F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 009/CFA del 04 Luglio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 139/CFA del 08 Giugno 2017 (dispositivo) – RICORSO DEL CALCIATORE MESBAH DJAMEL EDDINE (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO IN SUCCESSIONE, PER LE SOCIETÀ US LECCE SPA, AC MILAN SPA, PARMA F.C. S.P.A., A.S. LIVORNO S.R.L. E U.C. SAMPDORIA S.P.A.) AVVERSO LA SANZIONE: -AMMENDA DI € 14.000; INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 16, COMMI 1ED 8, E 20, COMMI 2 E 9 DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 1350/1071 PF14-15 AM/SP/MA DEL 28.7.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 76 del 12.4.2017) RICORSO DEL SIG. CARPEGGIANI BRUNO (ALL’EPOCA DEI FATTI AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LA SANZIONE: -INIBIZIONE PER MESI 2; INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 16, COMMI 1 ED 8, 19, COMMA 3 E 20, COMMI 2 E 9 DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI – NOTA N. 1350/1071 PF14-15 AM/SP/MA DEL 28.7.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 76 del 12.4.2017) RICORSO DEL CALCIATORE GIALLOMBARDO ANDREA (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ ASCOLI CALCIO 1898 S.P.A.) AVVERSO LA SANZIONE: -AMMENDA DI € 9.000; INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 16, COMMA 1 DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI – NOTA N. 1350/1071 PF14-15 AM/SP/MA DEL 28.7.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 76 del 12.4.2017) RICORSO DELLA SOCIETA’ U.S. LECCE S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE: 1) AMMENDA DI € 9.000; INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S. IN ORDINE AGLI ADDEBITI CONTESTATI AL PROPRIO TESSERATO SIG. CIPOLLINI RENATO, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 1350/1071 PF14-15 AM/SP/MA DEL 28.07.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 77/TFN del 19.4.2017)

RICORSO DEL CALCIATORE MESBAH DJAMEL EDDINE (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO IN SUCCESSIONE, PER LE SOCIETÀ US LECCE SPA, AC MILAN SPA, PARMA F.C. S.P.A., A.S. LIVORNO S.R.L. E U.C. SAMPDORIA S.P.A.) AVVERSO LA SANZIONE:

-AMMENDA DI € 14.000;

INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 16, COMMI 1ED 8, E 20, COMMI 2 E 9 DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 1350/1071 PF14-15 AM/SP/MA DEL 28.7.2016

(Delibera del Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 76 del 12.4.2017)

RICORSO DEL SIG. CARPEGGIANI BRUNO (ALL’EPOCA DEI FATTI AGENTE DI CALCIATORI) AVVERSO LA SANZIONE:

-INIBIZIONE PER MESI 2;

INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 16, COMMI 1 ED 8, 19, COMMA 3 E 20, COMMI 2 E 9 DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI – NOTA N. 1350/1071 PF14-15 AM/SP/MA DEL

28.7.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 76 del 12.4.2017)

RICORSO DEL CALCIATORE GIALLOMBARDO ANDREA (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA SOCIETÀ ASCOLI CALCIO 1898 S.P.A.) AVVERSO LA SANZIONE:

-AMMENDA DI € 9.000;

INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 16, COMMA 1 DEL REGOLAMENTO AGENTI CALCIATORI – NOTA N.

1350/1071 PF14-15 AM/SP/MA DEL 28.7.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 76 del 12.4.2017)

 

RICORSO DELLA SOCIETA’ U.S. LECCE S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE:

    1. AMMENDA DI € 9.000;

INFLITTA  ALLA  RECLAMANTE  PER  LA  VIOLAZIONE  DELL’ART.  4,  COMMA  1

      1. G.S.   IN ORDINE AGLI ADDEBITI CONTESTATI AL PROPRIO TESSERATO SIG. CIPOLLINI RENATO, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALENOTA N. 1350/1071 PF14-15 AM/SP/MA DEL 28.07.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 77/TFN del 19.4.2017)

Con Comunicato Ufficiale n. 65/CFA del 24.11.2016 la Corte Federale d’appello, a Sezioni Unite ha accolto il gravame proposto dalla Procura Federale avverso il C.U. n. 19/TFN-SD del 4.10.2016 (col quale era stata dichiarata l’improcedibilità del deferimento per il superamento dei termini indicati nell’art. 32 ter comma 4 del Codice di giustizia sportiva/Figc, d’ora in avanti CGS), rimettendo gli atti al Tribunale Federale Nazionale –Sezione Disciplinare per l’esame nel merito delle posizioni, tra gli altri, di Carpeggiani Bruno, all’epoca dei fatti agente di calciatori iscritto nel registro della Figc, Mesbah Djamel Eddine, all’epoca dei fatti calciatore tesserato, in successione, per la US Lecce Spa, la AC Milan Spa, la Parma FC Spa, la AS Livorno Calcio Srl e la UC Sampdoria Spa e Giallombardo Andrea, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Ascoli Calcio 1898 Spa.

