F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 022/CFA del 10 Agosto 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 093/CFA del 19 Gennaio 2017 (dispositivo) – RICORSO PROCURATORE FEDERALE INTERREGIONALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI IRRICEVIBILITÀ DEL DEFERIMENTO A CARICO: – DEL SIG. TARANTINO GIUSEPPE PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. VIS SOLUNTO AI SENSI DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN REL. ART. 43, COMMI 1, 2, 3, E 5 N.O.I.F., – DEI SIGG.RI BUSALACCHI FRANCESCO, IMBURGIA STEFANO, INCANDELA FRANCESCO, PRINCIPATO EMANUELE, CUCCIONE SALVATORE, LO CASCIO SALVATORE MARIA, LO DOLCE SALVATORE, MARCHESE ANDREA, RANDAZZO VINCENZO ANTONIO, VISCUSO GIACOMO E FIGLIA EMANUELE CALCIATORI DELLA SOCIETÀ A.S.D. VIS SOLUNTO, AI SENSI DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN REL. ART. 43, COMMI 1, 2, 3, E 5 N.O.I.F. – DELLA SOCIETÀ A.S.D. VIS SOLUNTO AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S., SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 3655/1315 PF15-16 /MS/AG DEL 10.10.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 150/TFT 17 del 15.11.2016)

RICORSO PROCURATORE FEDERALE INTERREGIONALE AVVERSO LA DECLARATORIA DI IRRICEVIBILITÀ DEL DEFERIMENTO A CARICO:

  • DEL SIG. TARANTINO GIUSEPPE PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. VIS SOLUNTO AI SENSI DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN REL. ART. 43, COMMI 1, 2, 3, E 5 N.O.I.F.,
  • DEI SIGG.RI BUSALACCHI FRANCESCO, IMBURGIA STEFANO, INCANDELA FRANCESCO, PRINCIPATO EMANUELE, CUCCIONE SALVATORE, LO CASCIO SALVATORE MARIA, LO DOLCE SALVATORE, MARCHESE ANDREA, RANDAZZO VINCENZO ANTONIO, VISCUSO GIACOMO E FIGLIA EMANUELE CALCIATORI DELLA SOCIETÀ A.S.D. VIS SOLUNTO, AI SENSI DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN REL. ART. 43, COMMI 1, 2, 3, E 5 N.O.I.F.
  • DELLA SOCIETÀ A.S.D. VIS SOLUNTO AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E  2 C.G.S.,

SEGUITO  PROPRIO  DEFERIMENTO  -  NOTA  N.  3655/1315  PF15-16  /MS/AG  DEL

10.10.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 150/TFT 17 del 15.11.2016)

Con provvedimento del 10/10/2016 proc. 3655/1315 pf 15-16 MS/ag il Procuratore Federale ha deferito al Tribunale Federale Territoriale presso Comitato Regionale Sicilia:

ð i sigg.ri Francesco Busalacchi,  Stefano Impurgia, Francesco Incandela, Emanuela Principato, Salvatore Cuccione, Salvatore Maria Lo Cascio, Salvatore Lo Dolce, Andrea Marchese, Vincenzo Antonio Randazzo, Giacomo Viscuso, Emanuele Figlia (che il 3.12.2015 , tutti calciatori all’epoca dei fatti tesserati per la società ASD Vis Solunto, per la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità sportiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 bis, comma 1, CGS, in relazione all’art. 43, commi 1, 2 e 3 delle NOIF, «per essersi resi responsabili della inadempienza dell’obbligo delle visite medico-sportive, finalizzate all’accertamento della loro idoneità all’attività sportiva»;

ð il sig. Giuseppe Tarantino, presidente, all’epoca dei fatti, della società ASD Vis Solunto, per la violazione dell’art. 1 bis, comma 1, CGS in relazione all’art. 43, commi 1, 2 3 e 5 delle NOIF;

ð nonché la società ASD Vis Solunto, per la connessa responsabilità ex art. 4, commi 1 e 2, CGS.

