Decisione C.C.A.S.–C.O.N.I.: Lodo Arbitrale del 13 ottobre 2008 – www.coni.it Decisione impugnata: Delibera del 4 luglio 2008 del Comitato Nazionale dell’A.I.A. che ha approvato all’unanimità la relazione di fine stagione della Commissione arbitri per i campionati nazionali di serie A e B (C.A.N.) e le relative proposte dei nuovi ruoli arbitrali di specifica competenza ed ha disposto la dismissione, per normale avvicendamento tecnico, tra gli altri, dell’associato arbitro effettivo Parti: Dr G.P. contro Associazione Italiana Arbitri - Federazione Italiana Giuoco Calcio Massima: E’ ammissibile l’istanza di arbitrato promossa alla Camera di Conciliazione ed Arbitrato per lo Sport del CONI da parte dell’arbitro avverso la delibera del Comitato Nazionale dell’A.I.A. che ha approvato all’unanimità la relazione di fine stagione della Commissione arbitri per i campionati nazionali di serie A e B (C.A.N.) e le relative proposte dei nuovi ruoli arbitrali di specifica competenza ed ha disposto la dismissione, per normale avvicendamento tecnico, tra gli altri, dell’associato arbitro effettivo . Infatti, la controversia è arbitrabile a norma dell’art. 30, comma 3, Statuto F.I.G.C., stante che «gli arbitri sono tesserati della F.I.G.C. e associati dell’A.I.A.» (art. 38 Reg. A.I.A.) onde «più di due parti s[o]no vincolate dalla stessa convenzione di arbitrato» e, in concreto, la controversia risulta promossa nei confronti di A.I.A. e di F.I.G.C.
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