La Procura Federale con provvedimento prot. 1350/1071pf14-15/AM/SP/ma in data 28.7.2016 ha deferito al medesimo Tribunale Federale (d’ora in avanti TFN) i suddetti tesserati contestando:

        1. al Sig. Bruno Carpeggiani:
  • violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente CGS (art. 1, comma 1, del CGS vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), degli artt. 16, commi 1 ed 8, 19, comma 3, e 20, commi 2 e 9, del Regolamento Agenti di Calciatori (d’ora in avanti RAC) in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi, avendo curato senza formale mandato gli interessi del Sig. Marco Marchionni nell’ambito della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la Parma FC Spa del 14.9.2012, nonostante la prestazione della propria opera nell'ambito dello stesso accordo anche in favore dell'appena citata Società, dalla quale aveva ricevuto mandato con validità dal 12.9.2012 al 30.9.2012;
  • violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente CGS (art. 1, comma 1, del CGS vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), degli artt. 16, commi 1 ed 8, 19, comma 3, e 20, commi 2 e 9, del RAC in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi, avendo curato senza formale mandato gli interessi del Sig. Marco Marchionni nell’ambito della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la Parma FC Spa del 14.3.2013, nonostante la prestazione della propria opera nell'ambito del medesimo accordo anche in favore dell'appena citata Società, dalla quale aveva ricevuto mandato con validità dall'8.3.2013 al 30.3.2013;
  • violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente CGS (art. 1, comma 1, del CGS vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), degli artt. 16, commi 1 ed 8, 19, comma 3, e 20, commi 2 e 9, del RAC in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi, avendo curato senza formale mandato gli interessi del Sig. Marco Marchionni nell’ambito della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la Parma FC Spa del 12.5.2014, nonostante la prestazione della propria opera nell'ambito del medesimo accordo anche in favore dell'appena citata Società, dalla quale aveva ricevuto mandato con validità dal 9.5.2014 al 15.6.2014;
  • violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del vigente CGS (art. 1,comma 1, del CGS vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), degli artt. 16, commi 1 ed 8, 19, comma 3, e 20, commi 2 e 9, del RAC in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per aver operato quale agente di calciatori in situazione di conflitto di interessi, avendo curato senza formale mandato gli interessi del Sig. Marco Marchionni nell’ambito della stipulazione del contratto tra tale calciatore e la UC Sampdoria Spa del 27.8.2014, nonostante la prestazione della propria opera nell'ambito del medesimo accordo anche in favore dell'appena citata Società, dalla quale aveva ricevuto mandato con validità dal 25.8.2014 al 2.9.2014;
        1. al Sig. Mesbah Djamel Eddine:
  • violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente CGS (art. 1, comma 1, del CGS vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, commi 1 ed 8 e 20, commi 2 e 9, del RAC in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale degli agenti Sig. Alessandro Lucci e Sig. Alessandro Lelli, il primo in assenza di formale mandato conferito ed il secondo in forza di formale mandato conferito, mentre il Sig. Alessandro Lucci, di cui il Sig. Lelli era per giunta "collaboratore" secondo quanto riferito dal Sig. Djamel Eddine Mesbah, prestava la propria attività di agente in favore della AC Milan Spa, nell’ambito della stipulazione del contratto tra gli appena citati Società ed atleta del 18.1.2012, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi;
  • violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente CGS (art. 1, comma 1, del CGS vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), dell'art. 22, comma 4, del RAC in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, nonché dell’art. 93, comma 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il nominativo del Sig. Alessandro Lelli, agente di calciatori al quale aveva conferito mandato, fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato con il calciatore la AC Milan Spa in data 18.1.2012;
  • violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente CGS (art. 1,comma 1, del CGS vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, commi 1 ed 8, e 20, commi 2 e 9, del RAC in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale degli agenti Sig. Alessandro Lucci e Sig. Alessandro Lelli, il primo in assenza di formale mandato conferito ed il secondo in forza di formale mandato conferito, mentre lo stesso ed il Sig. Alessandro Lucci, di cui il Sig. Lelli era per giunta "collaboratore" secondo quanto riferito dal Sig. Djamel Eddine Mesbah, prestava la propria attività di agente in favore della Parma FC Spa, nell’ambito della stipulazione del contratto tra gli appena citati Società ed atleta del 24.1.2013, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi;
  • violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente CGS (art. 1, comma 1, del CGS vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), dell'art. 22, comma 4, del RAC in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, nonché dell’art. 93, comma 1, delle NOIF, per non essersi assicurato che il nominativo del Sig. Alessandro Lelli, agente di calciatori al quale aveva conferito mandato, fosse chiaramente indicato nel contratto stipulato con il calciatore la Parma FC Spa in data 24.1.2013;
  • violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente Codice di Giustizia Sportiva (art. 1, comma 1, del CGS vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dall'art. 16, comma 1, del RAC in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Sig. Alessandro Lucci senza conferire allo stesso formale mandato, nell'ambito del tesseramento e della stipulazione del contratto del 29.1.2014 con la Società AS Livorno Calcio Spa;
  • violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente CGS (art. 1, comma 1, del CGS vigente all'epoca dei fatti oggetto di contestazione), in relazione a quanto previsto dagli artt. 16, commi 1 ed 8, e 20, commi 2 e 9, del RAC in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Sig. Alessandro Lucci, in assenza di formale mandato conferito, mentre lo stesso prestava la propria attività di agente in favore della UC Sampdoria Spa, nell’ambito della stipulazione del contratto con tale Società dell'1.8.2014, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi;
        1. al Sig. Giallombardo Andrea:
  • violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del vigente CGS (art. 1, comma 1, del CGS vigente all'epoca dei fatti oggetto in contestazione), in relazione a quanto previsto dall'art. 16, comma 1, del RAC in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell'opera professionale dell'agente Sig. Danilo Caravello senza conferire allo stesso formale mandato, nell'ambito del tesseramento e della stipulazione del contratto del 30.7.2013 con la Società Parma Calcio Spa.

