F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 002/CFA del 03 Luglio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 113/CFA del 17 Marzo 2017 (dispositivo) – RICORSO DELL’A.S.D. VITULA FC AVVERSO LE SANZIONI DI PUNTI 6 DI PENALIZZAZIONE E AMMENDA DI € 600,00 INFLITTE ALLA RECLAMANTE, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA 4860/143 PF16-17 AA/AC/CF DEL 7.11.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 75 del 9.2.2017)

RICORSO DELL’A.S.D. VITULA FC AVVERSO LE SANZIONI DI PUNTI 6 DI PENALIZZAZIONE E AMMENDA DI600,00 INFLITTE ALLA RECLAMANTE, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTA 4860/143 PF16-17 AA/AC/CF DEL 7.11.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 75 del 9.2.2017)

 

La A.S.D. Vitula FC nella persona del suo Presidente p.t. Sergio Carusone, con atto del 22.2.2017, ha proposto ricorso avverso la decisione assunta dal Tribunale Federale Territoriale c/o il Comitato Regionale Campania e resa pubblica con il Com. Uffi. n. 75 del 9.2.2017. Con tale decisione, a seguito del deferimento disposto dalla Procura Federale con provvedimento del 7.11.2017 a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 4, commi 1 e 2, C.G.S., per essere stata espletata nei confronti o negli interessi della Associazione medesima attività concretanti violazione dell’art. 1bis, comma 1, C.G.S. in relazione all’art. 10, commi 1 e 5, e all’art 46, comma 6, nonché all’art. 61, commi 1 e 5, e agli artt. 39 e 43 delle NOIF, e in particolare per impiego di calciatori non tesserati e omessa sottoposizione dei giovani calciatori ad accertamenti medici ai fini della idoneità sportiva, sono state inflitte alla stessa le sanzioni di 6 punti di penalizzazione e di € 600,00 di ammenda.

Nel suo ricorso l’A.S.D. Vitula F.C. ha eccepito in via preliminare la mancata notificazione ovvero il mancato invio dell’avviso di procedimento disciplinare, oltre poi a chiedere in via subordinata nel merito la riduzione delle sanzioni come inflitte dal Tribunale Territoriale.

In particolare, quanto al motivo di ordine procedurale, la A.S.D. Vitula fa rilevare che né la stessa odierna reclamante né alcuno tra i deferiti erano a conoscenza del procedimento in atto e del suo svolgimento, con la conseguenza che anche nella seduta del Tribunale Territoriale nella quale è stata assunta la decisione impugnata non è comparso alcuno tra tutti i soggetti deferiti. Per quanto riguarda in specie l’Associazione, nessuna notizia del procedimento disciplinare sarebbe pervenuta ai due indirizzi che l’Associazione stessa ha regolarmente indicato agli organi federali per le comunicazioni di competenza. Inoltre, quanto al merito, la sanzione inflitta è a giudizio della reclamante sproporzionata per un campionato di attività mista, oltre che eccessivamente gravosa e lesiva in relazione al tipo di comportamenti imputati (tanto più che i calciatori deferiti hanno comunque tutti superato positivamente la visita medica di idoneità sportiva).

La questione preliminare di ordine procedurale, per noto principio processuale, deve essere esaminata in via prioritaria, in considerazione degli esiti del suo eventuale accoglimento. E in effetti il presente ricorso, per questa parte, va accolto.

Infatti, la Procura Federale non ha potuto dare prova concreta della effettiva presa di conoscenza da parte della odierna reclamante dell’avvio del procedimento disciplinare e dei suoi svolgimenti. L’unico documento allegato a tale riguardo consiste in una ricevuta di consegna del vettore Nexive riguardante missiva avente come mittente la Procura stessa e come destinatario la A.S.D. Vitula, spedita in data 7.11.2017 e consegnata il giorno successivo e recante come ricevente il nominativo “Scialdone”, il cui indirizzo risulta indicato come quello della A.S.D. stessa. Vero è, di contro, che lo Scialdone, che pure era stato Presidente della A.S.D. Vitula in periodo precedente, non lo è più da oltre un anno, dovendosi altresì rilevare che l’assenza della indicazione sia nella casella della ricevuta di consegna relativa al ricevente che nella casella relativa alla firma del ricevente stesso del prenome del soggetto in questione non consente nemmeno di ritenere con certezza che tale ricevente sia effettivamente stato Antonio Scialdone, come detto ex presidente dell’Associazione, e non piuttosto altro dei soggetti recanti lo stesso cognome e che pure risultano dall’organigramma presentato per la Stagione Sportiva 2015/2016.

In definitiva la Corte rileva che la reclamante non è stata posta in condizione di poter esercitare ritualmente il proprio diritto di difesa e che quindi l’intero procedimento sia viziato dalla violazione del fondamentale principio del contradditorio, con conseguente necessità di fare applicazione dell’art. 37, comma 4, .C.G.S..

Per questi motivi la C.F.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società

A.S.D. Vitula FC di Arienzo (CE), risultata la violazione del principio del contraddittorio, annulla la decisione impugnata rinviando gli atti al Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania per il nuovo esame del merito.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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