Massima n. 287683
Decisione
C.G.F. Comunicato
ufficiale n. 12/CGF del 01 agosto 2008
n. 1 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 133/CGF del 02 marzo 2009 n. 1 www.figc.it
Impugnazione
- istanza: Deferimento dell’ufficio di Procura
Antidoping a carico della calciatrice F.M., attualmente tesserata in favore
della società ACFD Aquile Palermo, per violazione dell’ art. 2.1 delle norme
sportive antidoping. del C.O.N.I.
Massima: La calciatrice risponde della violazione
della norma di cui all’art. 2.1 del Codice WADA, poiché è risultata positiva
per la presenza di metabolica di tetraidrocannabinolo in concentrazione
superiore alla soglia limite. Lla stessa, inoltre, ha ammesso la propria
colpevolezza dichiarando di aver assunto la sostanza vietata prima della gara.
Consegue la squalifica per mesi tre a decorrere dalla data di sospensione
cautelare. Il caso di specie: la calciatrice ad una festa di compleanno aveva
fumato “cannabis”, che imputava ad una mera leggerezza, non essendo una
assuntrice di sostanze stupefacenti. “Sulla
base della decisione assunta dalla Corte di Giustizia Federale in data odierna,
la calciatrice è inserita nel RTP (Registered Testing Pool) nazionale del
CONI-NADO ed è tenuta ad adempiere a tutti gli specifici obblighi previsti sino
alla fine dell’anno solare in cui ha termine l’efficacia del presente
provvedimento ovvero sino a quando non comunichi agli Organi Competenti di
ritirarsi da qualsiasi attività sportiva”.
Decisione C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 213/CGF Riunione del 10 giugno 2008 n. 3 con motivazione sul Comunicato Ufficiale n. 275/CGF Riunione del 07 agosto 2008 n. 3 - www.figc.itImpugnazione - istanza: Deferimento dell’Ufficio di Procura Antidoping del C.O.N.I. a carico della calciatrice D’A.P., tesserata in favore della società Pisa Calcio Femminile, per violazione dell’ art. 2.1 delle norme sportive antidopingMassima: La presenza della sostanza vietata nel campione biologico dell’atleta, quale risultante all’esito degli esami di laboratorio, è dato pacifico e non contestato, integrante la violazione di cui all’art. 2.1. del Regolamento. In proposito mette conto osservare che la disciplina vigente non richiede, per l’accertamento della violazione in parola, la dimostrazione di alcun atteggiamento psicologico dell’atleta (art. 2.1.1. Reg.), con la conseguenza che la sussistenza dell’illecito prescinde dall’elemento soggettivo e discende dalla mera constatazione della presenza nel campione biologico. Sul piano meramente obiettivo, il Regolamento (art. 4) prevede una Lista delle sostanze vietate e dei metodi proibiti, alla stregua della quale valutare l’esito dei controlli. Tale lista, per espressa previsione normativa “...può inoltre individuare una categoria di sostanze specifiche, in considerazione: - della loro diffusa presenza in prodotti medicinali che può provocare più facilmente violazioni non intenzionali del Regolamento; - perché sono meno suscettibili di essere utilizzate con successo come agenti dopanti...”. Ancorché tale circostanza non escluda l’illecito, orbene, è utile segnalare come l’assunzione delle sostanze specifiche incluse in tale lista - e segnatamente l’assunzione di tetraidrocannabinolo - non possa considerarsi suscettibile di incrementare le prestazioni sportive. Giova al riguardo rammentare come il tetraidrocannabinolo determini effetti collaterali a carico del sistema nervoso centrale, cardiocircolatorio e respiratorio. Esso implica notoriamente (v. anche lo specifico studio Pubblicato dal Settore Tecnico della Federazione sul doping nel calcio) conseguenze incompatibili con ogni ipotetico artificiale miglioramento della perfomance sportiva, quali riduzione della forza muscolare, riduzione della capacità di concentrazione, alterazione dell'equilibrio, alterazione della percezione del tempo, alterazione della personalità, aumento della frequenza cardiaca. (Nel caso di specie l’atleta ha dichiarato che “otto giorni prima della gara era stata invitata ad andare in un locale locato da persone che non conosceva personalmente e durante la festa ha fumato una canna).consegue la sanzione della squalifica per mesi 3 in considerazione del fatto che si tratta della prima violazione della disciplina antidoping contestata all’atleta, del contegno processuale dell’atleta e che, ai sensi dell’art. 10.3, comma 2, Norme Sportive Antidoping, la sanzione applicabile va dal minimo di un nota di biasimo al massimo di un anno di squalifica.
Decisione
C.G.F.: Comunicato Ufficiale n. 7/CGF Riunione del 31 luglio 2007 n. 3 e con motivazioni pubblicate sul Comunicato ufficiale n. 289/CGF del 03 marzo 2009. n. 3 - www.figc.it
Decisione
impugnata: Delibera
della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 1/CDN del 6.7.2007
Impugnazione
- istanza:
Ricorso del calciatore L.G. avverso la sanzione
della squalifica inflittagli fino al 6.5.2009 a seguito di deferimento della
procura antidoping del C.O.N.I., per violazione dell’art. 2.1 delle norme
sportive antidoping del C.O.N.I.
Massima: Il calciatore risponde della violazione dell’articolo 2.1 del vigente
Regolamento Antidoping in relazione all’articolo 10.2. del medesimo Regolamento
poiché a seguito del controllo antidoping eseguito al termine dell’incontro del
Campionato di Calcio di Serie “D”, veniva riscontrata la positività ed in
particolare, le analisi evidenziavano la presenza nelle urine dell’atleta di
benzoilecgonina, metabolita della cocaina. Consegue la sanzione della
squalifica (anni 1) in considerazione dell’ammissione dell’assunzione della
sostanza vietata e della fattiva collaborazione prestata dallo stesso.