Il procedimento, originariamente fissato per la riunione del 13 gennaio 2017, è stato differito, con sospensione dei termini ex art. 34 bis, comma 5 CGS, a causa del legittimo impedimento dell’avv. Roseti alla riunione del 16 marzo 2017. Quest’ultima, però, non si è potuta svolgere a causa dell’impedimento del relatore e pertanto il procedimento è stato rinviato al 6/4/2017 sempre con sospensione dei termini ai sensi degli artt. 34 bis, comma 5 CGS e 38 lett. e CGS Coni.

L’adito Tribunale Federale Nazionale (C.U. n. 76/TFN ok del 12 aprile 2017) in accoglimento del deferimento infliggeva le seguenti sanzioni: al sig. Carpeggiani Bruno l’inibizione di  mesi  due;         al  sig.  Mesbah  Djamel  Eddine  e  al  sig.  Giallombardo  Andrea  l’ammenda rispettivamente di € 14.000,00 e di € 9.000,00.

Avverso la suddetta decisione interponeva reclamo (distinto col n. 223) tramite l’avv. Annalisa Roseti il Mesbah Djamel Eddine, deducendo: a) insufficiente motivazione della decisione nelle parti relative alla presunta violazione delle norme di cui ai nn. 1,2,3,4 dell’atto di deferimento, mentre, al contrario, la dichiarazione genuina resa dal medesimo calciatore darebbe pienamente conto del raggiro da lui subìto da parte dell’agente Alessandro Lucci; b) eccessiva onerosità della sanzione. Conclusivamente il reclamante chiede: in via principale, il proscioglimento da ogni addebito e, in subordine, la riduzione della misura punitiva.

Avverso la suddetta decisione interponeva reclamo (distinto col n. 228) tramite l’avv. Luca Miranda anche il Carpeggiani Bruno, deducendo i seguenti motivi:

          1. errores in procedendo et in iudicando per violazione e falsa applicazione dell’art. 34 bis CGS Coni, in relazione all’art. 38 comma 5 CGS Coni - omessa pronuncia di estinzione del procedimento disciplinare. Infatti, sarebbe stato abbondantemente superato il termine (nella specie del 31.1.2017) di sessanta giorni previsto dal comma 3 del citato art. 34 per la pronuncia della decisione (effettivamente intervenuta il 12.4.2017) proveniente dall’annullamento della Corte federale di Appello a Sezioni Unite (di precedente decisione dichiarativa dell’improcedibilità del deferimento per superamento termini), con rinvio per il relativo esame del merito. Inoltre la disposta sospensione dei termini di decorrenza a seguito dell’istanza di differimento inoltrata da Mesbah non poteva avere alcun effetto sospensivo nei confronti di Carpeggiani, in quanto nei procedimenti disciplinari non è ravvisabile la sussistenza del litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c. e in quanto i fatti ascritti ai due su nominati non hanno alcuna connessione né soggettiva né oggettiva;
          2. errores in procedendo et in iudicando per omessa e illogica motivazione in relazione alla contestata inammissibilità/nullità/inesistenza dei fatti addebitati, giacchè non più previsti dalla vigente normativa endoassociativa quale ipotesi di infrazione regolamentare/disciplinare. Infatti, a seguito dell’entrata in vigore in data 1.4.2015 del nuovo Regolamento per i servizi di Procuratore Sportivo (come da C.U. n. 190/A del 26.3.2015) e della contestuale abrogazione del previgente RAC a decorrere dal 1.4.2015, gli illeciti contestati al Carpeggiani (quali il divieto di doppia rappresentanza) sono stati non solo abrogati, ma addirittura regolamentati quali forme lecite di attività professionale e quindi i relativi capi di incolpazione non potevano formare oggetto di sanzione;
          3. errores in procedendo et in iudicando per omessa, illogica e apparente motivazione in ordine alla posizione del Carpeggiani, in ordine sia alla valutazione delle condotte a lui ascritte, sia al processo logico in base al quale il decidente ha ritenuto applicabile alla fattispecie la sanzione irrogata, sia infine all’iter logico-giuridico seguito al fine di ritenere congrue le sanzioni irrogate;
          4. insussistenza del conflitto di interessi, essendo stata essa asseverata dalla sentenza n. 31/2015 del 19.3.2015 passata in giudicato, dichiarativa del Fallimento del Parma FC, nella cui procedura il Carpeggiani agiva nella veste di creditore procedente in relazione a somme da lui vantate. Inoltre le accuse di conflitto di interessi mosse dalla Procura erano fondate solo sul verbale di audizione del calciatore Marchionni del 12.8.2015 rimasto privo di ulteriori riscontri di carattere esterno, dato che esse sono state smentite dalle dichiarazioni rilasciate da Leonardi Pietro, Amministratore delegato del Parma) (secondo il quale il Carpeggiani ha sempre agito quale mandatario del Parma e non del Marchionni) e da Di Taranto Corrado, Direttore Organizzativo del Parma (il quale specificava che Marchionni trattava personalmente con Leonardi, senza intervento in suo favore di Carpeggiani). Quanto al capo di incolpazione inerente la stipula del contratto di prestazione di Marchionni con la US Sampdoria Spa, la Procura ha omesso lo svolgimento di qualsiasi attività istruttoria.

