Decisione C.S.A. – Sezione III: DECISIONE N. 063/CSA del 2 Dicembre 2022 (Motivazioni) - www.figc.it

Decisione Impugnata: Delibera del Giudice Sportivo presso la LND Serie D, Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 43 del 25.10.2022

Impugnazione – istanza:  - US 1913 Seregno Calcio/ASD Calcio Brusaporto

Massima: Confermata la decisione del Giudice Sportivo, che rigettando il reclamo proposto dalla società, ha omologato il risultato della gara non sussistendo l’errore tecnico commesso dall’arbitro e dal suo assistente, consistito nel non rilevare che il calciatore …. della ASD Brusaporto, trovandosi nella propria area di rigore, raccoglieva con le mani il pallone senza che quest’ultimo fosse uscito dal terreno di gioco…Occorre premettere che nel supplemento di rapporto arbitrale il direttore di gara dà conto che “Al 20 minuto del 1T dopo una azione di attacco del Seregno, in area di rigore il portiere del Brusaporto prende il pallone con le mani, inizialmente non avvedo la fuoriuscita del pallone, una volta ripresa posizione vedo il collega [assistente n. 1] su con la bandierina per segnalarmi sia la fuoriuscita del pallone che la ripresa dal fondo era stata battuta in maniera irregolare con il pallone in movimento.  Si riprende il gioco con la ripetizione della rimessa dal fondo”.  Coerentemente, il supplemento di rapporto dell’assistente n. 1 presenta il seguente tenore: “[…] sono a confermare di aver segnalato la fuoriuscita del pallone dalla linea di porta, assegnando un calcio di rinvio, all’incirca al minuto 20’ del 1t della partita […]”. Alla luce di ciò non è dato ravvisare nella specie i presupposti di cui all’art. 10, comma 5 lett. c), C.G.S. necessari ai fini della ripetizione della gara.  La disposizione richiede infatti il requisito della “irregolarità” della gara affinché la stessa debba essere ripetuta, requisito riconducibile a un errore tecnico commesso dall’arbitro per violazione del Regolamento del giuoco del calcio causato da sua non conoscenza o dimenticanza, errore che non può dirsi integrato in relazione a profili di mera interpretazione di azioni di gioco (cfr. CSA, II, 14 dicembre 2020, n. 30). Nel caso di specie, occorre muovere per priorità logica dalla contestata violazione della Regola n. 5, punto 2, del Regolamento, a tenore della quale, per quanto di rilievo, “L’arbitro non può cambiare una decisione relativa ad una ripresa di gioco, se si rende conto che è errata o su indicazione di un altro ufficiale di gara, qualora il gioco sia stato ripreso o abbia segnalato la fine del primo o del secondo periodo (inclusi i supplementari) e lasciato il terreno di gioco o qualora la gara sia sospesa definitivamente”. Nel caso di specie, a ben vedere, non s’è in presenza di alcun mutamento d’una decisione arbitrale su una fase di gioco “qualora il gioco sia stato ripreso” e, cioè, a seguito di sua ripresa successivamente a un’interruzione: come emerge dal supplemento di rapporto arbitrale, infatti, il direttore di gara, semplicemente, non s’era avveduto che l’assistente aveva segnalato la necessaria ripresa del gioco con calcio di rinvio – conseguentemente assegnato dallo stesso assistente - a sua volta non correttamente battuto dal calciatore del Brusaporto. Di qui la ripetizione del calcio di rinvio disposta dall’arbitro, senza che venga in rilievo in alcun modo la (specifica) fattispecie della citata Regola 5, punto 2, non essendovi stato invero alcun cambiamento di decisione relativamente ad una ripresa di gioco “qualora il gioco sia stato ripreso”, bensì semplicemente un’interruzione dello stesso con ripresa a mezzo di calcio di rinvio, a fronte di una (mera) iniziale mancata percezione da parte dell’arbitro della (segnalata) fuoriuscita del pallone (cfr. all’inverso, per un caso di errore tecnico riconducibile alla sfera applicativa dell’art. 10, comma 5, lett. c), C.G.S., ad es. CSA, III, 30 dicembre 2021, n. 131). Congruente con tale ricostruzione è anche il supplemento di rapporto dell’assistente, che conferma la fuoriuscita del pallone al 20’ del primo tempo, segnalata dallo stesso assistente con assegnazione del corrispondente calcio di rinvio.  Alla luce di ciò, assodata l’assenza dell’invocata violazione della Regola 5, punto 2, del Regolamento, tutte le altre doglianze formulate dalla reclamante si risolvono a ben vedere nel tentativo di fornire una diversa interpretazione dei fatti di gioco: come tali, le stesse, da un lato, non consentono di ravvisare errori tecnici stricto sensu ai fini dell’applicazione dell’art. 10, comma 5, lett. c), C.G.S. (bensì profili di diversa interpretazione delle azioni di gioco in relazione: alla fuoriuscita del pallone; alla conseguente necessaria assegnazione di calcio di rinvio o calcio d’angolo; all’assegnazione di calcio di rigore per fallo di mano con correlata ammonizione del calciatore); dall’altro, risultano inidonee di per sé a superare la fede privilegiata dei rapporti di gara di cui all’art. 61, comma 1, C.G.S. Allo stesso modo, non è ammissibile al riguardo la prova televisiva, non rientrandosi in nessuna delle tassative ipotesi previste dall’art. 61, commi 2 e 6, C.G.S. (i.e., error in persona o condotta violenta o blasfema) ed essendo la richiesta della reclamante, alla luce di quanto sin qui detto, volta sostanzialmente a far rilevare presunti errori d’interpretazione dei fatti di gioco, anziché all’irrogazione di sanzioni disciplinari in presenza di uno dei suddetti presupposti (cfr., sulla tassatività delle ipotesi di ammissibilità della prova televisiva, inter multis, CSA, III, 31 marzo 2022, n. 230; 19 ottobre 2021, n. 31; I, 16 settembre 2021, n. 14; Id., 24 settembre 2021, n. 18; proprio al fine di escludere l’utilizzabilità della prova televisiva, persino in caso di error in persona, a fini diversi da quelli disciplinari e, in specie, allo scopo di rilevare un errore tecnico dell’arbitro, CSA, III, 14 dicembre 2020, n. 30). Il che parimenti vale per i singoli fotogrammi, che costituiscono nient’altro che frazioni di momenti diversi della ripresa televisiva (CSA, III, 4 maggio 2022, n. 278).

Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 048/C Riunione del 23 Aprile 2007 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 34 del 14.3.2007 Impugnazione - istanza: 7. RECLAMO G.S. BAGNOLESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BAGNOLESE/FORMIGINE DELL’11.2.2007 Massima: E’ regolare la gara poiché l’errore tecnico dell’arbitro, ammesso dallo stesso, si è verificato, in un lasso di che non ha prodotto effetti dannosi per la società che ha vinto la gara che si è vista privata della possibilità di ribattere il calcio di rigore assegnato a suo favore dall’arbitro Il caso di specie: Al quale al 12° del primo tempo aveva concesso un calcio di rigore a favore della squadra del Formigine; la massima punizione era trasformata in rete, ma poiché, prima che il rigore fosse calciato, alcuni giocatori del Formigine erano entrati in area, l’arbitro non convalidava la rete concedendo un calcio di punizione indiretto a favore della Bagnolese. L’errore tecnico, nel caso descritto la regola 15 prevede che il calcio di rigore venga ripetuto, era ammesso dallo stesso direttore di gara che ne faceva oggetto di parte del suo referto. La gara successivamente proseguiva concludendosi con la vittoria del Formigine per 1 a 0. A prescindere, quindi, dal risultato finale dell’incontro, favorevole alla società ospite, è necessario rilevare che principio generale di ogni azione, comunque di tutela, sia l’interesse a ricorrere, vale a dire la possibilità che l’esperimento del rimedio possa portare al riconoscimento della posizione favorevole che si assuma negata. Nel caso di specie la si duole del fatto che l’errore tecnico del direttore di gara le abbia procurato un vantaggio, qual è stato indubbiamente l’assegnazione di un calcio di punizione a suo favore in luogo della ripetizione del rigore ai suoi danni e chiede la ripetizione della gara, vinta poi dal Formigine, società certamente danneggiata dall’errore arbitrale, di modo che l’accoglimento del ricorso causerebbe alla detta società l’ulteriore danno della ripetizione dell’incontro e della perdita dei tre punti acquisiti sul campo. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 048/C Riunione del 23 Aprile 2007 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 34 del 14.3.2007 Impugnazione - istanza: 7. RECLAMO G.S. BAGNOLESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BAGNOLESE/FORMIGINE DELL’11.2.2007 Massima: E’ regolare la gara poiché l’errore tecnico dell’arbitro, ammesso dallo stesso, si è verificato, in un lasso di che non ha prodotto effetti dannosi per la società che ha vinto la gara che si è vista privata della possibilità di ribattere il calcio di rigore assegnato a suo favore dall’arbitro Il caso di specie: Al quale al 12° del primo tempo aveva concesso un calcio di rigore a favore della squadra del Formigine; la massima punizione era trasformata in rete, ma poiché, prima che il rigore fosse calciato, alcuni giocatori del Formigine erano entrati in area, l’arbitro non convalidava la rete concedendo un calcio di punizione indiretto a favore della Bagnolese. L’errore tecnico, nel caso descritto la regola 15 prevede che il calcio di rigore venga ripetuto, era ammesso dallo stesso direttore di gara che ne faceva oggetto di parte del suo referto. La gara successivamente proseguiva concludendosi con la vittoria del Formigine per 1 a 0. A prescindere, quindi, dal risultato finale dell’incontro, favorevole alla società ospite, è necessario rilevare che principio generale di ogni azione, comunque di tutela, sia l’interesse a ricorrere, vale a dire la possibilità che l’esperimento del rimedio possa portare al riconoscimento della posizione favorevole che si assuma negata. Nel caso di specie la si duole del fatto che l’errore tecnico del direttore di gara le abbia procurato un vantaggio, qual è stato indubbiamente l’assegnazione di un calcio di punizione a suo favore in luogo della ripetizione del rigore ai suoi danni e chiede la ripetizione della gara, vinta poi dal Formigine, società certamente danneggiata dall’errore arbitrale, di modo che l’accoglimento del ricorso causerebbe alla detta società l’ulteriore danno della ripetizione dell’incontro e della perdita dei tre punti acquisiti sul campo. Decisione C.A.F.: Comunicato Ufficiale n. 54/C Riunione del 4 maggio 2006 n. 3 - www.figc.it Decisione impugnata: Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Molise – Com. Uff. n. 100 del 23.3.2006 Impugnazione - istanza: 3. APPELLO DELLA POL. MIRANDA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MIRANDA/ALTO MOLISE DEL 5.2.2006Massima: Viene disposta la ripetizione della gara per errore tecnico dell’arbitro, ammesso dallo stesso, per la non corretta applicazione del regolamento del gioco del calcio, atteso che  all’80° della gara, l’arbitro assegnava un calcio di rigore in favore della società; a seguito della respinta del portiere, il calciatore incaricato della battuta ribadiva la palla in rete. L’ufficiale di gara non convalidava la segnatura e faceva riprendere il gioco con un tiro dal fondo da parte del portiere che aveva neutralizzato il rigore.
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