell’arbitro in questione). Dunque, nemmeno sotto questo profilo il limite posto dall’art. 35.1.1 CGS appare superabile. La valutazione della natura e della gravità dei fatti addebitati al calciatore deve pertanto essere condotta sulla base di quanto in relazione ad essi recato dai referti in atti. In tale quadro appare all’Arbitro Unico opportuno sottolineare come i fatti verificatisi durante lo svolgimento della Gara, quand’anche costitutivi di errori arbitrali, certamente non rappresentano una causa di giustificazione, o un’attenuante, o comunque un elemento da valutare nell’apprezzamento della natura e della gravità dei fatti commessi, che restano intrinsecamente (e grandemente) censurabili. Dunque, anche assumendo (ma senza concedere) che durante la Gara l’arbitro abbia commesso errori nel valutare azioni di gioco, nulla cambierebbe nella valutazione del comportamento del calciatore, in nessun modo giustificato. Invero, i comportamenti del calciatore, quali esposti dall’arbitro e ripresi dagli organi di giustizia, sono connotati da particolare gravità, e come tali vanno sanzionati; e tale osservazione potrebbe farsi anche laddove i fatti addebitati al Ricorrente si fossero svolti come da questi ricostruiti: essi rimarrebbero egualmente gravi e sanzionabili.
Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 12 aprile 2011 – www.coni.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale del Comitato Regionale Veneto pubblicata sul C.U. n. 14 del 22 dicembre 2010
Parti: A.S.D. POLISPORTIVA SAN PIO X per il SIG. ALESSANDRO SASSO/FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
Massima TNAS: (1) Non possono essere accolte le domande volte ad accertare mediante deposizioni, interrogatorio o confronti i fatti occorsi in occasione della ara, in quanto inammissibili alla luce delle norme attualmente vigenti nel sistema della FIGC, che l’Arbitro Unico non ha il potere di riscrivere. Se è vero, infatti, che l’art. 22 comma 2 del Codice TNAS contempla la testimonianza quale mezzo di prova esperibile in arbitrato e che l’art. 34 CGS prevede che gli organi della giustizia sportiva godano dei più ampi poteri di indagine e di accertamento, potendo “incaricare la Procura federale di effettuare specifici accertamenti ovvero supplementi d’indagine” (comma 4) e “richiedere agli ufficiali di gara supplementi di rapporto e disporre la loro convocazione” (comma 5), deve comunque notarsi che l’art. 34 comma 5 CGS esclude il contraddittorio tra le parti interessate e gli ufficiali di gara e che l’art. 35 comma 1.1 CGS attribuisce ai rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale ed ai relativi eventuali supplementi l’efficacia di “piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”, superabile solo – a limitati fini – con riprese filmate o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale.
Massima TNAS: (2) La regola posta dall’art. 35.1.1 CGS è ben giustificata, in quanto volta ad assicurare che la competizione sportiva, cui appartengono strutturalmente e funzionalmente le valutazioni del direttore di gara, si esaurisca al suo termine: dunque le rilevazioni dell’arbitro non possono essere riviste se non nei particolari casi che l’ordinamento sportivo prevede. Tali esigenze appaiono prevalenti, se viste dal punto di osservazione dell’ordinamento sportivo, sulle esigenze individuali del singolo atleta; poiché altrimenti le rilevazioni arbitrali finirebbero sempre per avere carattere provvisorio, superabile dalla prova contraria che l’atleta (pur se giustificato da commendevoli circostanze individuali) possa offrire. Il che finirebbe per inficiare lo svolgimento delle attività sportive agonistiche e la certezza dei loro risultati.
Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 04 febbraio 2011 – www.coni.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia pubblicata sul C.U. 132/CDT 12 del 26 ottobre 2010
Parti: A.P.D. A.C. Novara 1965 per il Sig. F.C. contro Federazione Italiana Giuoco Calcio – Lega Nazionale Dilettanti – Comitato Regionale Sicilia
Massima: Secondo la consolidata giurisprudenza di questo Tribunale, il rapporto arbitrale fa piena prova sui fatti e le circostanze che l’arbitro afferma aver visto e in particolare (art. 35 Codice di Giustizia Sportiva) sul comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Da ciò deriva la preclusione alla ammissione di prove testimoniali volte a incidere su quanto contenuto nel rapporto; del resto, la stessa difesa degli istanti in sede di discussione ha sostanzialmente rinunciato a tale richiesta, insistendo, a onor del vero, sommessamente, sulla richiesta di visione del filmato amatoriale che avrebbe – secondo l’assunto difensivo – ripreso la scena oggetto del referto arbitrale. Come correttamente eccepito dalla difesa della Federazione, anche questa richiesta deve ritenersi inammissibile per la mancanza delle due condizioni di ammissibilità prescritte dal C.G.S., e cioè la espressa richiesta al giudice sportivo entro 12 ore dal giorno successivo alla gara e la documentata provenienza, condizioni entrambe assenti nella controversia oggetto di giudizio. Ciò a prescindere dal fatto che il ricorso a tale mezzo appare comunque previsto al fine di acclarare circostanze non previste nel referto o per integrarlo, ma non per modificare i contenuti del rapporto, stante appunto la natura di piena prova propria di tale documento.
Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 04 febbraio 2011 – www.coni.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia pubblicata sul C.U. 132/CDT 12 del 26 ottobre 2010
Parti: A.P.D. A.C. NOVARA 1965 per il SIG. F.C. contro Federazione Italiana Giuoco Calcio – Lega Nazionale Dilettanti – Comitato Regionale Sicilia
Massima TNAS: (1) Nel sistema del diritto sportivo, il referto arbitrale fa piena prova dei fatti e delle circostanze in esso riportate ed è, quindi, inammissibile il ricorso a prove testimoniali per modificare le risultanze dello stesso referto.
Massima TNAS: (2) Ogni Commissione disciplinare valuta autonomamente le risultanze del rapporto arbitrale ai fini della determinazione della sanzione; ne consegue la irrilevanza e l’inammissibilità del richiamo a precedenti simili.
Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 27 settembre 2010 – www.coni.it
Parti: Sig. G.M. contro A.C. Mantova Srl
Massima: Ai sensi dell’art. 116, comma 2, del c.p.c., “il giudice può desumere argomenti di prova… in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo”, considera significativa tale circostanza e ritiene che essa costituisca, con la ragionevole prudenza che deve necessariamente presiedere al relativo apprezzamento, secondo quanto dispone il primo comma del citato art. 116 (“il giudice deve valutare le prove secondo il suo prudente apprezzamento…”), un consistente elemento di prova, unitamente a quanto già dimostrato dagli atti di causa depositati dalla parte istante, in ordine al contestato inadempimento dell’intimata società nei confronti dell’agente (in linea con quanto statuito da questo Tribunale, in fattispecie analoghe, con i lodi Tinti c. A.C. Mantova in data 22 febbraio 2010 e Petrin c. A.C. Mantova s.r.l. in data 20 luglio 2010).
Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 27 settembre 2010. – www.coni.it
Parti: SIG. G.M./A.C. MANTOVA Srl
Massima TNAS: (1) L’art. 116, comma 2, del c.p.c., secondo cui “il giudice può desumere argomenti di prova …in generale, dal contegno delle parti stesse nel processo”, è applicabile al giudizio avanti il TNAS.
Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 03 marzo 2011 – www.coni.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione d’Appello AIA, con decisione n. 15 del 29 settembre 2010
Parti: Sig.D.M. contro Federazione Italiana Giuoco Calcio e Associazione Italiana Arbitri
Massima: L’onere della prova circa la commissione di una violazione disciplinare incombe all’ente sportivo che intende far valere la responsabilità dell’associato. E ciò anche nell’ambito del presente giudizio: per quanto avente natura di appello, l’arbitrato TNAS ha carattere pienamente devolutivo: il potere dell’organo arbitrale si estende alle valutazioni di merito e non è limitato alla verifica dei profili di legittimità della decisione impugnata. Per quanto l’associato già sanzionato assuma il ruolo (formale) di “attore” nell’arbitrato, la pretesa punitiva sostanziale rimane riferita all’ente sportivo, il quale deve dunque fornire la prova dei fatti sui quali vuole basarne l’esercizio. Sotto il secondo profilo, invece, l’Arbitro Unico sottolinea come per ritenere la responsabilità da parte del soggetto incolpato per una violazione disciplinare sportiva non sia necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito – certezza che, peraltro, nella maggior parte dei casi sarebbe una mera astrazione – né il superamento del ragionevole dubbio, come nel diritto penale. Tale definizione dello standard probatorio ha ricevuto, nell’ordinamento sportivo, una codificazione espressa in materia di violazione delle norme anti-doping, laddove si prevede che il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione delle probabilità, ma inferiore all’esclusione di ogni ragionevole dubbio (cfr. ad es. l’art. 4 delle Norme Sportive Antidoping del CONI, in vigore dal 1° gennaio 2009). Il Collegio ritiene peraltro, che il principio così espresso abbia portata generale. È dunque sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito. 49. Sulla base di tali premesse possono esaminarsi le domande svolte dal Ricorrente nel presente arbitrato.
Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 03 marzo 2011 – www.coni.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione d’Appello AIA, con decisione n. 15 del 29 settembre 2010
Parti: SIG. D.M. / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO E ASSOCIAZIONE ITALIANA ARBITRI
Massima TNAS: (1) L’onere della prova della commissione di una violazione disciplinare incombe all’ente sportivo che intende far valere la responsabilità dell’associato. Per quanto avente natura di appello, l’arbitrato TNAS ha infatti carattere pienamente devolutivo: il potere dell’organo arbitrale si estende alle valutazioni di merito e non è limitato alla verifica dei profili di legittimità della decisione impugnata. Dunque, per quanto l’associato già sanzionato assuma il ruolo (formale) di “attore” nell’arbitrato, la pretesa punitiva sostanziale rimane riferita all’ente sportivo, il quale deve fornire la prova dei fatti sui quali vuole basarne l’esercizio.
Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 25 febbraio 2010 – www.coni.it
Parti: Sig Dott. G.A.- Taranto Sport Srl
Massima: Il Codice dei giudizi innanzi al T.N.A.S. ammette esplicitamente che «salvo esigenze sopravvenute, tutti i mezzi istruttori devono essere richiesti al più tardi nell’udienza di cui all’art. 20» (art. 22, comma 1). Ne consegue che anche le produzioni documentali da parte del ricorrente possono essere ammessi alla seconda udienza, quando la prima udienza è stata rinviata ai sensi dell’art. 164, 3° comma, c.p.c., ovvero per consentire alla difesa della parte convenuta che aveva denunciato, seppur previa costituzione, l’indisponibilità incolpevole di un termine adeguato a resistere in giudizio alla pretesa altrui. Ne consegue che la seconda udienza altro non che soltanto un aggiornamento della prima udienza ex art. 20 del Codice».
Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 11 novembre 2009 - www.coni.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare territoriale c/o FIGC – Comitato Regionale Toscana, pubblicata sul C.U. n. 62 del 28 maggio 2009
Parti: Sigg.ri L. V., M.C., M. C. e D. G. contro Federazione Italiana Giuoco Calcio
Massima: In base all’art. 35, punto 1.1., i rapporti dell’arbitro “fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”. Da tale chiara e inequivocabile previsione discende, pertanto, che il Collegio non può ammettere una prova testimoniale, che sebbene sia prevista come mezzo di prova dall’art. 22 del Codice, è nel caso specifico diretta unicamente a confutare il rapporto arbitrale. Il Collegio non può neanche chiedere ulteriori chiarimenti al Direttore di Gara, perché si tratterebbe di un’eccezione alla regola dell’efficacia di “prova piena” del rapporto arbitrale, non espressamente contemplata dal citato articolo 35 CGS, che deve ritenersi, invece, di stretta interpretazione; ammettendo, infatti, tale articolo solo gli “altri atti” (della Procura Federale) o le “riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale” (nel caso di soggetto sanzionato diverso dall’autore dell’infrazione), ivi tassativamente elencati a fini limitati e ben circoscritti – dalla disposizione stessa – di esclusione del valore probatorio pieno del rapporto arbitrale. Da quanto detto sinora si deve pure escludere che possa realizzarsi de facto una sorta di contraddittorio “postumo” tra Direttore di Gara e parti. La valutazione della natura e della gravità dei fatti addebitati alle parti istanti deve essere, quindi, effettuata in base a quanto accertato nel referto arbitrale.
Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 11 novembre 2009 – www.coni.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare territoriale c/o FIGC – Comitato Regionale Toscana, pubblicata sul C.U. n. 62 del 28 maggio 2009
Parti: SIGG.RI L.V., M.C., M.C., D.G./ FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
Massima TNAS: (1) I rapporti dell’arbitro “fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”.
Massima TNAS: (2) Il Collegio non può ammettere una prova testimoniale, che sebbene sia prevista come mezzo di prova dall’art. 22 del Codice TNAS, è nel caso specifico diretta unicamente a confutare il rapporto arbitrale.
Massima TNAS: (3) Il Collegio non può neanche chiedere ulteriori chiarimenti al Direttore di Gara, perché si tratterebbe di un’eccezione alla regola dell’efficacia di “prova piena” del rapporto arbitrale, non espressamente contemplata dal citato art. 35 CGS, che deve ritenersi, invece, di stretta interpretazione; ammettendo, infatti, tale articolo solo gli “altri atti” (della Procura Federale) o le “riprese televisive o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale” (nel caso di soggetto sanzionato diverso dall’autore dell’infrazione), ivi tassativamente elencati a fini limitati e ben circoscritti – dalla disposizione stessa – di esclusione del valore probatorio pieno del rapporto arbitrale.
Massima TNAS: (4) Si deve pure escludere che possa realizzarsi de facto una sorta di contraddittorio “postumo” tra Direttore di Gara e parti.
Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 28 settembre 2009 - www.coni.it
Decisione impugnata: Delibera della CGF pubblicata sul CU n. 255/CGF del 12 giugno 2009 con motivazione pubblicata sul CU n. 273/CGF del 14 luglio 2009
Parti: S. B. contro Federazione Italiana Giuoco Calcio
Massima: Innanzi al TNAS non può essere ammesso come mezzo istruttorio la prova testimoniale o chiedere ulteriori chiarimenti che il CGS non consente, realizzando un vietato contraddittorio tra ufficiali di gara e parti. Se è vero, infatti, che l’art. 22 comma 2 del Codice TNAS contempla la testimonianza quale mezzo di prova esperibile in arbitrato e che l’art. 34 CGS prevede che gli organi della giustizia sportiva godano dei più ampi poteri di indagine e di accertamento, potendo “incaricare la Procura federale di effettuare specifici accertamenti ovvero supplementi d’indagine” (comma 4) e “richiedere agli ufficiali di gara supplementi di rapporto e disporre la loro convocazione” (comma 5), deve comunque notarsi che l’art. 34 comma 5 CGS esclude il contraddittorio tra le parti interessate e gli ufficiali di gara e che l’art. 35 comma 1.1 CGS attribuisce ai rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale ed ai relativi eventuali supplementi l’efficacia di “piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”, superabile solo – a limitati fini – con riprese filmate o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale.
Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 28 settembre 2009 – www.coni.it
Decisione impugnata: Delibera della CGF pubblicata sul CU n. 255/CGF del 12 giugno 2009 con motivazione pubblicata sul CU n. 273/CGF del 14 luglio 2009
Parti: SIG. S.B./FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
Massima TNAS: (5) Dunque non è possibile ammettere una prova testimoniale o chiedere ulteriori chiarimenti che il CGS non consente, realizzando un vietato contraddittorio tra ufficiali di gara e parti.
Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 28 settembre 2009 - www.coni.it
Decisione impugnata: Delibera della CGF pubblicata sul CU n. 255/CGF del 12 giugno 2009 con motivazione pubblicata sul CU n. 273/CGF del 14 luglio 2009
Parti: M. S. contro Federazione Italiana Giuoco Calcio
Massima: Innanzi al TNAS non può essere ammesso come mezzo istruttorio la prova testimoniale o chiedere ulteriori chiarimenti che il CGS non consente, realizzando un vietato contraddittorio tra ufficiali di gara e parti. Se è vero, infatti, che l’art. 22 comma 2 del Codice TNAS contempla la testimonianza quale mezzo di prova esperibile in arbitrato e che l’art. 34 CGS prevede che gli organi della giustizia sportiva godano dei più ampi poteri di indagine e di accertamento, potendo “incaricare la Procura federale di effettuare specifici accertamenti ovvero supplementi d’indagine” (comma 4) e “richiedere agli ufficiali di gara supplementi di rapporto e disporre la loro convocazione” (comma 5), deve comunque notarsi che l’art. 34 comma 5 CGS esclude il contraddittorio tra le parti interessate e gli ufficiali di gara e che l’art. 35 comma 1.1 CGS attribuisce ai rapporti dell’arbitro, degli assistenti, del quarto ufficiale ed ai relativi eventuali supplementi l’efficacia di “piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”, superabile solo – a limitati fini – con riprese filmate o altri filmati che offrano piena garanzia tecnica e documentale.
Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 28 settembre 2009 – www.coni.it
Decisione impugnata: Delibera della CGF pubblicata sul CU n. 255/CGF del 12 giugno 2009 con motivazione pubblicata sul CU n. 273/CGF del 14 luglio 2009
Parti: RAG. M.S./FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
Massima TNAS: (5) Dunque non è possibile ammettere una prova testimoniale o chiedere ulteriori chiarimenti che il CGS non consente, realizzando un vietato contraddittorio tra ufficiali di gara e parti.
Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 14 maggio 2009 – www.coni.it
Decisione impugnata: Decisione della CDN della FIGC pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 66 del 22 gennaio 2009 – www.figc.it
Parti: A.S.I. Isola Farnese FCD e Sig. E.B. contro contro Federazione Italiana Giuoco Calcio
Massima: E’ senz’altro da ammettersi l’uso della prova testimoniale, in qualunque grado di giudizio sportivo (anche nella fase del giudizio di arbitrato: v. art. 22, comma 2, del Codice dei giudizi innanzi al TNAS). Nel caso in specie però, tenuto cioè conto del fatto che siamo in presenza di un referto dell’arbitro della gara, che descrive i fatti accaduti nel contesto della competizione sportiva e che, ai sensi dell’art. 35 CGS, il referto arbitrale “fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare”, questo non può pertanto essere soggetto a una resistenza probatoria per il tramite dell’assunzione di prove testimoniali (salvo assumere, come noto, prove documentali televisive o fotografiche). Quindi: laddove vi è un referto dell’arbitro, quale documento narrativo di quanto avviene all’interno del terreno di gioco di cui solo l’arbitro è il conoscitore, non si possono invocare prove testimoniali a contrario.
Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 14 Maggio 2009 – www.coni.it
Decisione impugnata: Decisione della CDN della FIGC pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 66 del 22 gennaio 2009 – www.figc.it
Parti: A.S.I. ISOLA FARNESE F.C.D. e SIG. EMANUELE BELLAROSA/FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
Massima TNAS: (2) Il referto arbitrale posto a basse dell’irrogazione di sanzione disciplinare, confermata dalla decisione degli organi di giudizio federale, in quanto fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, non può essere soggetto a una resistenza probatoria per il tramite dell’assunzione di pur ammissibili prove testimoniali (salvo assumere prove documentali o fotografiche).