Conclusivamente il Carpeggiani chiede: in via principale e pregiudiziale, la dichiarazione di estinzione del procedimento disciplinare, in subordine, l’annullamento integrale della sanzione irrogatagli o l’accoglimento di uno o più motivi di reclamo, con conseguente modifica o riduzione pro-quota della sanzione e, in estremo subordine, la rideterminazione della sanzione nei minimi previsti da normativa e giurisprudenza o nella misura ritenuta di giustizia.

Avverso la suddetta decisione interponeva reclamo (distinto col n.   229), tramite l’avv.

Guido Del Re, anche Giallombardo Andrea, deducendo i seguenti motivi:


  1. errata applicazione nei suoi confronti (quale calciatore), del RAC, che appunto regola l’attività dei soli Agenti, i quali non sono né tesserati né affiliati;
  2. errata applicazione nei suoi confronti - relativamente al tesseramento con il Parma FC Spa del 30.3.2013 - dell’art. 16 comma 1 RAC, che pone un obbligo, in capo appunto all’Agente, di curare gli interessi di un calciatore o di una società di calcio solo dopo aver ricevuto un mandato per iscritto. Il tesseramento in questione in realtà non sarebbe stato curato dall’agente Danilo Caravello, il quale avrebbe operato nell’ambito di un “rapporto amicale” senza ricevere emolumento;
  3. errata applicazione nei suoi confronti dell’art. 1 bis comma 1 CGS in riferimento all’art. 16 comma 1 CGS - che non ha nessun tipo di connessione con l’attività del calciatore - in luogo dell’art. 93 NOIF, secondo cui il contratto deve riportare il nome dell’agente che ha partecipato alla conclusione del contratto);
  4. errata individuazione della sanzione e sproporzione della stessa, considerata l’unicità della violazione contestata, peraltro di grado non grave e considerato che il Giallombardo non ha ricevuto alcun vantaggio dalla violazione.

Conclusivamente il Giallombardo chiede: in via principale e nel merito l’annullamento della decisione impugnata e, in via subordinata, la riduzione della sanzione al minimo edittale.

Per quel che concerne la vicenda concernente la US Lecce Spa, il Procuratore Federale con il già menzionato atto del 28.7.2016 deferiva anche  detta  società “ a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 del CGS in ordine agli addebiti contestati al proprio tesserato con poteri di rappresentanza sig. Renato Cipollini”, al quale veniva contestata “ la violazione dell’art. 1 bis comma 1 del vigente CGS (art. 1 comma 1 del CGS vigente all’epoca dei fatti oggetto di contestazione) in relazione a quanto previsto dagli artt. 16 commi 1 e 8 e 20 commi 2 e 9 del RAC in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015, per essersi avvalso dell’opera professionale dell’agente sig. Luca Pasqualin, in forza di formale mandato conferito, mentre il sig. Andrea D’Amico prestava la propria attività di agente in favore del sig. Rodney Strasser, in assenza di formale mandato conferito, nell’ambito della stipulazione del contratto tra la US Lecce Spa e l’appena citato calciatore del 19.7.2011, con ciò determinando una situazione di conflitto di interessi; il sig. Andrea D’Amico ed il sig. Luca Pasqualin, infatti sono entrambi soci della P.D.P. srl, società avente ad oggetto l’attività di agenti di calciatori alla quale entrambi conferiscono i proventi derivanti dalla loro attività”.