All’esito degli accertamenti svolti dalla Procura federale, infatti, è stato rilevato l'inadempimento, nei confronti dei calciatori prima indicati, degli obblighi di tutela medico-sportiva per la stagione sportiva 2014/2015.

Secondo la prospettazione accusatoria la società ASD Vis Solunto, partecipante al campionato di


3^ categoria, ha consentito che i calciatori di cui trattasi prendessero parte, nel corso della stagione precisata, alle competizioni ufficiali in assenza dei rispettivi certificati medici, ovvero essendo gli stessi scaduti, in violazione dell’obbligo della tutela medico-sportiva sancito dall’art. 43, commi 1, 2, e 3, NOIF, dal D.M. 18.2.1982 e dalla legge regionale Sicilia n. 36 del 30.12.2000, secondo cui la predetta certificazione è condizione essenziale per la partecipazione dei calciatori all’attività agonistica.

La Procura Federale ritiene che il difetto di apposita certificazione sanitaria in ordine all’accertamento della idoneità  all’attività sportiva da parte dei calciatori sopra citati, integri, appunto, la violazione dei principi di lealtà, correttezza, e probità sportiva di cui all’art.1 bis, comma 1, CGS in relazione all’art.43 commi 1, 2 e 3 delle NOIF. Il presidente della società, sig. Giuseppe Tarantino, sottoscrivendo i moduli delle richieste di tesseramento dei citati calciatori avrebbe, invece, dichiarato in modo non veritiero che gli stessi erano in possesso del certificato di idoneità alla pratica sportiva e ha, pertanto, consentito la partecipazione degli stessi all’attività sportiva in posizione irregolare, rendendosi cosi responsabile della violazione dei principi di lealtà, correttezza, e probità sportiva di cui all’art. 1 bis, comma 1, CGS, in relazione all’art. 43, commi 1, 2 e 3, NOIF. La società ASD Vis Solunto, utilizzando i predetti calciatori in assenza di apposita certificazione medica, si sarebbe resa responsabile, a titolo diretto ed oggettivo, delle violazioni ascrivibili ai propri tesserati (art. 4, commi 1, 2 e 5, CGS).

Premette, il TFT, che le parti deferite non hanno fatto pervenire memorie difensive e documenti a discolpa. Tuttavia, all’udienza dibattimentale, la società ASD Vis Solunto, in persona del suo presidente, ha depositato i certificati medici di idoneità relativi ai calciatori Francesco Busalacchi, Salvatore Lo Dolce, Vincenzo Antonio Randazzo, Giacomo Viscuso e Emanuele Figlia ed ha evidenziato di non avere in organico il calciatore sig. Salvatore Cuccione.

All’esito della discussione, la Procura federale ha concluso per l'accoglimento del deferimento chiedendo l'irrogazione delle seguenti sanzioni:

-ammenda di euro 600,00 a carico della società ASD Vis Solunto;

-inibizione ex art.19, n. 1, lettera h), CGS di mesi 6 a carico del presidente Tarantino Giuseppe;

-squalifica per una giornata a carico dei calciatori deferiti per i quali rimane non acquisito il certificato di idoneità medico-sportiva.

Il Tribunale Federale Territoriale ha dichiato irricevibile il deferimento.

Ricorda, anzitutto, il TFT, che il comma 4 dell’art. 32 ter CGS così dispone: “qualora il Procuratore Federale ritenga di dover confermare la propria intenzione (N.d.a. - di non disporre l’archiviazione), entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l’audizione o per la presentazione della memoria, esercita l’azione disciplinare, formulando l’incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all’incolpato e all’organo di giustizia competente, al Presidente Federale, nonché, in caso di deferimento di Società, alla Lega, al Comitato, alla Divisione e al Settore di appartenenza”.

La norma, prosegue il TFT, che trova rispondenza nell’art. 44, comma 4, CGS CONI, fissa termini che per il comma 6 dell’art. 38 CGS sono perentori e che, come tali, non possono essere prorogati.

