Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 3 Maggio 2011 – www.coni.it
Decisione impugnata: Delibera della CGF pubblicata sul C.U. n. 187/CGF del 23.02.2011
Parti: SPEZIA CALCIO Srl/FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
Massima TNAS: (1) In applicazione del principio generale e valido per tutti i provvedimenti giurisdizionali, le parti possono autorizzare il Collegio Arbitrale a emettere il lodo in forma semplificata, quando, per ragioni d’urgenza, sia disposta dal Presidente del TNAS, la riduzione del termine per il deposito del lodo.
Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 13 dicembre 2010 – www.coni.it
Decisione impugnata: Delibera della CGF pubblicata sul C.U. n. 225/CGF del 20 aprile 2010
Parti: Sig. G.G. contro Federazione Italiana Giuoco Calcio
Massima: Il TNAS riunito collegialmente pronuncia il lodo arbitrale a maggioranza, dando atto di eventuale voto contrario di un arbitro e descrivendo la nota di dissenso. Massima: In analogia a quanto affermato dalla Corte Costituzionale con riferimento all’efficacia dell’applicazione della pena su richiesta (patteggiamento) all’interno di un procedimento disciplinare del Consiglio Nazionale Forense (v. Corte Cost., 18 dicembre 2009, n. 336), nel procedimento disciplinare della FIGC il patteggiamento deve essere equiparato alla sentenza di condanna passata in giudicato in relazione all’accertamento di un previo fatto illecito commesso dalla stessa persona all’interno dello stesso ordinamento settoriale. Il patteggiamento è valutato quale elemento di valutazione della personalità del tesserato, e specificamente quale indice della sua scarsa propensione alla diligente osservanza delle regole federali. La recidiva è applicabile, invece soltanto in occasione della commissione di illeciti della stessa natura nella medesima stagione sportiva.
Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 13 dicembre 2010 – www.coni.it
Decisione impugnata: Delibera della CGF pubblicata sul C.U. n. 225/CGF del 20 aprile 2010
Parti: SIG. G.G. / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
Massima TNAS: (3) Nel procedimento disciplinare della FIGC, il patteggiamento deve essere equiparato alla sentenza di condanna passata in giudicato in relazione all’accertamento di un previo fatto illecito commesso dalla stessa persona all’interno dello stesso ordinamento settoriale.