In sede di trattazione del procedimento, il Lecce proponeva istanza di applicazione della sanzione ex art 23 CGS concordata con la Procura Federale e il TFN con C.U. n. 19/TFN-16/17 del 7.3.2017 applicava la sanzione di € 4.200,00 ma la società sportiva non dava esecuzione al relativo pagamento. Pertanto con C.U. n. 60/TFN il Tribunale revocava la suddetta decisione nei confronti del Lecce e fissava la discussione del relativo procedimento alla data del 13.4. 2017. Con C.U. n. 77/TFN del 19.4.2017) il TFN infliggeva poi la sanzione dell’ammenda di9.000,00 alla Società US Lecce per responsabilità “oggettiva”, in relazioni ai fatti contestati

Avverso quest’ultima   decisione interponeva ricorso (distinto col n.   236) tramite l’avv.

Domenico Zinnari, la US Lecce Spa deducendo i seguenti motivi:

  1. irricevibilità, inammissibilità e/o improcedibilità del deferimento per violazione del disposto di cui all’art. 32 ter CGS, atteso che -essendo stata notificata dalla Procura alla società Lecce in data 3.5.2016 la comunicazione indagini, con assegnazione del termine di trenta giorni per deposito di memorie o per avvalersi della facoltà di essere sentiti - l’esercizio dell’azione disciplinare, tenuto conto del dies a quo del 3.6.2016, è intervenuto tardivamente e quindi in violazione del termine per l’esercizio dell’azione disciplinare, da ritenersi di natura perentoria;
  2. eccezione di prescrizione dell’illecito contestato, poichè ricadendo esso nell’ambito temporale rappresentato dalla stagione sportiva 2011-2012 (luglio 2011) va applicato l’art. 25 comma 4 del previgente CGS all’epoca dei fatti, che per i diritti di natura economica fissa la prescrizione al termine della stagione sportiva successiva a quella in cui sono maturati. Parimenti detta prescrizione opera per le infrazioni disciplinari comunque connesse ad irregolari pattuizioni economiche (e la contestazione mossa nella fattispecie attiene ad una irregolare disciplina pattizia di rapporti economici, nell’intreccio instaurato tra società Lecce, agente Pasqualin e agente D’Amico). Nella fattispecie invece l’apertura delle indagini (atto interruttivo) è intervenuta solo nella stagione 2014/2015 e specificamente nel giugno 2014, dunque oltre il previsto limite temporale;

  1. nel merito, mancata pronuncia del giudice di prime cure in ordine all’eccepita abolitio criminis pag 326. Se la Procura, sul piano formale, contesta ai deferiti la violazione degli “artt. 16 commi 1 e 8 e 20 commi 2 e 9, del RAC in vigore dall’8.4.2010 al 31.3.2015” scientemente omette di considerare che il Regolamento Procuratori Sportivi in vigore dal 1.4.2015 non prevede più alcuna fattispecie di rilievo disciplinare in tema di conflitto di interessi. Alla luce della normativa oggi vigente, non è preclusa al Procuratore Sportivo la facoltà di assistere più parti nella medesima contrattazione, previo obbligo di informativa, in maniera pressocchè speculare rispetto alla normativa di cui al regolamento Agenti pubblicato nel C.U. n. 81 del 2001 in vigore fino al 31.1.2007. Pertanto nel caso di specie, va applicato il principio del favor rei in relazione alla sopravvenuta abolitio criminis, essendo ingiusto punire o proseguire l’esecuzione di sanzioni correlate a fatti non considerati più oggetto di potenziale valutazione di rilievo disciplinare;
  2. nel merito, non riferibilità delle violazioni contestate all’odierna reclamante e comunque non imputabilità della violazione dell’art. 20 comma 2 del RAC. Le fattispecie delittuose in astratto contestate all’allora Amministratore Delegato dell’ U.S. Lecce e quindi imputate alla Società a titolo di responsabilità diretta (e non oggettiva) non sono riferibili a soggetti diversi dagli Agenti. In ogni caso, nella fattispecie, l’U.S. Lecce al fine di perfezionare il tesseramento del calciatore Strasser si è avvalsa, previo conferimento di formale incarico redatto su moduli predisposti dalla Commissione Agenti e ritualmente depositato, delle prestazioni dell’Agente Luca Paqualin, non essendosi dunque consumata la violazione dell’art. 16 comma 1 del RAC, ratione temporis applicabile e non potendo rispondere in ipotesi la società Lecce del mancato conferimento di un mandato scritto da parte del calciatore al proprio agente. Parimenti i richiamati disposti di cui all’art. 20 commi 2 e 8  sono imputabili solo agli Agenti e non anche ad altri soggetti;
  3. nel merito, carenza di prova in ordine agli illeciti contestati, dato che l’unico elemento acquisito (insufficiente a fondare un giudizio di colpevolezza in assenza di ulteriori riscontri) è la dichiarazione del calciatore in ordine alla sussistenza di rapporti di mera consulenza col sig. Andrea D’Amico, restando, in virtù di tale dichiarazione, generica ed indeterminata nei contenuti l’effettiva attività di assistenza da quegli espletata nella specifica trattativa. Peraltro, nella fattispecie non sono rinvenibili elementi atti ad integrare e comprovare la sussistenza di un conflitto di interessi, posto che le parti hanno agito per la tutela dei rispettivi rappresentati, tra l’altro convergenti verso l’unico fine del trasferimento del calciatore Strasser. Conflitto che non è configurabile anche se gli Agenti siano soci della medesima società, dato che ciascun rappresentante ha tutelato gli interessi del proprio rappresentato e non ha perseguito interessi suoi propri o di terzi, incompatibili con quelli del rappresentato;
  4. eccessività e non proporzionalità della sanzione irrogata, tenuto conto della militanza del Lecce nell’ambito del campionato di Legapro e che il mancato pagamento della sanzione pecuniaria, ai sensi dell’art. 23 CGS non può comportare un giudizio di disvalore, avendo esso come suo precipuo effetto la mera revoca della decisione.