Il Tribunale Federale Territoriale osserva, inoltre, che:

  1. la conclusione delle indagini porta la data del 08/07/2016 (prot. 479/proc. 1315 pf 15/16 MS/mm);
  2. il termine di giorni 30 concesso agli interessati per essere sentiti o per presentare scritti difensivi è scaduto il 07/08/2016;
  3. il deferimento avrebbe dovuto essere comunicato nei successivi 30 giorni e, cioè, entro il 06/09/2016, laddove il deferimento porta, invece, la data del 10/10/2016.

Non sussisterebbe, quindi, dubbio in ordine alla circostanza che il deferimento è stato promosso tardivamente, in violazione della perentorietà dei termini sanciti dall'art. 32 ter, comma 4, per cui va dichiarato irricevibile.

Precisa, ancora, il Tribunale Territoriale, che l’inosservanza del termine perentorio è rilevabile d’ufficio, giusto il richiamo al processo civile contenuto nel comma 6 dell’art. 2 CGS CONI.

Conclude, infine, il TFT che la Procura Federale, titolare dell’azione disciplinare, tenuta a fornire, gli elementi di prova a supporto del deferimento, neppure ha comprovato una diversa decorrenza dei termini decadenziali rispetto a quelli evidenziati dai documenti versati agli atti del fascicolo di ufficio.


Avverso la predetta decisione, pubblicata sul C.U. n. 150/TFN del 15 novembre 2016, ha proposto ricorso la Procura federale.

Con il primo motivo d’appello la Procura federale contesta l’assunto sul quale poggia la decisione impugnata e, cioè, che il termine previsto dall’art. 32 ter, comma 4, del codice di giustizia sportiva, indicato da tale norma in trenta giorni dalla scadenza del termine a difesa assegnato con la comunicazione di chiusura delle indagini, sia da considerarsi perentorio.

Secondo la Procura federale il termine previsto dall’art. 32 ter CGS non può qualificarsi in alcun modo come perentorio, evidenziando come, sul punto, lo stesso Tribunale Federale Nazionale si era già espresso con decisione CU 2/TFN dell’1.7.2016, con la quale, a seguito di una eccezione di improcedibilità formulata ex art. 32 ter CGS, ha espressamente statuito che il termine indicato da tale norma deve intendersi ordinatorio e non perentorio.

La correttezza di tale precedente pronuncia del Tribunale sull’argomento trova conferma, secondo la ricorrente Procura, nel principio pacifico di diritto generale, secondo cui nessun termine può essere considerato perentorio in assenza di specifica previsione da parte della legge di tale sua peculiare natura e senza altrettanto espressa indicazione di sanzione.

La pubblica accusa federale richiama anche il disposto di cui all’art. 152, comma 2, c.p.c., applicabile al procedimento sportivo in virtù di quanto previsto dall’art. 2 CGS CONI, che prevede che i termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori”. Pertanto, considerato che l’art. 32 ter, comma 4, CGS non contiene riferimenti di sorta, alla perentorietà del termine citato, sarebbe evidente che la conclusione cui è pervenuto il Tribunale Federale nella decisione oggi impugnata è erronea.

Sottolinea, ancora, la ricorrente, che il Giudice di prime cure è costretto, per fondare la propria decisione sulla perentorietà del termine, a fare riferimento alla norma di cui all’art. 38, comma 6, CGS. Richiamo, questo, reputato, tuttavia, infondato, per tutta una serie di ragioni, dettagliatamente sviluppate nell’atto di appello.

Evidenzia, poi, la ricorrente Procura federale come il codice di giustizia sportiva del Coni, pur presentando una norma esattamente identica a quella contenuta nell’art. 32 ter, comma 4, CGS (la quale ultima costituisce evidente attuazione del principio stabilito dalla corrispondente norma del codice Coni), non ha, invece, previsto una norma analoga a quella di cui all’art. 38, comma 6, del codice di giustizia sportiva della Figc, secondo la quale ultima “tutti i termini previsti dal presente codice sono perentori”. Da ciò si ricaverebbe l’intenzione del legislatore Coni di non stabilire la perentorietà di tale termine per la formulazione del deferimento, prevedendone una conseguenza specifica.

