F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 002/CFA del 03 Luglio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 113/CFA del 17 Marzo 2017 (dispositivo) – RICORSO DELL’A.S.D. PENNE 1920 AVVERSO LE SANZIONI: – AMMENDA DI € 1.000,00; – PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA IN CORSO ALL’A.S.D. PENNE 1920 PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMA 2 C.G.S.; INFLITTE ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO – SEGUITO GARA FARA SAN MARTINO/PENNE DELL’1.5.2017 – NOTA N. 4702/1203 PF15- 16/MS/VDB DEL 2.11.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso Comitato Regionale Abruzzo – Com. Uff. n. 37 del 22.12.2016)
RICORSO DELL’A.S.D. PENNE 1920 AVVERSO LE SANZIONI:
- AMMENDA DI € 1.000,00;
- PENALIZZAZIONE DI PUNTI 2 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA IN CORSO ALL’A.S.D. PENNE 1920 PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4 COMMA 2 C.G.S.;
INFLITTE ALLA RECLAMANTE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO – SEGUITO GARA FARA SAN MARTINO/PENNE DELL’1.5.2017 - NOTA N. 4702/1203 PF15-
16/MS/VDB DEL 2.11.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso Comitato Regionale Abruzzo - Com. Uff. n. 37 del 22.12.2016)
Nella seduta del 19.12.2016, il Tribunale Federale Territoriale (Comitato Regionale Abruzzo), accogliendo il deferimento proposto dalla Procura Federale in confronto –fra gli altri- della società
A.S.D. Penne 1920, comminava a questa l’ammenda di € 1.000,00 e la penalizzazione di punti 2 in classifica, da scontarsi nella Stagione Sportiva in corso, ritenendo la sussistenza di fondati elementi in ordine al compimento, da parte di tre giocatori della citata società, di atti diretti ad alterare il risultato della gara disputata l’1.5.2016 fra Fara San Martino e Penne, conclusa con la vittoria della prima, conseguita al 47’ del secondo tempo.
Avverso questa decisione (in Com. Uff. n.37 del 22.12.2016 del Comitato Regionale Abruzzo) ha proposto reclamo la società A.S.D. Penne, affidato ad un unico motivo.
Alla riunione fissata per il giorno 17.3.2017, sono comparsi il rappresentante della Procura Federale, che ha concluso per il rigetto del gravame, e il difensore della società reclamante, che si è riportato a quanto illustrato nel suo libello.
Questa Corte si è ritirata in camera di consiglio, all’esito della quale ha assunto la decisione di cui al dispositivo.
Il reclamo si appalesa parzialmente fondato, nei limiti di cui in appresso.
Con l’unico motivo, la società si duole del fatto che il Tribunale territoriale abbia inflitto alla stessa una sanzione particolarmente afflittiva, in relazione ad un comportamento posto in essere da tre suoi giocatori tesserati, rispetto al quale la società è risultata del tutto estranea.
Preliminarmente occorre richiamare, ancora una volta, quanto evidenziato dalle numerose decisioni degli Organi di giustizia, circa (ex multis, testualmente) “…la rilevanza, non solo dogmatica, per l’ordinamento federale della categoria della responsabilità oggettiva delle Società, così come ricavabile, in termini generali, dall’art. 4, comma 2, C.G.S. e, con precipuo riguardo alla fattispecie dell’illecito sportivo, dall’art. 7, comma 4, C.G.S.” (così, Corte di Giuistizia Federale, SS.UU. del 27.01.2014, in Com. Uff. n.187/CGF.
Illuminante, al riguardo, è quanto si legge in questo arresto, in tema di (testualmente) “…tassativa e perentoria distinzione della responsabilità delle Società in tre tipologie: la diretta, quando la condotta vietata sia commessa da persona che abbia la legale rappresentanza del club coinvolto; l’oggettiva, quando il comportamento sia ascrivibile ad un dirigente privo di legale rappresentanza, ad un tesserato ovvero ad uno dei soggetti di cui all’art.1 comma 5 C.G.S.; la presunta, quanto l’illecito sia posto in essere, a vantaggio della Società, da un estraneo alla stessa”.
Non coglie nel segno, quindi, la difesa della reclamante allorché sostiene che, difettando prove in ordine ad una sua partecipazione all’accertato illecito sportivo, non si potrebbe ascrivere ad essa alcuna responsabilità: ricorre, nel caso che occupa, la responsabilità oggettiva della società, atteso che il comportamento censurato è stato ascritto a suoi tesserati.
Per converso, coglie nel segno la richiesta della reclamante di una riduzione della sanzione, essendo risultata completamente estranea all’evento e, presumibilmente, non essendo stata in grado di incidere sulla volontà dei suoi giocatori, di alterare il risultato della gara di cui si discute.
La decisione citata sub 3) delle SS.UU., sulla scorta di un non recente precedente, ha precisato che in simili casi l’Organo giudicante deve esercitare il potere di graduare la pena, occorrendo dare rilievo alla totale estraneità del sodalizio reclamante ai fatti contestati.
Facendo applicazione di questo principio, che si condivide appieno, ritiene questa Corte –in parziale accoglimento del gravame- di dover ridurre la sanzione comminata a carico della società reclamante, rideterminando in punti uno la penalizzazione.
Per questi motivi la C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Penne 1920 di Penne (PE) riduce la sanzione della penalizzazione di punti 1 in classifica da scontarsi nella Stagione Sportiva in corso.
Conferma nel resto.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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