F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 021/CFA del 10 Agosto 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 036/CFA del 21 Settembre 2016 (dispositivo) – RICORSO DELL’A.S.D. U.S. AGROPOLI AVVERSO LE SANZIONI: • INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. DOMENICO CERRUTI (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA U.S. AGROPOLI) PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1BIS, COMMA 1 E 8, COMMI 9 E 10 C.G.S.; • PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA E L’AMMENDA DI € 1.500,00 A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S. ALLA RECLAMANTE, INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – (NOTA N. 12460/721 PF15-16 DP/FDA DEL 6.5.2016) (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 9/TFN del 29.7.2016)

RICORSO DELL’A.S.D. U.S. AGROPOLI AVVERSO LE SANZIONI:

        • INIBIZIONE PER MESI 6 AL SIG. DOMENICO CERRUTI (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA U.S. AGROPOLI) PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1BIS, COMMA 1 E 8, COMMI 9 E 10 C.G.S.;
        • PENALIZZAZIONE DI 1 PUNTO IN CLASSIFICA E L’AMMENDA DI1.500,00 A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S. ALLA RECLAMANTE,

INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE(NOTA N.

12460/721 PF15-16 DP/FDA DEL 6.5.2016) (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 9/TFN del 29.7.2016)

L’A.S.D. U.S. Agropoli ha proposto ricorso avverso la delibera del Tribunale Federale NazionaleSezione Disciplinare Com. Uff. n. 9/TFN del 29.07.2016, con la quale sono state inflitte le seguenti sanzioni:

  • inibizione per 6 mesi al signor Domenico Cerruti, all’epoca dei fatti Presidente e legale rappresentante della società A.S.D. U.S. Agropoli, per la violazione di cui all’art. 1-bis C.G.S., in relazione agli artt. 94-ter, comma 13, N.O.I.F., e 8, commi 9 e 10, C.G.S.;
  • penalizzazione di 1 punto in classifica, da scontarsi nella Stagione Sportiva 2016/2017 e ammenda di €. 1.500,00 per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, C.G.S.;

A fondamento della decisione impugnata, il Tribunale Federale Nazionale aveva posto:

  • il provvedimento assunto in data 23.11.2015 dal Collegio arbitrale presso la L.N.D. che, in accoglimento del reclamo presentato dal signor Egidio Pirozzi, all’epoca dei fatti allenatore della società U.S. Agropoli, aveva condannato la detta società al pagamento in favore del predetto della somma di €. 14.570,97;
  • l’avvenuta notifica della citata decisione alla U.S. Agropoli in data 23.01.2016 e la sua mancata impugnazione;
  • il mancato pagamento di quanto dovuto, nei termini previsti dalla normativa federale. Tutto ciò premesso, il Tribunale Federale Nazionale, conformemente alla richiesta della

Procura Federale, aveva ritenuto sussistente sia la responsabilità del Presidente e legale rappresentato pro tempore della società sia della società stessa, ai sensi dell’art. 4, comma 1, C.G.S., per la violazione delle disposizioni di cui all’art.1-bis C.G.S., in relazione agli artt. 94-ter, comma 13, N.O.I.F..

Conseguentemente, aveva condannato il primo alla sanzione dell’inibizione per sei mesi (art.8, comma 10, C.G.S.) e la seconda alla sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica, da scontarsi nella S.S. 2016/2017 (art.8, comma 9, C.G.S.), nonché dell’ammenda di €. 1.500,00 (art.18, comma 1, lett. b), C.G.S.).

La società reclamante riferiva che il pagamento di quanto dovuto era avvenuto in data 15 febbraio 2016, prima della scadenza del termine di 30 giorni dalla comunicazione previsto dall’art. 94-ter, comma 13, N.O.I.F..

A sostegno di tale tesi, depositava 6 atti di quietanza a titolo di acconto, recanti date comprese tra il 23 gennaio e l’11.2.2016 nonché un atto di quietanza a saldo recante la data del 15.2.2016.

Il ricorso non merita accoglimento.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte (si veda Corte di Giustizia Federale, III sez., Com. Uff. n. 285/CGF relativo alla decisione assunta sul ricorso proposto dall’A.C. Fanfulla 1872 in relazione alla violazione dell’art. 94-ter, comma 13, N.O.I.F., nella riunione del 21 maggio 2009), “la normativa di cui in imputazione non è ispirata unicamente alla mera tutela privatistica di eventuali ragioni di credito-debito fra le parti contendenti ma è chiaramente dettata soprattutto in funzione dell’interesse alla regolarità dei rapporti tra i vari partecipi e componenti dell’ordinamento sportivo”.

Conseguentemente, prescindendo dalla disanima circa l’ammissibilità o meno della forma di pagamento prescelto dalla società (contanti), sta di fatto che, come nel richiamato precedente, “la allegata dichiarazione liberatoria risulta priva di data certa ed opponibile ai terzi, come invece avrebbe potuto avvenire qualora si fosse fatto ricorso ad altre oggettivamente ineccepibili forme di pagamento e di soddisfazione del debito di che trattasi”.

In assenza di data certa, non può ritenersi prodotta la prova della tempestività del pagamento

de quo entro i termini fissati dall’ordinamento federale.

Ne consegue il rigetto del ricorso.

Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso, come sopra proposto dalla società A.S.D.

U.S. Agropoli di Agropoli (SA).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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