La reclamante Procura sostiene, altresì, che deve essere riconosciuta la portata generale del principio di tassatività delle cause di improcedibilità, per cui l’assenza di una previsione nell’ordinamento federale che riconduca espressamente tale conseguenza al tardivo compimento dell’atto di deferimento, è preclusiva della possibilità di operare una valutazione in tal ultimo senso, tanto più che, in ambito processuale, sono, comunque, da evitarsi interpretazioni meramente formalistiche.

Secondo la parte appellante, infine, il richiamo operato dal giudice di primo grado ad una pronuncia del Collegio di garanzia del Coni (decisione n. 27/2016) è oggettivamente inconferente, atteso che in detta decisione il Collegio si è espresso sulla perentorietà del termine per la decisione del procedimento disciplinare, fattispecie che per espressa previsisione codicistica è sottoposta ad un termine perentorio, ma che nulla ha a che vedere con la diversa regolamentazione delle fasi di proposizione dell’azione disciplinare e, pertanto, del deferimento.

In via subordinata, la Procura federale contesta, con un secondo motivo d’appello, la decisione del TFT nella parte in cui ha ritenuto di poter rilevare d’ufficio, facendo richiamo alla disciplina del processo civile,  per il  tramite della  norma di cui all’art.  2, comma 6, CGS  CONI, l’asserita improcedibilità del deferimento.

Ricorda, a tal riguardo, la Procura federale che l’art. 6 del regolamento di Giustizia sportiva permette un richiamo ai principi ed alle norme del processo civile solo ed esclusivamente qualora il giudice ravvisi un vuoto normativo nelle norme del processo sportivo e, comunque, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva. Pertanto, secondo la ricorrente, il richiamo del TFT alle norme del processo civile è erroneo, in quanto sarebbero


applicabili nel presente procedimento le norme del processo sportivo che regolamentano specificatamente la “rinunciabilità” dell’incolpato alla prescrizione dell’azione (art. 38, comma 4, CGS).

Inoltre, aggiunge la ricorrente Procura federale, la dichiarata estinzione del processo disciplinare da parte del giudice di primo grado, contrasta con i principi che regolano il processo civile e penale, atteso che la rinunzia all’azione deve essere sempre eccepita dalla parte, in quanto il giudice non può rilevare d’ufficio la prescrizione non opposta (art. 2938 c.c e art. 157, comma 7, c.p.).

In conclusione, secondo la prospettazione della ricorrente, il Tribunale Federale Territoriale avrebbe, comunque, errato nel dichiarare irricevibile il deferimento in assenza di una qualsivoglia eccezione di parte.

All’udienza fissata per il giorno 19 gennaio 2017, innanzi questa Corte federale di appello, è comparso l’avv. Giuia, in rappresentanza della Procura federale, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

All’esito della camera di consiglio la CFA ha assunto la decisione di cui al dispositivo, sulla base dei seguenti

MOTIVI

    1. G                     Con un primo motivo di gravame la Procura federale ritiene erronea la decisione del Tribunale di prime cure che qualifica come perentorio il termine di cui all’art. 32 ter, comma 4, CGS.

Il motivo è fondato.

Questa Corte, riunita a Sezioni Unite, ha di recente risolto la questione di diritto sottesa anche al presente giudizio, con la pronuncia pubblicata sul C.U. n. 065/CFA, con cui ha escluso la perentorietà del suddetto termine. Ne deriva che, nel caso di specie, l’azione disciplinare, pur essendo stata esercitata dalla Procura federale oltre i trenta giorni dalla scadenza del termine concesso al deferito per l’invio della memoria o per richiedere di essere sentito, giammai avrebbe potuto condurre il Tribunale Federale Territoriale del CR Sicilia, né ancor più potrebbe condurre questa Corte ad una dichiarazione di improcedibilità e/o irricevibilità del deferimento per inosservanza dei termini di cui all’art. 32 ter, comma 4, CGS; ciò in quanto, appunto, non si tratta di termini perentori per le ragioni di seguito, in sintesi, illustrate.

