F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 001/CFA del 03 Luglio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 055/CFA del 21 Ottobre 2016 (dispositivo) – RICORSO DEL CALC. MARAZZI RICCARDO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 11 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMI 1 E 5 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10 COMMA 2 C.G.S. E 61 COMMA 6 N.O.I.F. – NOTA N. 15023/642 PF14-15 AA/AC DEL 16.6.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna – Com. Uff. n. 9 del 7.9.2016)

RICORSO DEL CALC. MARAZZI RICCARDO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 11 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMI 1 E 5 C.G.S. IN RELAZIONE AGLI ARTT. 10 COMMA 2 C.G.S. E 61 COMMA 6 N.O.I.F. - NOTA N. 15023/642 PF14-15 AA/AC DEL 16.6.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia Romagna - Com. Uff. n. 9 del 7.9.2016)

Il calciatore Marrazzi Riccardo ha proposto ricorso avverso la delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Emilia-Romagna (Com. Uff. n. 9 del 07.09.2016) che gli ha inflitto la sanzione della squalifica per 11 giornate effettive di gara.

A fondamento della decisione impugnata, il Tribunale Federale Territoriale Nazionale aveva posto la violazione dell’art. 1-bis, comma 1 e 5 C.G.S., in relazione agli artt. 10, comma 2 C.G.S. e 61, comma 6 N.O.I.F., per aver violato i principi di lealtà, correttezza e probità prescritti dalle norme in tema di tesseramento, partecipando a 11 gare del Campionato di calcio a 5, Serie C1, Girone A, con la società A.C.D. Fidenza, senza averne titolo perché non tesserato con la medesima società, in quanto svincolato.

Con il proprio reclamo il calciatore ammetteva i fatti contestati ma eccepiva sia l’assenza del requisito psicologico della colpa - avendo egli firmato il proprio tesseramento ed ignorando che lo stesso non fosse stato depositato dalla società – sia la disparità di trattamento riservatagli – avendo il medesimo Tribunale Federale Territoriale inflitto una sanzione più lieve ad un altro calciatore privo di tesseramento che aveva disputato un maggior numero di gare (9 giornate di squalifica per 16 gare giocate in assenza di tesseramento).

Il ricorso non merita accoglimento.

In primo luogo, si osserva che entrambe le parti condividono la ricostruzione dei fatti posti a fondamento dell’impugnata decisione.

Per quanto attiene alle eccezioni sollevate dalla parte reclamante, si osserva che la sanzione de qua consegue automaticamente alla violazione delle citate disposizioni e, dunque, in virtù della mera partecipazione alla gara dell’atleta non tesserato.

Ne consegue che incombe in capo all’atleta medesimo un onere di vigilanza in ordine al corretto compimento del procedimento di tesseramento, sino al deposito dell’atto; per i medesimi motivi, il comportamento del calciatore che partecipa alla gara senza aver prima controllato il completamento di tale procedimento deve ritenersi affetto da colpa tale da giustificare l’irrogazione della sanzione.

Parimenti da respingersi è l’ulteriore eccezione sollevata con riferimento alla lamentata disparità di trattamento subita con riferimento alla più lieve sanzione irrogata con la medesima decisione oggi impugnata ad altro calciatore.

Sul punto, è opportuno ricordare che questa Corte non può esaminare questioni non sottoposte al suo esame senza incorrere nel vizio di ultrapetizione e, pertanto, le è precluso l’esame delle circostanze di fatto e di diritto che possono avere condotto il giudice di primo grado a determinare in concreto la sanzione irrogata all’altro atleta.

Per quanto attiene, invece, alla fattispecie sottoposta all’esame di questa Corte, non può non ravvisarsi sostanziale congruità tra la sanzione irrogata al calciatore Marrazzi e la violazione contestata (11 giorni di squalifica per 11 gare giocate senza tesseramento).

Ne consegue il rigetto del ricorso.

Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Marazzi Riccardo.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

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