F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 022/CFA del 10 Agosto 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 093/CFA del 19 Gennaio 2017 (dispositivo) – RICORSO A.S.D. ABELLINUM CALCIO 2012 AVVERSO LE SANZIONI: C INIBIZIONE PER MESI 16 INFLITTA AL SIG. CUCCINIELLO ALFREDO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 2 C.G.S., 39 E 43, COMMI 1 E 6 NOIF; D INIBIZIONE PER MESI 16 INFLITTA AL SIG. CUCCINIELLO FABIO, DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 61 COMMA 1 E 5, 39 E 43, COMMI 1 E 6 NOIF; E SQUALIFICA PER 3 GIORNATE DI GARA INFLITTA AI CALC. VENEZIA GIUSEPPE, DONNARUMMA MANUEL E VISILLI ORAZIO E DI SQUALIFICA PER 4 GIORNATE DI GARA INFLITTA AL CALC. CUCCINIELLO GIOVANNI PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMI 1 E 5 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 2 C.G.S., 39 E 43, COMMI 1 E 6 NOIF; F AMMENDA DI € 800,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA 4001/93 PF16-17 AA/AC DEL 17.10.2016 CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 47 del 17.11.2016)

RICORSO A.S.D. ABELLINUM CALCIO 2012 AVVERSO LE SANZIONI:

  1. INIBIZIONE PER MESI 16 INFLITTA AL SIG. CUCCINIELLO ALFREDO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 2 C.G.S., 39 E 43, COMMI 1 E

6 NOIF;

  1. INIBIZIONE PER MESI 16 INFLITTA AL SIG. CUCCINIELLO FABIO, DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE AGLI ARTT. 61 COMMA 1 E 5, 39

E 43, COMMI 1 E 6 NOIF;

  1. SQUALIFICA PER 3 GIORNATE DI GARA INFLITTA AI CALC. VENEZIA GIUSEPPE, DONNARUMMA MANUEL E VISILLI ORAZIO E DI SQUALIFICA PER 4 GIORNATE DI GARA INFLITTA AL CALC. CUCCINIELLO GIOVANNI PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMI 1 E 5 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 10 COMMA 2 C.G.S., 39 E 43, COMMI 1 E 6 NOIF;
  2. AMMENDA DI 800,00 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE;

SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALENOTA 4001/93 PF16-17 AA/AC DEL 17.10.2016 CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE (Delibera del Tribunale

Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 47 del 17.11.2016)

Con ricorso del 22.11.2016 la A.S.D. Abellinum Calcio 2012 ha gravato la decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania, di cui alla Delibera pubblicata in Com. Uff. n. 47 del 17.11.2016, che ha irrogato le sanzioni in epigrafe indicate alla società ed ai tesserati ivi menzionati.

Il ricorso, tuttavia, non risulta essere stato comunicato dalla ricorrente alla Procura Federale, come prescritto dall’art. 33, comma 5, C.G.S., dovendosi qualificare nella fattispecie la Procura medesima quale controparte in senso tecnico della ricorrente, posto che il giudizio tra origine da un deferimento dell’Organo inquirente.

In ragione di tale omessa comunicazione il ricorso va quindi dichiarato inammissibile e tale dichiarazione esime il Collegio dall’esame del merito del medesimo.

Per questi motivi la C.F.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società A.S.D. Abellinum Calcio 2012 di Atripalda (Avellino).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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