Si ripercorrono, di seguito, i tratti salienti del ragionamento giuridico articolato dai giudici delle Sezioni Unite, per traslarlo nella fattispecie in esame.

A norma dell’art. 32 ter, comma 4, CGS, «quando non deve disporre l’archiviazione, il Procuratore Federale, entro venti giorni dalla conclusione delle indagini, informa l’interessato della intenzione di procedere al deferimento e gli elementi che la giustificano, assegnandogli un termine per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria». Prosegue, quindi, la norma: «qualora il Procuratore Federale ritenga di dover confermare la propria intenzione, entro 30 giorni dalla scadenza del termine per l’audizione o per la presentazione della memoria, esercita l’azione disciplinare formulando l’incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio (…)».

Ebbene, abbandonando ogni ipotesi di ricostruzione unitaria dei termini rinvenibili nei codici di giustizia sportiva Figc e Coni, sul presupposto che il legislatore sportivo ha previsto termini di diversa natura, ai quali ha ricollegato (o non), di volta in volta, conseguenze diverse in ordine all’inosservanza degli stessi, «in mancanza di una sanzione specifica e diretta da ricollegare al termine di cui all’art. 32 ter, comma 4, CGS allo stesso deve essere negata natura perentoria».

Nella prospettazione assunta dai giudici delle Sezioni Unite e che qui evidentemente si condivide

«la norma non contiene una esplicita previsione di perentorietà del termine entro cui, scaduto quello assegnato per l’audizione o per la presentazione della memoria difensiva, il Procuratore federale “deve” esercitare l’azione disciplinare formulando l’incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio. È compito dell’interprete, dunque, qualificare il termine di cui trattasi».

E qui viene, appunto, in rilievo l’art. 38, comma 6, CGS a norma del quale “Tutti i termini previsti dal presente Codice sono perentori”, pure invocata dal ricorrente a sostegno della natura perentoria del termine entro il quale esercitare l’azione disciplinare. Detta norma, si applicherebbe, questo in sintesi l’assunto dell’odierno appellante, anche al termine previsto dall’art. 32 ter, comma 4, CGS.

Assunto questo che non può essere condiviso.

Ragioni di natura sistematica inducono, allo stato, ad escludere che la perentorietà del termine di


cui trattasi possa desumersi dalla generale, quanto generica, indicazione contenuta nello stesso predetto art. 38 CGS. Non fosse altro che, diversamente opinando, osservano i giudici a Sezioni Unite, «non troverebbero spiegazione tutte quelle disposizioni disseminate nell’arco dell’intero codice di giustizia sportiva, che qualificano, appunto, come perentorio, un dato termine o sanzionano espressamente il mancato compimento di una data attività entro il termine assegnato». Basti pensare, a titolo meramente esemplificativo e non già esaustivo, all’art. 34 bis (rubricato “Termini di estinzione del giudizio disciplinare e termini di durata degli altri giudizi”); all’art. 23, comma 2, CGS, in materia di applicazione di sanzioni su richiesta delle parti; ed ancora, all’art. 32 sexies CGS (intestato “Applicazione di sanzioni su richiesta e senza incolpazione”).

È di tutta evidenza, quindi, che quando il legislatore federale ha voluto considerare perentorio un dato termine lo ha fatto (in modo specifico) espressamente, o attraverso una formale qualificazione, o per il tramite della previsione di una speciale conseguenza sanzionatoria per il caso di mancato adempimento o compimento dell’attività processuale indicata nel termine assegnato.

Sempre nel qui condiviso ragionamento giuridico dei giudici delle Sezioni Unite di questa Corte federale d’appello, ad escludere la perentorietà del termine di cui all’art. 32 ter, comma 4, CGS, vale anche la collocazione sistematica, essendo lo stesso inserito nel titolo III (“Organi della giustizia sportiva”), laddove l’art. 38 è inserito nel titolo IV (“Norme generali del procedimento). Ciò che sembra confortare il convincimento secondo cui il riferimento, rinvenibile nella disposizione di cui all’art. 38, comma 6, CGS, alla perentorietà vale con riferimento ai termini indicati nello stesso art. 38 (primo tra tutti quello per la proposizione dei reclami e connessi adempimenti). Non a caso, del resto, la predetta norma è rubricata, appunto, “Termini dei procedimenti e modalità di comunicazione degli atti”.

