F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 022/CFA del 10 Agosto 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 093/CFA del 19 Gennaio 2017 (dispositivo) – RICORSO PROCURATORE FEDERALE INTERREGIONALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO: – DEL SIG. ALESSANDRO CAVALLI, ALLENATORE TESSERATO PER L’ASD ATLETICO ORTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS COMMA 1, 2 E 3 C.G.S.; – DELLA SOCIETÀ A.S.D. ATLETICO ORTE PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 C.G.S., SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 471/886PF15-16/AV/VG DEL 8.7.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Umbria – Com. Uff. n. 80 del 25.11.2016)

RICORSO PROCURATORE FEDERALE INTERREGIONALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO:

  • DEL SIG. ALESSANDRO CAVALLI, ALLENATORE TESSERATO PER L’ASD ATLETICO ORTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS COMMA 1, 2 E 3 C.G.S.;
  • DELLA SOCIETÀ A.S.D. ATLETICO ORTE PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DELL’ART. 4 COMMA 2 C.G.S.,

SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO - NOTA N. 471/886PF15-16/AV/VG DEL 8.7.2016

(Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 80 del 25.11.2016)

Il Procuratore Federale Interregionale proponeva ricorso avverso la decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Umbria (Com. Uff. n. 80 del 25.11.2016) con la quale era stata respinta la richiesta di condanna alla sanzione della squalifica per mesi tre al signor Alessandro Cavalli e dell’ammenda per €. 300,00 alla società A.S.D. Atletico Orte.

In particolare, il giudice di primo grado non aveva ritenuto pienamente raggiunta la prova della condotta ascritta al predetto Cavalli per avere rivolto frasi ed offese a sfondo razzista nei confronti di Mochina Berardi, atleta della squadra dell’Assisi, nel corso della gara Atletico Orte/Assisi del 24.1.2016, valevole per il Campionato Regionale umbro.

Ad avviso della Procura, tali fatti risultavano ampiamente provati e, pertanto, chiedeva riformarsi l’impugnata sentenza e pronunciarsi la condanna del signor Cavalli e dell’A.S.D. Atletico Orte alle sanzioni per gli stessi richieste.

Il ricorso non merita accoglimento.

Assorbente rispetto all’esame del merito della questione è la verifica dell’avvenuto rispetto, da parte del giudice di primo grado, del combinato disposto degli artt. 34-bis, commi 1, 4 e 6, e 38 C.G.S..

Com’è noto, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34-bis, commi 1, 4 e 6, e 38 C.G.S., laddove la sentenza di primo grado sia pronunciata oltre il termine di novanta giorni dalla data di esercizio dell’azione disciplinare, termine il cui mancato rispetto è rilevabile d’ufficio (tranne il caso di opposizione dell’incolpato medesimo), il procedimento deve essere dichiarato estinto con conseguente estinzione dell’azione e di tutti gli atti del procedimento nonché inefficacia dell’eventuale decisione nel frattempo assunta.

Difatti, in entrambi i disposti di cui all’art.38 C.G.S. CONI e all’all’art.34 bis comma 1,

C.G.S. FIGC, è previsto che “il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di 90 giorni dalla data di esercizio dell'azione disciplinare”; inoltre, il quarto comma del medesimo art.34 bis C.G.S. FIGC stabilisce che “se i termini non sono osservati per ciascuno dei due gradi di merito, il procedimento disciplinare è dichiarato estinto, anche d’ufficio, se l’incolpato non si oppone….”, mentre l’art.38 comma 4 C.G.S. FIGC precisa che “…tutti i termini previsti dal presente codice sono perentori”.

Nel caso di specie, è di palmare evidenza che la sentenza sia stata resa in una data (24 novembre 2016) successiva di ben oltre 90 giorni da quella dell’atto di deferimento (8 luglio 2016).

Tale mancato rispetto dei termini processuale, rilevabile d’ufficio, impone la declaratoria di rigetto dell’appello e di estinzione sia del procedimento che della relativa azione.

Per questi motivi la C.F.A., dichiara estinto il procedimento.

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