Decisione C.G.F. Comunicato ufficiale n. 107/CGF del 12 Febbraio 2009 n. 2 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 204/CGF del 27 Maggio 2009. n. 2 www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 351 del 21.1.2009
Impugnazione - istanza: Ricorso del C.L.T. Circolo Lavoratori terni avverso decisioni merito gara Luparense Calcio a Cinque/Circolo Lavoratori Terni del 10.1.2009
Massima: La società è sanzionata con la perdita della gara ai sensi dell’art. 12, comma 5 CGS, per non aver schierato in detto incontro almeno tre calciatori nati successivamente al 31.12.1986, di cui alle disposizioni del Com. Uff. n. 1 della Stagione Sportiva 2008\2009.
Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 32/C Riunione del 9 Maggio 2002 n. 5 – www.figc.it
Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 39 del 20.3.2002
Impugnazione - istanza:Appello dell’Ares Calcio avverso decisioni merito gara Campionato Juniores Provinciale Raldon/Ares del 17.2.2002
Massima: E’ sanzionata con la perdita della gara, la società che viola l’obbligo disposto dal comitato di appartenenza (nell’ambito del Campionato Provinciale Juniores) di inserire in distinta di gara al massimo cinque calciatori fuori quota, allorquando ne inserisce sei, pur facendone partecipare effettivamente e contemporaneamente al giuoco solo cinque. Infatti, considerato che non possono essere utilizzati in ogni singola gara più di cinque calciatori fuori quota e non vi è dubbio che farne giocare sei, poco importa se contemporaneamente o meno, si traduce in utilizzazione durante una medesima partita di più di cinque fuori quota, si traduce, cioè, nella violazione di cui a ragione è stata chiamata a rispondere la società.