Al più, prosegue la pronuncia in esame, «il riferimento alla perentorietà di cui trattasi, anche alla luce della predetta collocazione sistematica,  può ritenersi effettuato ai termini indicati per lo svolgimento della fase processuale, ma non anche a quella procedimentale o propedeutica all’instaurazione della fase contenziosa vera e propria. Del resto, è proprio in questa fase che i principi del giusto processo e parità delle parti trovano la loro massima espressione ed attuazione». Pertanto, appare logico ritenere che il legislatore abbia generalmente inteso attribuire natura perentoria (solo) ai termini attraverso cui si snoda il processo e in ordine ai quali il mancato espletamento di una data attività processuale nel termine imposto è suscettibile di ledere ex se i diritti e le garanzie difensive dell’altra parte.

Anche sotto siffatto profilo, dunque, la lettura della natura non perentoria del termine di cui trattasi, affermata dalle Sezioni Unite con la richiamata pronuncia, appare coerente con il sistema senza contrastare con la pronuncia n. 27/2016 del Collegio di Garanzia dello Sport del Coni (cfr. Collegio Garanzia per lo Sport del CONI, prima sezione, n. 27-2016) pure invocata dall’appellante a conforto della asserita natura perentoria del termine ex art. 32 ter, comma 4, CGS e richiamata da numerose pronunce dello stesso Tribunale federale nazionale a sostegno della perentorietà dei termini di cui si discute (TFN CC.UU. nn. 43-19/2016-17).

Bene spiegano, infatti, i giudici quando osservano: «l’organo di vertice della giustizia sportiva si è espresso proprio sulla perentorietà del termine per la decisione del procedimento disciplinare, termine che, non solo è riferito al processo e non già al procedimento istruttorio, ma è anche stabilito espressamente a pena di estinzione, come già, del resto, anche affermato da alcune recentissime decisioni di questa Corte».

Sotto altro profilo, poi, si evidenzia che il procedimento della Procura federale si sostanzia in una

«sequenza di attività successive legate da un ordine logico e funzionali al raggiungimento di un obiettivo (accertare la sussistenza o meno dei presupposti per l’esercizio dell’azione disciplinare di responsabilità)». Si tratta, quindi, di una «fase procedimentale-istruttoria collegata a quella (eventuale) successiva strutturata secondo le regole proprie di ogni processo, a cominciare da quella dell’assoluta parità delle parti e pienezza del contraddittorio. Un avvicinamento, dunque, per gradi al giudizio, attraverso fasi caratterizzate da esigenze diverse e disciplinate da differenti regole».

Posta, dunque, la natura procedimentale del termine di trenta giorni di cui trattasi, deve escludersi, anche sulla scorta di ciò, che lo stesso abbia natura perentoria con effetti decadenziali. Di conseguenza, al suo mancato rispetto non può ricollegarsi l'effetto della improcedibilità o irricevibilità della “intempestiva” citazione a giudizio.

In definitiva, in applicazione pratica di tali principi di autorevole elaborazione giurisprudenziale,


ai quali questa Corte intende allinearsi, deve concludersi che il termine di cui trattasi possa essere qualificato come acceleratorio. Si tratta, più precisamente, di un «termine volto ad assicurare la speditezza dei corrispondenti itinera procedimentali, ossia un certo ritmo allo svolgimento del procedimento, in funzione di un equo contemperamento delle molteplici esigenze prima richiamate e di una celere definizione dei procedimenti istruttori, volti ad assicurare al giudizio, rapidamente, per quanto possibile, tesserati ritenuti responsabili di violazioni disciplinarmente rilevanti e, nel contempo, a scongiurare un inutile aggravio di attività processuale e di onere di difesa per l’indagato che, all’esito di una adeguata ponderazione del complessivo materiale istruttorio acquisito, risulti non imputabile della violazione in relazione alla quale è stato iscritto nell’apposito registro.

