Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 16 novembre 2010 – www.coni.it
Parti: Sig. Sig. C.I. contro Sig. A.G.
Massima: L’istanza arbitrale deve essere sottoscritta anche dalle parti, ma l’assenza di tale sottoscrizione non può determinare l’inammissibilità dell’istanza, posto che la stessa è fornita di giusta procura rilasciata dalla parte; quindi, una piena rappresentanza legale che assorbe senz’altro la mancata sottoscrizione dell’istanza arbitrale. La sottoscrizione, pertanto, risulta essere un atto meramente formale, privo di effetti giuridici, allorquando l’atto di istanza arbitrale sia fornito di regolare procura, con la quale la parte delega il difensore legale farsi rappresentare, conferendogli ogni facoltà prevista dalla legge, come già chiarito nel lodo A.S.I. Isola Farnese e Sig. Emanuele Bellarosa/ Federazione Italiana Giuoco Calcio in data 14 maggio 2009. Tale principio trova conferma nella giurisprudenza di questo Tribunale e, in particolare, nel lodo Società Ginnastica Amsicora e altre / Federazione Italiana Hockey dell’8 giugno 2009
Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 16 novembre 2010 – www.coni.it
Parti: SIG. C.I./SIG. A,G.
Massima TNAS: (1) La sottoscrizione risulta essere atto meramente formale, privo di effetti giuridici, allorquando l’atto di istanza arbitrale sia fornito di regolare procura, con la quale la parte delega il difensore legale farsi rappresentare, conferendogli ogni facoltà prevista dalla legge, come già chiarito nel lodo in data 14 maggio 2009 FIGC/Bellarosa del TNAS e nel lodo Società Ginnastica Amsicora ed altre /Federazione Italiana Hockey dell’8 giugno 2008.
Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 23 novembre 2009 - www.coni.it
Decisione impugnata: Decisione Commissione Disciplinare Nazionale pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 21 CND del 24 settembre 2009
Parti: Sig. S. M. contro Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.)
Massima: E’ ammissibile l’istanza di arbitrato al T.N.A.S., quando la stessa è sottoscritta direttamente dalla parte e non anche da parte di un difensore abilitato alla pratica forense in quanto sussiste alla stato una situazione di obiettiva incertezza circa l’obbligatorietà del requisito della sottoscrizione dell’istanza di arbitrato da parte del difensore (cfr. procedimento di arbitrato prot. n. 1455 del 29 luglio2009 Buguggiate/Lega Nazionale Dilettanti), e tanto in ragione delle seguenti considerazioni: a) se da un lato l’art. 9, lett. i), del Codice dei giudizi promossi innanzi al TNAS stabilisce che l’istanza di arbitrato deve contenere, tra gli altri elementi, la sottoscrizione della parte e del suo difensore dotato di procura, dall’altro lato non prevede alcuna sanzione nel caso in cui l’atto non sia provvisto di tale requisito. b) l’art. 4, secondo comma, del Codice dei giudizi promossi innanzi al TNAS prevede, poi, che la procedura arbitrale “è retta dalle norme inderogabili del libro quarto, titolo ottavo, del codice di procedura civile in tema di arbitrato”. In materia arbitrale l’art. 816 bis cod. proc. civ., stabilendo che “le parti possono stare in arbitrato per mezzo di difensori”, lascia chiaramente alle parti la possibilità di agire e di resistere nel giudizio arbitrale personalmente. Ad avviso del Collegio, dunque, se da un lato la mancata sottoscrizione della domanda di arbitrato da parte di un difensore apparirebbe in contrasto con l’art. 9, lett. i), del Codice, dall’altro lato tale mancanza è pienamente consentita dalle norme del c.p.c. espressamente richiamate dal Codice . Ne deriva una situazione di obiettiva incertezza circa l’obbligatorietà del requisito della sottoscrizione dell’istanza di arbitrato da parte del difensore che rende scusabile l’errore in cui è incorso il ricorrente. In ogni caso, nel caso di specie la mancata nomina di un difensore, eccepita dalla FIGC, è stata pienamente colmata da parte istante alla prima udienza con il deposito della procura agli avvocati.
Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 23 novembre 2009 – www.coni.it
Decisione impugnata: Decisione Commissione Disciplinare Nazionale pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 21 CND del 24 settembre 2009
Parti: SIG. S.M./FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
Massima TNAS: (1) La mancata sottoscrizione della domanda di arbitrato da parte di un difensore apparirebbe in contrasto con l’art. 9, lett. I), del Codice TNAS, dall’altro lato tale mancanza è pienamente consentita dalle norme del c.p.c. espressamente richiamate dal Codice TNAS.
Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 23 novembre 2009 – www.coni.it
Decisione impugnata: Decisione Commissione Disciplinare Nazionale pubblicata con Comunicato Ufficiale n. 21 CND del 24 settembre 2009
Parti: SIG. S.M./FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
Massima TNAS: (1) Obiettiva incertezza circa l’obbligatorietà del requisito della sottoscrizione dell’istanza di arbitrato da parte del difensore che rende scusabile l’errore in cui può incorrere il ricorrente.
Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 12 agosto 2009 - www.coni.it
Decisione impugnata: Provvedimento con il quale il Comitato Regionale Lombardia F.I.G.C. - L.N.D. ha stilato la graduatoria finale dei play-off del campionato di seconda categoria, assegnando alla A.S. Buguggiate la posizione N° 20
Parti: A.S. Buguggiate contro Federazione Italiana Giuoco Calcio - Lega Nazionale Dilettanti - Comitato Regionale Lombardia F.I.G.C. - F.C. Lonatese
Massima: E’ ammissibile l’istanza di arbitrato al TNAS per la mancata sottoscrizione dell’atto introduttivo da parte di un difensore abilitato alla pratica forense. l’art. 9, lett. i) del Codice dei giudizi promossi innanzi al TNAS stabilisce che l’istanza di arbitrato deve contenere, tra gli altri elementi, la sottoscrizione della parte e del suo difensore dotato di procura, dall’altro lato non prevede alcuna sanzione nel caso in cui l’atto non sia provvisto di tale requisito. Al fine di comprendere al meglio l’effettiva natura della suddetta disposizione appare, quindi, opportuno fare un breve richiamo alle norme del Codice di procedura civile che regolano la materia. L’art. 4, secondo comma, del Codice dei giudizi promossi innanzi al TNAS stabilisce, infatti, che la procedura arbitrale “è retta dalle norme inderogabili del libro quarto, titolo ottavo, del codice di procedura civile in tema di arbitrato”. Ebbene, in materia arbitrale l’art. 816 bis cod. proc. civ. stabilisce che “le parti possono stare in arbitrato per mezzo di difensori”, lasciando alle stesse l’alternativa possibilità di agire e di resistere nel giudizio arbitrale personalmente. Tale soluzione risulta pienamente coerente con l’intento perseguito dal Legislatore, che, nel prevedere la procedura arbitrale, ha inteso costituire una forma di risoluzione delle controversie in gran parte svincolata dalle forme e dai rigidi schemi che ispirano il procedimento dinanzi ai giudizi togati. In conclusione, se da un lato, la mancata sottoscrizione della domanda di arbitrato da parte di un difensore sembrerebbe essere in contrasto con quanto stabilito dal Codice dei giudizi promossi innanzi al TNAS, dall’altro lato, tale mancanza è invece pienamente consentita da quelle norme alle quali il medesimo Codice si ispira e dalle quali trae origine. La situazione di obiettiva incertezza circa l’obbligatorietà del requisito della sottoscrizione dell’istanza di arbitrato da parte del difensore rende, a giudizio del Collegio, del tutto scusabile l’errore in cui è incorso il ricorrente; tanto più se si considerano la natura giuridica e le caratteristiche di quest’ultimo. Sul punto, il Collegio osserva, inoltre, che l'errore scusabile può essere riconosciuto dal Giudice anche in assenza di specifica domanda della parte, purché si versi (come nel caso di specie) in fattispecie caratterizzate da condizioni d’incertezza oggettiva. Da ultimo, appare opportuno osservare che, in ogni caso, la mancata nomina di un difensore, eccepita dalla Lega Nazionale Dilettanti, è stata pienamente colmata dalla società già alla prima udienza arbitrale del 12.08.2009, nella quale la parte istante è stata assistita dall’avvocato.
Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 12 agosto 2009 – www.coni.it
Decisione impugnata: Provvedimento con il quale il Comitato Regionale Lombardia F.I.G.C. - L.N.D. ha stilato la graduatoria finale dei play-off del campionato di seconda categoria, assegnando alla A.S. Buguggiate la posizione N° 20
Parti: A.S. BUGUGGIATE/FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO, LEGA NAZIONALE DILETTANTI, COMITATO REGIONALE LOMBARDIA e F.C. LONATESE
Massima TNAS: (1) L’art. 9, lett. i) del Codice TNAS stabilisce che l’istanza di arbitrato deve contenere, tra gli altri elementi, la sottoscrizione della parte e del suo difensore dotato di procura, dall’altro lato non prevede alcuna sanzione nel caso in cui l’atto non sia provvisto di tale requisito. Tale mancanza è invece pienamente consentita da quelle norme alle quali il medesimo Codice si ispira e dalle quali trae origine, quale l’art. 816 c.p.c. e seg. per effetto del rinvio operato dall’art. 4 Codice TNAS.
Massima TNAS: (2) L'errore scusabile può essere riconosciuto dal Giudice anche in assenza di specifica domanda della parte, purché si versi (come nel caso di specie) in fattispecie caratterizzate da condizioni d’incertezza oggettiva.
Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 14 maggio 2009 – www.coni.it
Decisione impugnata: Decisione della CDN della FIGC pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 66 del 22 gennaio 2009 – www.figc.it
Parti: A.S.I. Isola Farnese FCD e Sig. E.B. contro contro Federazione Italiana Giuoco Calcio
Massima: L’art. 9 lettera i) del codice dei giudizi innanzi al TNAS prevede che l’istanza arbitrale debba essere sottoscritta anche dalle parti, ma l’assenza di tale sottoscrizione non può determinare l’inamissibilità dell’istanza, posto che la stessa è fornita di giusta procura rilasciata dalle parti, quindi una piena rappresentanza legale che assorbe senz’altro la mancata sottoscrizione dell’istanza arbitrale. La sottoscrizione, quindi, risulta essere un atto meramente formale privo di effetti giuridici, allorquando l’atto di istanza arbitrale fosse fornito di regolare procura, con la quale la parte delega a farsi rappresentare, conferendo ogni facoltà prevista dalla legge, il difensore legale.
Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 14 Maggio 2009 – www.coni.it Decisione impugnata:
Decisione della CDN della FIGC pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 66 del 22 gennaio 2009 – www.figc.it
Parti: A.S.I. ISOLA FARNESE F.C.D. e SIG. EMANUELE BELLAROSA/FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO
Massima TNAS: (1) E’ valida l’istanza arbitrale pur priva della sottoscrizione della parte, requisito posto non a pena di ammissibilità, soprattutto ove sussista giusta procura.