F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 026/CFA del 11 Agosto 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 122/CFA del 12 Aprile 2017 (dispositivo) – RICORSO DELLA ASD SPORTING DOMICELLA AVVERSO LE SANZIONI: 0) INIBIZIONE PER MESI 5 INFLITTA AL SIG. GIUSEPPE NUNZIATA, PRESIDENTE E DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 7, COMMI 1 E 2 C.G.S; 1) INIBIZIONE PER MESI 5 INFLITTA AL SIG. ARCANGELO FRANZESE, DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 7, COMMI 1 E 2 C.G.S; 2) SQUALIFICA PER GIORNATE 4 INFLITTA AI CALCIATORI DANILO CASTALDO, SEVERINO NAPOLITANO, MIRCO PACIA, FRANCESCO CASTALDO, ENRICO NAPOLITANO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 7, COMMI 1 E 2 C.G.S.; 3) PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 E AMMENDA DI € 600,00 INFLITTI ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S.; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 5052/15 PF16- 17 MS/VDB DEL 11.11.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 79 del 23.2.2017

RICORSO DELLA ASD SPORTING DOMICELLA AVVERSO LE SANZIONI:

    1. INIBIZIONE PER MESI 5 INFLITTA AL SIG. GIUSEPPE NUNZIATA, PRESIDENTE E DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 7, COMMI 1 E 2 C.G.S;
    2. INIBIZIONE PER MESI 5 INFLITTA AL SIG. ARCANGELO FRANZESE, DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 7, COMMI 1 E 2 C.G.S;
    3. SQUALIFICA PER GIORNATE 4 INFLITTA AI CALCIATORI DANILO CASTALDO, SEVERINO NAPOLITANO, MIRCO PACIA, FRANCESCO CASTALDO, ENRICO NAPOLITANO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 7, COMMI 1 E 2 C.G.S.;
    4. PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 E AMMENDA DI600,00 INFLITTI ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, AI SENSI DELL’ART. 4, COMMI 1 E 2 C.G.S.;

SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALENOTA N. 5052/15 PF16-

17 MS/VDB DEL 11.11.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 79 del 23.2.2017

Con nota del 11.11.2016, prot. 5052/15 PF 16-17 MS/vdb, il Procuratore Federale ha deferito avanti il Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Campania:

- il sig. Giuseppe Nunziata, all’epoca dei fatti presidente e dirigente accompagnatore della

A.S.D. Sporting Domicella per violazione degli artt. 1 bis, comma 1 e 7, commi 1 e 2 C.G.S.;

  • il sig. Arcangelo Franzese, all’epoca dei fatti dirigente della A.S.D. Sporting Domicella per violazione degli artt. 1 bis, comma 1 e 7, commi 1 e 2 C.G.S.;
  • il calc. Danilo Castaldo tesserato per A.S.D. Sporting Domicella per rispondere della violazione degli artt. 1 bis, comma 1 e 7, commi 1 e 2 C.G.S.;
  • il calc. Severino Napolitano tesserato per A.S.D. Sporting Domicella per rispondere della violazione degli artt. 1 bis, comma 1 e 7, commi 1 e 2 C.G.S.;
  • il calc. Mirco Pacia tesserato per A.S.D. Sporting Domicella per rispondere della violazione degli artt. 1 bis, comma 1 e 7, commi 1 e 2 C.G.S.;
  • il calc. Francesco Castaldo tesserato per A.S.D. Sporting Domicella per rispondere della violazione degli artt. 1 bis, comma 1 e 7, commi 1 e 2 C.G.S.;
  • il calc. Enrico Napolitano tesserato per A.S.D. Sporting Domicella per rispondere della violazione degli artt. 1 bis, comma 1 e 7, commi 1 e 2 C.G.S.;
  • la A.S.D. Sporting Domicella per violazione dell’ artt. 4, comma 1 e 2 C.G.S. con riferimento al comportamento ascritto al proprio Presidente ed ai propri tesserati;

La Procura Federale ha rilevato che durante la gara ASD Felice Scandone/ASD Sporting Domicella, disputatasi in Montella (AV) il 15/06/2016, valevole per il campionato di 1 categoria del C.R.C., i calciatori indicati in epigrafe -in concorso con i dirigenti sopra indicati e ciascuno con le rispettive condotte- avrebbero simulato dal 9’ al 22’ del 2° tempo, infortuni di gioco al solo fine di provocare la sospensione della gara per il venir meno del numero minimo di giocatori per poter continuare una gara.

