Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 22 febbraio 2010 – www.coni.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione disciplinare territoriale della FIGC pubblicata sul C.U. n. 063 dell’11 dicembre 2009
Parti: A.S.D. San Gemini per l'Ing. A. C. - Lega Nazionale Dilettanti / Delegazione Provinciale di Terni e Lega Nazionale Dilettanti / Comitato Regionale Umbria
Massima: L’istanza di arbitrato al TNAS è inammissibile nella parte in cui evoca, pure la LND, la quale in effetti non è titolare d’una posizione soggettiva per contraddire la pretesa attorea. Quest’ultima concerne un gravame avverso la decisione d’un organo di giustizia sportiva della FIGC, non già atti propri della competenza della LND, a nulla rilevando che l’organo la cui decisione è qui impugnata sieda o sia dislocata presso la sede territoriale della Lega stessa. Il Collegio condivide l’eccezione della parte intimata anche sotto il profilo del difetto di legittimazione passiva di questa, giacché tanto a livello centrale, quanto a quello locale, quanto inoltre per i campionati giovanili, la funzione di giustizia sportiva è imputabile esclusivamente ed in via diretta in capo alla FIGC, che la esercita appunto attraverso i propri organi, centrali e periferici, ovunque dislocati, senza che ciò implichi la devoluzione della relativa competenza alla LND.
Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 22 febbraio 2010 – www.coni.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione disciplinare territoriale della FIGC pubblicata sul C.U. n. 063 dell’11 dicembre 2009
Parti: A.S.D. SAN GEMINI per l’ING. A.c./ LEGA NAZIONALE DILETTANTI / DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI e LEGA NAZIONALE DILETTANTI / COMITATO REGIONALE UMBRIA
Massima TNAS: (3) La domanda arbitrale è inammissibile nella parte in cui evoca pure la LND, la quale, in effetti, non è titolare d’una posizione soggettiva per contraddire la pretesa attorea. Quando quest’ultima concerne un gravame avverso la decisione d’un organo di giustizia sportiva della FIGC, non già atti propri della competenza della LND, a nulla rilevando che l’organo la cui decisione è qui impugnata sieda o sia dislocata presso la sede territoriale della Lega stessa. Il Collegio arbitrale condivide l’eccezione della parte intimata anche sotto il profilo del difetto di legittimazione passiva di questa, giacché tanto a livello centrale, quanto a quello locale, quanto inoltre per i campionati giovanili, la funzione di giustizia sportiva è imputabile esclusivamente ed in via diretta in capo alla FIGC, che la esercita appunto attraverso i propri organi - centrali e periferici - ovunque dislocati, senza che ciò implichi la devoluzione della relativa competenza alla LND.