F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 001/CFA del 03 Luglio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 055/CFA del 21 Ottobre 2016 (dispositivo) – RICORSO DEL CALC. LORENZO COSTA AVVERSO LE SANZIONI: 1. SQUALIFICA DI MESI 1 PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS COMMA 1 C.G.S.; 2. SQUALIFICA DI MESI 6 E AMMENDA DI € 500,00, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 30 STATUTO FEDERALE; INFLITTE AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 921/953PF15-16/AA/MG DEL 20.7.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 11 del 21.9.2016)

RICORSO DEL CALC. LORENZO COSTA AVVERSO LE SANZIONI:

1.     SQUALIFICA DI MESI 1 PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS COMMA 1 C.G.S.;

  1. SQUALIFICA DI MESI 6 E AMMENDA DI € 500,00, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 30 STATUTO FEDERALE;

INFLITTE   AL   RECLAMANTE   SEGUITO   DEFERIMENTO   DEL   PROCURATORE

FEDERALE   NOTA  N.  921/953PF15-16/AA/MG  DEL  20.7.2016  (Delibera  del  Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 11 del 21.9.2016)

Il calciatore Lorenzo Costa ha proposto ricorso avverso la delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia-Romagna (Com. Uff. n. 11 del 21.09.2016)) che gli ha inflitto le sanzioni della squalifica di 1 mese per la violazione dell’art. 1-bis, comma 1 C.G.S. e di 6 mesi, oltre ammenda di € 500,00, per la violazione dell’art. 30 dello Statuto federale.

A fondamento della decisione impugnata, il Tribunale Federale Territoriale Nazionale aveva posto il comportamento del calciatore che, in violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità aveva tenuto un atteggiamento provocatorio che aveva contribuito a dar luogo alla rissa avvenuta al termine della gara nonché per aver sporto denuncia/querela in assenza di autorizzazione da parte del Consiglio Federale.

Con il proprio reclamo il calciatore:

    • contestava l’interpretazione dell’art. 30 dello Statuto federale, posta a fondamento dell’impugnata decisione;
    • eccepiva l’inammissibilità del deferimento per incompetenza della Procura Federale e del Tribunale Federale Territoriale, trattandosi di contestazione inerente i fatti di gara – peraltro non rilevati dall’arbitro - per i quali sussiste la giurisdizione del Giudice sportivo;
    • contestava la ricostruzione dei fatti posta a fondamento della decisione ed eccepiva l’assenza di proprie responsabilità;
    • chiedeva una riduzione della sanzione inflitta. Il ricorso merita parziale accoglimento.

Per quanto attiene alla contestata violazione dell’art. 1-bis, comma 1 C.G.S., si deve respingere l’eccezione di inammissibilità del deferimento svolto dalla Procura Federale atteso che i fatti contestati, come emerge dalla lettura dei fatti di causa, sono avvenuti al di fuori dell’evento sportivo, al termine dello stesso.

L’atteggiamento tenuto dal Costa al di fuori dell’evento sportivocome riportato nei documenti depositati – concreta la violazione dell’art. 1-bis, comma 1 C.G.S.


 

segue.


Venendo alla contestata violazione dell’art. 30 dello Statuto federale, si rappresenta quanto

Va  anzitutto  premesso  che  la  clausola  compromissoria  di  cui  all'art.  30  dello  Statuto


Federale ed il derivante obbligo di richiedere l'autorizzazione federale nei casi di contenzioso concernenti ''materie riconducibili all'attività della F.I.G.C.'' o comunque aventi ad oggetto ''vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico'' fra tesserati, non hanno caratteristiche di anelasticità, né si pongono come un divieto assoluto ad adire il giudice ordinario, tant'è che possono essere elise dalla concessione dell'autorizzazione e che la relativa inottemperanza comporta soltanto una contestazione disciplinare.

La stessa normativa statale (d.l. 220/2003 conv. in legge 280/2003) che ''riconosce e favorisce l'autonomia dell'ordinamento sportivo nel gestire situazioni giuridiche soggettive ad esso connesse'', prevede che tale autonomia sia derogabile in quanto sottordinata all'ordinamento statale solo nei casi in cui le situazioni giuridiche suddette abbiano rilievo per quest'ultimo.

Con espresso riferimento ai rapporti intersoggettivi regolati dal diritto penale ovvero, in termini diversi e meno astratti, delle ''situazioni'' che insorgono a seguito  dell'avvenuta consumazione di reati è, quindi, da vedere quali di esse, se pur coinvolgenti soggetti appartenenti al mondo federale e/o connesse ad interessi sportivi abbiano effettiva rilevanza per l'ordinamento generale e pertanto sfuggano al circuito operativo della clausola compromissoria.

In proposito giova ricordare come lo stesso legislatore statale abbia, sul punto, introdotto una sorta di distinzione basata sul coefficiente di interesse che alcune situazioni rivestono per l'ordinamento ordinario, situazioni che, contraddistinte da limitato potenziale di pericolosità o provocanti un minore allarme sociale, non determinano un suo diretto intervento.

Trattasi chiaramente della ripartizione fra reati perseguibili d'ufficio ovvero a querela di parte, trattandosi, in tale seconda ipotesi, di quei casi in cui lo Stato delega all'eventuale iniziativa del cittadino l’attivazione dell'organo a ciò deputato - P.M. – così che possa legittimamente esercitare l'azione penale.

Al contrario, sussiste una prevalenza dell’ordinamento statale con riferimento a quelle situazioni in cui l’accertamento della responsabilità penale comporta la procedibilità d’ufficio.

Tra queste ipotesi vi è quella del reato di rissa (art. 588 c.p., reato sicuramente sussistente in caso di compresenza di almeno tre soggetti corrissanti, come nel caso di specie).

Com’è noto, trattasi di reato procedibile d’ufficio, circostanza questa che rende la denuncia/querela sporta dal Costa assolutamente ininfluente; alle medesime conclusioni si addiviene anche sul piano sostanziale, laddove si rifletta sul fatto che – come emerge documentalmente dagli atti depositati– sul luogo dei fatti era accorsa anche la Polizia di Stato che avrà doverosamente rapportato sui fatti.

Conseguentemente, occorre annullare la squalifica e l’ammenda per la violazione dell’art. 30 dello Statuto, fermo restando il presofferto, confermando nel resto l’impugnata decisione.

Per questi motivi la C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Lorenzo Costa, annulla la sanzione della squalifica di mesi 6 e l’ammenda di € 500,00. Conferma la sanzione della squalifica di mesi 1.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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