F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 002/CFA del 03 Luglio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 113/CFA del 17 Marzo 2017 (dispositivo) – RICORSO DELL’A.S.D. CICCIANO CALCIO AVVERSO LE SANZIONI: – INIBIZIONE PER MESI 8 INFLITTA AL SIG. COPPOLA PAOLINO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMA 7 C.G.S.; – PUNTI 2 DI PENALIZZAZIONE INFLITTI ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, AI SENSI DELL’ARTT. 7, COMMA 2 E 4, COMMI 1 E 2 C.G.S.; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 4365/1162 PF15-16 GT/CG DEL 24.10.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 67 del 12.1.2017)

RICORSO DELL’A.S.D. CICCIANO CALCIO AVVERSO LE SANZIONI:

  • INIBIZIONE PER MESI 8 INFLITTA AL SIG. COPPOLA PAOLINO, ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMA 7 C.G.S.;
  • PUNTI 2 DI PENALIZZAZIONE INFLITTI ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, AI SENSI DELL’ARTT. 7, COMMA 2 E 4, COMMI 1 E 2 C.G.S.;

SEGUITO  DEFERIMENTO  DEL  PROCURATORE  FEDERALE   NOTA  N.  4365/1162

PF15-16 GT/CG DEL 24.10.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 67 del 12.1.2017)

 

Con delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania (Com. Uff. n. 67 del 12.1.2017) veniva inflitta al signor Coppola Paolino, all’epoca dei fatti Presidente della ASD Cicciano Calcio, l’inibizione per mesi 8, e alla detta società la penalizzazione di 2 punti per violazione dell’art. 7, C.G.S..

La vicenda traeva origine da due distinte condotte:

    1. in primo luogo, il dirigente della ASD Virtus Sant’Anastasia aveva pagato, in nome e per conto dell’ASD Cicciano Calcio, somme da quest’ultima dovute a titolo di sanzione, al fine di consentire alla ASD Cicciano di disputare l’incontro con la società Villa Literno (gara dal cui esito dipendeva la fase finale del campionato di Promozione Campania e la posizione finale in classifica della stessa ASD Virtus Sant’Anastasia); ad avviso del Tribunale Federale Territoriale tale comportamento aveva alterato lo svolgimento della fase finale del campionato (indipendentemente dall’eventuale restituzione della somma così anticipata);
    2. in secondo luogo, erano stati contestati ad esponenti della Virtus Sant’Anastasia e dell’ASD Cicciano Calcio comportamenti tesi ad alterare il risultato della gara svoltasi tra le due squadre l’8.5.2016.

Tutti i soggetti coinvolti nella seconda vicenda avevano deciso di patteggiare e, dunque, la loro situazione era stata stralciata.

Conseguentemente, l’unico oggetto della decisione contro cui viene proposto il ricorso è la violazione, da parte del Presidente pro tempore dell’ASD Cicciano Calcio, dell’art. 7 C.G.S. per aver accettato il pagamento delle somme dovute quali sanzioni sportive da parte di altra società, consentendo così alla ASD Cicciano di partecipare – alterandone l’esito – alla parte finale del campionato Promozione Campania.

Tutto ciò premesso, il ricorso deve ritenersi inammissibile per l’estrema genericità del relativo contenuto che non contiene nessun riferimento alla questione giudicata nella decisione appellata.

In primo luogo, il ricorrente, premesso di non essere in possesso degli atti ufficiali, fa riserva di meglio argomentare le sue difese con successivi atti, mai peraltro pervenuti.

Inoltre, nella stringatissima memoria si limita ad argomentare in ordine al comportamento tenuto dai tesserati e relativo all’altra vicenda oggetto di patteggiamento (e, dunque, estranea alla impugnata decisione).

Nessun pregio, infine, può essere attribuito alla pretesa esclusione della società nel giudizio di primo grado, atteso che il ricorrente Paolino risulta sia audito dalla Procura federale in data 20.7.2016 sia aver partecipato al dibattimento in primo grado (nella decisione impugnata, viene dato atto che lo stesso aveva ivi fatto un breve intervento dichiarando di non voler accedere al patteggiamento).

Conseguentemente, premessa l’assoluta genericità del ricorso e l’assenza di qualsiasi riferimento alla vicenda oggetto del giudizio di primo grado (e cioè la più volte citata circostanza del pagamento da parte della Virtus Sant’Anastasia delle sanzioni addebitate all’ASD Cicciano), lo stesso deve essere dichiarato inammissibile.

Per questi motivi la C.F.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Cicciano Calcio di Cicciano (NA).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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