F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 022/CFA del 10 Agosto 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 093/CFA del 19 Gennaio 2017 (dispositivo) – RICORSO SIG. RUNGI POMPEO PASQUALINO (SOGGETTO DELEGATO A SVOLGERE FUNZIONI IN FAVORE SOCIETÀ AIROLA) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S. E ART. 61, COMMA 1 N.O.I.F. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA 1545/744 PF15-16/SP/CC DEL 3.8.2016 – (Delibera del Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 35 del 30.11.2016)

RICORSO SIG. RUNGI POMPEO PASQUALINO (SOGGETTO DELEGATO A SVOLGERE FUNZIONI IN FAVORE SOCIETÀ AIROLA) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S. E ART. 61, COMMA 1 N.O.I.F. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA 1545/744 PF15-16/SP/CC

DEL 3.8.2016 - (Delibera del Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 35 del 30.11.2016)

Con reclamo in data 9.12.2016, il sig. Rungi Pompeo Pasqualino, nella qualità di “ex delegato” della società A.C. Airola, si duole della decisione del Tribunale Federale Nazionale (pubblicata con Com. Uff. n. 35 del 30.11.2016) con la quale gli veniva applicata la sanzione della inibizione di mesi 6 in relazione all’addebito di avere consentito (nella indicata qualità) che la A.C. Airola, nella Stagione Sportiva 2014/2015, avesse un numero di soli sette calciatori tesserati (con il conseguente impiego, durante il campionato di seconda categoria, di calciatori non tesserati), ed inoltre di avere attestato, quale dirigente accompagnatore della squadra, in occasione di due gare del campionato, che tutti i calciatori, e dunque anche quelli non tesserati, fossero in posizione regolare.

Lamenta il reclamante la ingiustizia della condanna subita, dal momento che nella stagione sportiva indicata (2014/2015) non v’era stata iscrizione al campionato della società rappresentata.

La doglianza è infondata, sicchè il reclamo deve essere rigettato.

Come già rilevato nella decisione impugnata, è lo stesso reclamante che, già in sede di giudizio di primo grado, pur asserendo la mancata iscrizione della società al campionato, dava atto della partecipazione dell’A.C. Airola ad alcune delle gare del campionato medesimo, il che certamente implicava la avvenuta iscrizione.

Può aggiungersi, ad ogni buon conto, che il sig. Rungi, in occasione dell’esame cui fu sottoposto in data 22.4.2016 dal rappresentante della Procura Federale (cfr. relazione del 5.6.2016 di tale Ufficio, pagg.279-280), non ebbe in alcun modo ad allegare la circostanza della mancata iscrizione.

Del resto, tale ultimo fatto è decisivamente escluso dalle distinte e dai referti arbitrali relativi alle gare disputate dalla A.C. Airola nel campionato di seconda categoria organizzato dal Comitato Regionale Campania.

Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal sig. Rungi Pompeo Pasqualino.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

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