Pertanto, all’eventuale infruttuoso decorso del termine di cui trattasi l’ordinamento sportivo non assegna una specifica sanzione di decadenza o una data efficacia preclusiva, non avendo previsto la produzione di un determinato effetto giuridico con ricaduta sulla (inammissibilità della) instaurazione del giudizio».

Degno di nota e condivisione, poi, anche altro percorso logico-sistematico seguito dagli estensori della predetta, qui richiamata, pronuncia, attraverso il quale pure si giunge ad escludere la natura perentoria dei termini ex art. 32 ter, comma 4, CGS.

Si è già detto che non contenendo la norma (art. 32 ter, comma 4, CGS) una esplicita previsione di perentorietà del termine entro cui, scaduto quello assegnato per l’audizione o per la presentazione della memoria difensiva, il Procuratore federale “deve” esercitare l’azione disciplinare formulando l’incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio, è all’interprete che deve affidarsi la delicata qualificazione del termine di cui trattasi.

Ebbene, esclusa la possibilità di considerare perentorio detto termine in virtù del mero richiamo all’art. 38, comma 6, CGS, «occorre riferirsi, per espresso disposto della norma di cui all’art. 1, comma 2, CGS, alle disposizioni del codice di giustizia sportiva del Coni. Così, infatti, recita la predetta norma: “Per tutto quanto non previsto dal presente Codice, si applicano le disposizioni del Codice della giustizia sportiva emanato dal CONI”», che, tuttavia, non reca alcuna norma che qualifichi come perentorio il termine per l’esercizio dell’azione disciplinare entro i trenta giorni dalla scadenza dei termini a difesa di cui si è detto.

«Non rimane, pertanto, che rifarsi alla disposizione di cui all’art. 2, comma 6, CGS Coni che prevede espressamente che “Per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva».

E allora, dal combinato disposto degli artt. 1, comma 2, CGS Figc e 2, comma 6, CGS Coni la disposizione di riferimento individuata dai giudici è quella dettata dall’art. 152 c.p.c. (rubricato “Termini legali e termini giudiziari”), che così recita al comma 2: “I termini stabiliti dalla legge sono ordinatori, tranne che la legge stessa li dichiari espressamente perentori”, «(…) con la conseguenza che, non essendo dichiarato espressamente perentorio, tale non può essere considerato il termine di cui all’art. 32 ter, comma 4, CGS».

Riepilogando, dunque, non intendendo questa Corte discostarsi dai principi affermati dalla Corte Federale d’Appello - Sezioni Unite, deve escludersi che il termine di cui all’art. 32 ter, comma 4, CGS, in rilievo nel presente giudizio, abbia natura perentoria. Con la conseguenza, dunque, che l’inosservanza dello stesso, nei termini e nei limiti sopra precisati, non conduce alla dichiarazione di improcedibilità / irricevibilità del deferimento emesso oltre lo stesso.

Per l’effetto, visto l’art. 37, comma 4, CGS, che dispone che la Corte federale di appello, «se ritiene insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dall’organo di prima istanza o rileva la violazione delle norme sul contraddittorio annulla la decisione impugnata e rinvia all’Organo che ha emesso la decisione, per l’esame del merito», questa Corte, annulla la decisione appellata dalla Procura federale con la quale il TFT ha erroneamente dichiarato la irricevibilità del deferimento nei confronti di tutti i deferiti e rinvia all’Organo che ha emesso la decisione, per l’esame del merito.

    1. H Atteso l’accoglimento del primo motivo di ricorso resta assorbita la questione, posta con il secondo motivo d’appello, della eventuale rilevabilità d’ufficio della improcedibilità/irrecevibilità del deferimento.

Per questi motivi la C.F.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Procuratore


Federale Interregionale, vista la disposizione di cui all’art. 37, comma 4, ultimo periodo C.G.S., annulla la decisione impugnata. Rinvia al Tribunale Federale Territoriale presso Comitato Regionale Sicilia per il relativo esame del merito.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it