Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 12 ottobre 2012 –  www.coni.it Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale pubblicata sul C.U. n. 29/CGF del 22 agosto 2012 e sul C.U. n. 34/CGF del 27 agosto 2012 Parti: A.S.G. Nocerina Srl / U.S. Grosseto F.C. Srl, Sig. Piero Camilli, Federazione Italiana Giuoco Calcio, Lega Nazionale Professionisti Serie B e Lega Italiana Calcio Professionistico Massima TNAS: (1) Poiché il provvedimento disciplinare adottato dalla F.I.G.C. nei confronti di un tesserato produce meri effetti riflessi ed indiretti in capo al terzo, questi non è legittimato ad impugnare innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport siffatto provvedimento,essendo sfornito di qualsiasi titolo a far valere un interesse pretensivo all’applicazione di misure sanzionatorie.   Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 20 giugno 2012– www.coni.it Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale della F.I.G.C. con dispositivo pubblicato sul C.U. n. 234/CGF del 27/4/2012 e con motivazione successivamente pubblicata Parti: A.S. BARI SpA / FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO Massima TNAS: (1) L'eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse sollevata dalla FIGC nei confronti dell’istante poiché l'eventuale riattribuzione di due punti in classifica non darebbe alcun concreto vantaggio, alla luce della classifica finale del campionato di calcio, non è fondata; infatti dalla posizione in classifica, che potrebbe mutare con la riattribuzione di due punti, possono derivare conseguenze concrete, ad esempio in relazione ai finanziamenti attribuibili alle singole società in ragione della predetta posizione nonché alle modalità di partecipazione alla successiva edizione della Coppa Italia; inoltre non può negarsi un interesse morale della società all'attribuzione di una migliore posizione nella classifica finale.   Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 20 giugno 2012– www.coni.it Decisione impugnata: Delibera della Corte di Giustizia Federale della F.I.G.C. (dispositivo pubblicato sul C.U. n. 220/CGF del 12/4/2012, e motivazione successivamente pubblicata sul C.U. 228/CGF del 20/4/2012) Parti: A.S. BARI SpA e DOTT. C.G. /FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO Massima TNAS: (1) L'eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse sollevata dalla FIGC nei confronti dell’istante poiché l'eventuale riattribuzione di due punti in classifica non darebbe alcun concreto vantaggio, alla luce della classifica finale del campionato di calcio, non è fondata; infatti dalla posizione in classifica, che potrebbe mutare con la riattribuzione di due punti, possono derivare conseguenze concrete, ad esempio in relazione ai finanziamenti attribuibili alle singole società in ragione della predetta posizione nonché alle modalità di partecipazione alla successiva edizione della Coppa Italia; inoltre non può negarsi un interesse morale della società all'attribuzione di una migliore posizione nella classifica finale.   Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 22 febbraio 2010 –  www.coni.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione disciplinare territoriale della FIGC pubblicata sul C.U. n. 063 dell’11 dicembre 2009 Parti: A.S.D. San Gemini per l'Ing. A. C. - Lega Nazionale Dilettanti / Delegazione Provinciale di Terni e Lega Nazionale Dilettanti / Comitato Regionale Umbria Massima: E’ inammissibile, per carenza di legittimazione attiva, l’istanza di arbitrato al TNAS proposta dalla società sportiva nell’interesse del proprio presidente avverso la decisione della Commissione disciplinare territoriale che aveva sanzionato quest’ultimo con l’inibizione. Né il vigente Codice del TNAS, né tampoco le norme del c.p.c. sull’arbitrato, da quello espressamente richiamate, consentono alcuna forma di sostituzione processuale, nel senso, cioè, della domanda in nome proprio a tutela di un’altrui situazione soggettiva. Rettamente l’intimata LND richiama l’art. 81 c.p.c., giacché, salvo situazioni eccezionali, tale norma non fa che ribadire il principio per cui non si può avere legittima dissociazione tra titolarità del diritto e titolarità dell’azione. Ciò ben si ravvisa in special modo se, come nella specie, si controverta della personale responsabilità disciplinare dei singoli tesserati FIGC, per fatti soltanto ad essi imputabili, la quale si muove su