Conclusivamente la soc. Lecce chiede: in via principale il proscioglimento da ogni addebito; in subordine la comminazione dell’ammonizione ai sensi dell’art. 18 comma 1 lett. a) CGS; in ulteriore subordine, la riduzione delle sanzioni irrogate nella misura ritenuta di giustizia.

All’odierno dibattimento presso questa Corte sono comparsi: per Mesbah Djamel l’avv. Annalisa Roseti; per Carpeggiani Bruno l’avv. Luca Miranda e per Giallombardo Andrea, pure l’avv. Luca Miranda in sostituzione dell’avv. Guido Del Re, i quali tutti hanno brevemente reiterato le considerazioni e le conclusioni rassegnate per iscritto. Il rappresentante della Procura Federale, dott. Luca Scarpa ha chiesto il rigetto degli appelli e la conferma della decisione impugnata.

Considerato in

DIRITTO

Deve anzitutto disporsi   la riunione in rito dei ricorsi, siccome interposti avverso la medesima decisione di primo grado.

In via pregiudiziale vanno poi risolte le seguenti questioni.

    1. Tardività della pronuncia del TFN (C.U n. 77 del 19.4.2017). Ritiene il Collegio che non si sia verificata l’estinzione del procedimento disciplinare per superamento del termine di 60 gg (scadenza del 31.1.2017) utile per la pronuncia di detta decisione in prime cure, proveniente da annullamento dell’Organo di secondo grado, previsto dall’art. 34 comma 3 CGS Coni. Infatti, fermo il dies a quo al 2.12.2016, il giudice (TFN)   dapprima (CU n. 46/TFN del 16.1.2017) in

accoglimento dell’istanza di differimento presentata da Mesbah, ha rinviato la trattazione del deferimento a nuovo ruolo “d’intesa con le parti presenti”, sospendendo i termini ex art. 34 bis comma 5 CGS e ha poi disposto nuovo rinvio per legittimo impedimento del relatore (CU n. 63/TFN del 16.3.2017). In tal modo - pur in presenza nella specie di talune posizioni differenziate delle parti e pur in assenza di un rapporto giuridico unico che astringa necessariamente una pluralità dei soggetti tutti titolari di quel rapporto – il giudice ha inteso, per ragioni di opportunità e di economia “processuale”, evitare il frazionamento (che ha pur sempre carattere di eccezionalità) del procedimento disciplinare e così assicurare la concentrazione della discussione e della decisione in un unico contesto. Del resto, alcuni dei capi di incolpazione concernenti il Mesbah trovano corrispondenza con quelli rivolti agli altri deferiti, prospettando questioni analoghe o affini, sicchè una buona parte del materiale probatorio raccolto dall’Inquirente ben poteva tornare utile al giudice ai fini dell’accertamento e della comparata valutazione in un unico giudizio di tutte le responsabilità disciplinari contestate. E ciò anche nell’interesse di ciascun incolpato, il quale proprio dalle risultanze probatorie complessivamente acquisite e dal confronto con le argomentazioni difensive offerte da altri, poteva desumere elementi di discarico per la sua posizione.

    1. Tardività del deferimento avvenuto oltre il termine di 30 gg (violazione dell’art. 32 ter comma 4 CGS, nel testo vigente all’epoca dei fatti).

La Procura Federale ha notificato al Lecce il 3.5.2016 la comunicazione indagini assegnando per deposito di memorie o per l’audizione il termine di 30 gg, che scadeva il 3.6.2016. Il P.F. ha poi notificato il deferimento per l’esercizio dell’azione disciplinare il 28.7.2016 e quindi ben oltre detto termine. In ordine alla nota, controversa posizione giurisprudenziale circa la natura del termine, questa Corte ritiene assecondabile la tesi che ne ravvisa l’ordinatorietà, anziché la perentorietà. In tal senso si è espresso il Collegio Garanzia del Coni a Sezioni Unite prot. n.00212/17 in data 8.3.2017 e Decisione n. 25 del 7.4.2017 le cui conclusioni - raggiunte dopo la disamina dell’inquadramento generale delle norme richiamate e di una loro lettura coordinata, in armonia con i principi del procedimento di giustizia sportiva - trovano del tutto concordi questi giudici. Pertanto l’esercizio nella specie dell’azione disciplinare da parte della Procura non può dirsi tardivo.

    1. Non appare poi accoglibile il motivo con cui si invoca l’applicazione del principio di non punibilità nei procedimenti disciplinari, per ipotesi di infrazioni regolamentari che siano divenute lecite per effetto di sopravvenute disposizioni normative.

Sul punto rammenta, anzitutto, il Collegio che in tema di ius superveniens, la regola generale è quella del tempus regit actum, subendo tale regola eccezioni nei casi in cui è la stessa legge successiva a regolamentare espressamente l’attività precedentemente compiuta. Si rileva, poi, che il principio del favor rei, per la sua chiara matrice penalistica, opera appunto nel processo penale e non può trovare applicazione nel procedimento disciplinare che ha natura amministrativa, essendo caratterizzato da rapporti di soggezione speciale in cui determinati soggetti (nella specie, tutti i soggetti tenuti all’osservanza delle norme federali) si trovano rispetto ad una data Amministrazione (nella specie, l’ente che disciplina l’attività sportiva), alla quale è riconosciuta una potestà di intervento punitivo.

Appare dunque corretto procedere ad incolpare ed eventualmente sanzionare fatti ritenuti illeciti dalle leggi vigenti nel tempo in cui essi sono stati commessi. In tal modo restano superati i motivi di ricorso presentati da Carpeggiani (lett. b, divieto di doppia rappresentanza) e da società Lecce (lett. c, conflitto di interessi).

Passando all’esame delle singole posizioni dei deferiti, il Collegio ritiene anzitutto che alla soc. Lecce non possano essere riferite le violazioni imputate e ritiene che non sussista la prova di una situazione di conflitto di interessi.

Le contestazioni mosse dalla Procura al sig. Cipollini Renato, (all’epoca dei fatti Amministratore Delegato, dotato di poteri di rappresentanza della U.S. Lecce) riguardano la violazione (oltre che dell’art. 1 bis comma 1 CGS,  rectius art. 1 del previgente CGS):

  • dell’art 16 commi 1 e 8 RAC, secondo cui l’agente può operare solo dopo aver ricevuto incarico scritto dal calciatore (o società) e gli agenti dei calciatori hanno l’obbligo di evitare qualsiasi conflitto di interessi nel corso della loro attività e, ancora, un’agente può rappresentare gli interessi solo di una parte;

  • dell’art. 20 commi 2 e 9 RAC, secondo cui agli agenti è vietato rappresentare gli interessi di più di una parte nella stipula di un contratto tra società e calciatore e/o tra due società e agli agenti stessi è comunque vietata qualsiasi attività che comporti un conflitto di interessi, anche potenziale.

Orbene, la violazione di tali precetti normativi - che letteralmente sono riferibili solo agli agenti - non sembra che nella fattispecie possa essere imputata al suddetto Cipollini Renato (e quindi alla società Lecce a titolo di responsabilità diretta) in quanto egli per il tesseramento del calciatore Strasser si è limitato ad operare solo per conto della sua società conferendo, nel rispetto delle modalità prescritte, formale incarico sul previsto modulo all’agente Pasqualin e non occupandosi di comportamenti dovuti (da) e di incombenze riservate ad altri, quali l’accertamento se l’agente stesso agisse nel contempo anche nell’interesse dell’altra parte contrattuale o comunque se anche il calciatore avesse conferito incarico scritto ad un proprio diverso agente.

Si soggiunge che, nella fattispecie, è quanto meno carente la prova della sussistenza di un conflitto di interessi, che classicamente ricorre quando un agente rappresenta contemporaneamente gli interessi contrapposti del calciatore e della società, posto che nella specie il Pasqualin ha operato, con mandato, a favore del Lecce mentre l’altro agente D’Amico, ha operato senza mandato, per il calciatore Strasser, e quindi ciascuno dei due agenti ha tutelato in modo autonomo ed indipendente gli interessi dei propri rappresentati, soggetti tra loro diversi, peraltro non venendo subito in rilievo che i due agenti fossero soci di una medesima società e confluissero in questa i rispettivi proventi della loro attività.

In ragione di quanto sopra considerato, deve procedersi al proscioglimento della società Lecce, alla quale non possono essere addebitate le suddette violazioni.

In conseguenza della decisione ora assunta resta assorbito l’esame dell’eccezione di prescrizione dell’illecito contestato, sollevata dalla società calcistica.