un piano logico-giuridico diverso da quello delle Società. E che nella specie non ricorra l’eccezione alla regola ex art. 81 c.p.c. non par dubbio, sol che si pensi alla rinuncia di parte istante a far valere in questa sede il proprio e personale interesse nei confronti della sanzione irrogatale, per cui l’oggetto del contendere s’incentra ora su quella inflitta al rapp.te legale della società. In tal caso, però, essa non può agire in nome e per conto di costui perché non ne è, né dimostra d’esserne la procuratrice speciale, come ben evincesi sia dalla procura a margine dell’istanza d’arbitrato, sia dalla relativa sottoscrizione. Né varrebbe obiettare, come fa parte istante, che in fondo essa ha adito il TNAS dopo aver esaurito i gradi di giustizia endofederale ché, in tal modo, essa confonde il presupposto di procedibilità dell’istanza d’arbitrato con la titolarità dell’interesse azionato, che non è sua, ma del rapp.te legale. Neppure giova alla tesi attorea il richiamo all’art. 30 dello Statuto FIGC, il quale consente sì d’adire la cognizione arbitrale, ma solo se ve n’è un interesse immediato, personale e diretto, donde la piena applicabilità pure sotto questo aspetto del ripetuto art. 81 c.p.c. È appena da osservare che, per quanto la sanzione disciplinare irrogata al dirigente o qualunque altro tesserato possa ridondare in pregiudizio (materiale, non per forza giuridico) anche della Società - e pure senza colpa di questa -, la personale responsabilità di costoro non tollera un’interpretazione del citato art. 30, tale da pervenire (è in sostanza questo ciò che vorrebbe parte istante) a surrogazioni automatiche di tutela del tipo di quella descritta nell’art. 2900 c.c. In disparte la possibilità della Società di dissociarsi in ogni momento dall’illecito disciplinare, dal canto suo il responsabile, pur quando acquiesca alla sanzione, ne esegue la statuizione (efficace ed esecutiva fin quando non se ne dimostri il contrario) e non rinuncia a propri diritti. Sicché egli così non provoca danni ingiusti (non jure, né tampoco contra jus) alla posizione della Società - pur se questa si senta “creditrice” verso il dirigente o il tesserato -, sì da giustificare per se stessa l’applicabilità della legittimazione surrogatoria ex art. 2900 c.c. Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo arbitrale del 22 febbraio 2010 – www.coni.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione disciplinare territoriale della FIGC pubblicata sul C.U. n. 063 dell’11 dicembre 2009 Parti: A.S.D. SAN GEMINI per l’ING. A.c./ LEGA NAZIONALE DILETTANTI / DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI e LEGA NAZIONALE DILETTANTI / COMITATO REGIONALE UMBRIA Massima TNAS: (2) Né il vigente Codice TNAS, né tampoco le norme del c.p.c. sull’arbitrato, dallo stesso Codice TNAS espressamente richiamate, consentono alcuna forma di sostituzione processuale, nel senso, cioè, della domanda in nome proprio a tutela di un’altrui situazione soggettiva. Ciò ben si ravvisa in special modo se, come nella specie, si controverta della personale responsabilità disciplinare dei singoli tesserati FIGC, per fatti soltanto ad essi imputabili, la quale si muove su un piano logico-giuridico diverso da quello delle Società. E che nella specie non ricorra l’eccezione alla regola ex art. 81 c.p.c.. In disparte la possibilità della Società di dissociarsi in ogni momento dall’illecito disciplinare: dal canto suo il responsabile, pur quando acquiesca alla sanzione, ne esegue la statuizione (efficace ed esecutiva fin quando non se ne dimostri il contrario) e non rinuncia a propri diritti. Sicché egli, così, non provoca danni ingiusti (non jure, né tampoco contra jus) alla posizione della Società - pur se questa si senta “creditrice” verso il dirigente o il tesserato - , sì da giustificare per se stessa l’applicabilità della legittimazione surrogatoria ex art. 2900 c.c.. Decisione T.N.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 25 maggio 2009 –  www.coni.it Parti: Avv. C.P. contro Sig. C.E. Z. V. Massima: Legittimato ad agire innanzi al TNAS è l’agente di calciatori in quanto persona fisica e non la società a cui ha conferito i diritti economici e patrimoniali derivanti dal contratto, allorquando non che tale cessione del credito sia in effetti intervenuta e/o comunque, notificata al calciatore ai sensi dell’art. 1264 cod. civ.
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