Carpeggiani Agente

L’indicazione dell’addebito riconosciuto dal giudice di prime cure a carico dell’agente Carpeggiani (avere rappresentato contestualmente gli interessi di entrambe le parti  contraenti) appare chiara e sufficientemente motivata, nel rilievo che il suddetto - in violazione delle norme richiamate che direttamente lo inducevano ad un preciso comportamento - curò effettivamente gli interessi del calciatore Marchionni senza però essere in possesso del relativo formale incarico in occasione della stipulazione dei contratti con Parma e Sampdoria e determinando una situazione di conflitto di interessi, atteso che egli aveva invece il mandato rilasciatogli dalle società che con quel calciatore avevano stipulato il contratto e delle quali quindi venne pure a curare gli interessi. Sul punto, per il Collegio, assume valore probatorio più che sufficiente, l’ammissione fatta in audizione presso la Procura proprio dall’interessato Marchionni, il quale ha riconosciuto di aver instaurato col Carpeggiani - espressamente definito come agente e procuratore che operava a suo favore con la dirigenza del Parma ed anche in occasione del contratto del 14.9.2012 con la Sampdoria - un duraturo e proficuo rapporto professionale per circa quindici anni della sua carriera.

Ne consegue la conferma della decisione di primo grado, di applicazione della sanzione dell’ inibizione a 2 mesi

Mesbah, calciatore

Le contestazioni mosse dalla Procura Federale riguardano la violazione (oltre che dell’art. 1 bis comma 1 CGS, rectius art. 1 CGS vigente all’epoca dei fatti), dell’art 16 commi 1 e 8 e dell’art. 20 commi 2 e 9 RAC che, come già evidenziato sopra, prevedono la necessità per l’agente: di operare solo previo incarico scritto ricevuto, nonché di rappresentare gli interessi di una sola parte e, infine, di evitare un conflitto di interessi. Inoltre sono stati richiamati l’art. 22 comma 4 RAC e l’art. 93 comma 1 NOIF, secondo cui il contratto deve riportare il nome dell’agente che ha partecipato alla conclusione del contratto.

Invero, il calciatore ha conferito formale mandato federale all’agente Alessandro Lelli il 2.1.2012 (con scadenza al 1.1.2014), ma non si è curato, con ciò violando l’art. 93 comma 1 NOIF, di far indicare il nominativo di quest’ultimo nei contratti stipulati con le società (Milan e Parma), tenuto conto che i contratti regolano i rapporti economici e normativi oltreché delle società anche, appunto, dei calciatori, i quali debbono comunque prestare attenzione al contenuto di tali atti. Inoltre Mesbah, come da lui stesso ammesso, ha negato che Lelli fosse il suo agente mentre si è fatto assistere  professionalmente da Lucci in occasione dei suoi tesseramenti per le società Milan,


Parma, Livorno e anche Sampdoria, senza però a lui conferire formale mandato, mentre il Lucci stesso operava come agente in favore della società (Milan, Parma, Sampdoria).

Posto che, come già detto, il RAC letteralmente è volto a disciplinare l’attività degli agenti dei calciatori, opina peraltro il Collegio che il citato art. 16 comma 1 - che rivolgendosi all’agente gli impone di curare gli interessi di un calciatore solo dopo aver ricevuto un incarico scritto - trova corrispondenza nell’art. 21 comma 1 dello stesso RAC indirizzato al calciatore che intende avvalersi dei servizi di un agente, ponendo a suo carico l’obbligo di conferire l’incarico e di assicurarsi che il nome dell’agente sia indicato sul contratto. Corrispondenza ispirata al principio che tanto l’agente quanto il calciatore debbono cooperare con correttezza e buona fede a che il contratto di prestazione sportiva sia conforme alle norme federali.

Quanto alla misura della sanzione da aplicare, posto che essa deve essere proporzionata alla gravità del fatto illecito commesso, ritengono questi giudici che, specie in considerazione che la condotta del giocatore appare essere stata condizionata dall’azione coinvolgente ed invadente del Lucci, l’ammenda possa  essere ridotta (da 14.000) a €10.000

Giallombardo, calciatore

La contestazione della Procura è che egli ha violato l’art. 16 comma 1 RAC, perché si è avvalso dell’opera professionale dell’agente Danilo Caravello senza conferire al medesimo formale mandato, in occasione del tesseramento e della stipulazione del contratto del 30.7.2013 col Parma. In  tal  senso  depone  la                          dichiarazione  resa  in  audizione  dall’interessato,  dichiarazione  che      il Collegio valuta come ricognitiva  ed ammissiva di un rapporto di natura contrattuale, piuttosto che “amicale”.

Dunque anche nel presente caso - ove il Giallombardo ha beneficiato dei servizi di un agente senza aver preventivamente stipulato il contratto di mandato ai fini del prescritto deposito in Commissione - si richiamano le considerazioni sopra svolte per l’altro calciatore Mesbah.

Per questi motivi la C.F.A, riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 8, 9, 10 e 11, così dispone:

  • Accoglie in parte il ricorso come sopra proposto dal calciatore Mesbah Djamel Eddine, riduce la sanzione dell’ammenda in € 10.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
  • Respinge il ricorso come sopra proposto dal sig. Carpeggiani Bruno. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
  • Accoglie in parte il ricorso come sopra proposto dal calciatore Giallombardo Andrea, riduce la sanzione dell’ammenda in € 5.000,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
  • Accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Lecce S.p.A. di Lecce e annulla la sanzione inflitta. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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