A dire della Procura Federale, altresì, durante la gara ASD Felice Scandone/ASD Sporting Domicella, disputatasi in Montella (AV) il 15.6.2016, valevole per il Campionato di 1 Categoria del C.R.C., il sig. Giuseppe Nunziata, all’epoca dei fatti presidente e dirigente accompagnatore della

A.S.D. Sporting Domicella - in concorso con i tesserati sopra indicati e ciascuno con le rispettive condotte- avrebbe avallato l’uscita dal terreno di gioco dei propri calciatori che avevano simulato gli infortuni, al fine di 1) determinare il venir meno del numero minimo di calciatori previsto dal Regolamento del gioco del calcio per poter continuare una gara, con la conseguente sospensione della partita in oggetto; 2) evitare che sul punteggio di 6-0 in favore della ASD Felice Scandone, la compagine potesse subire altra rete che avrebbe loro precluso il primato della migliore difesa del campionato, con perdita del beneficio connesso.

Sempre a dire della Procura Federale, durante la gara ASD Felice Scandone/ASD Sporting Domicella, disputatasi in Montella (AV) il 15/06/2016, valevole per il campionato di 1 categoria del C.R.C., il sig. Arcangelo Franzese, all’epoca dei fatti dirigente della A.S.D. Sporting Domicella -in concorso con il proprio presidente nonché con i tesserati indicati in epigrafe e ciascuno con le rispettive condotte- avrebbe incitato, accompagnandosi anche con il segno del braccio, sul punteggio di 6-0 in favore della ASD Felice Scandone, i calciatori della propria squadra a buttarsi a terra gridando loro “un altro gol che prendiamo, perdiamo il primato della miglio difesa del campionato”, al fine di 1) determinare il venir meno del numero minimo di calciatori previsto dal Regolamento del gioco del calcio per poter continuare una gara, con la conseguente sospensione della partita in oggetto; 2) evitare che sul punteggio di 6-0 in favore della ASD Felice Scandone, la compagine potesse subire altra rete che avrebbe loro precluso il primato della migliore difesa del campionato, con perdita del beneficio connesso.

Il Tribunale ha fissato la riunione per la discussione del deferimento ed ha assegnato termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Non risulta che le parti deferite abbiano fatto pervenire memorie difensive e documenti a discolpa, né sono comparse all’udienza dibattimentale dinanzi al Tribunale Federale Territoriale – CR Campania, fissata per il giorno12.02.2017 innanzi al dinanzi al Tribunale Federale Territoriale – CR Campania.

A giudizio del Tribunale Federale Territoriale, sussistono a carico dei deferiti i profili di responsabilità evidenziati dalla Procura federale. Il Tribunale Federale Territoriale - Campania con la decisione impugnata ha accolto il deferimento della Procura Federale Nota n. 5052/15 PF 16-17 MS/VDB DEL 11.11.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 79 del 23.02.2017) per le violazioni analiticamente riportate in epigrafe.

In data 24 febbraio 2017, la società A.S.D. Sporting Domicella ha proposto ricorso alla Corte Federale d’Appello, avverso la decisione pubblicata con dispositivo e motivazioni sul Com. Uff. n. 79 del 23.02.2017.

In particolare, il sig. Angelo Rainone, nella qualità di vice presidente della A.S.D. Sporting Domicella, ha impugnato la predetta decisione, formulando in via del tutto preliminare e assorbente, l’eccezione di intervenuta estinzione del procedimento, motivata con l’asserito decorso del termine di 90 giorni previsto dall’art. 34 bis C.G.S. per l’emissione della pronuncia di prima grado. Questo termine, secondo l’appellante, sarebbe abbondantemente decorso alla data (23.2.2017) della decisione oggi gravata. Segnatamenteritiene il reclamante- atteso che l’azione disciplinare si esercita con il deferimento, quest’ultimo, come si legge nella comunicazione dello stesso Tribunale Federale Territoriale, è stato disposto dalla Procura Federale in data 11.11.2016, per cui il procedimento di primo grado doveva concludersi (entro 90 giorni) il 9.2.2017. Viceversa, il Tribunale Federale ha pronunciato le proprie decisioni solo mediante la pubblicazione delle motivazioni, eseguita sul Comunicato Ufficiale n. 79 del 23.2.2017.

Con un secondo motivo di gravame la società reclamante lamenta l’insufficiente e contraddittoria motivazione, oltre che la violazione e falsa applicazione della normativa federale.

All’udienza fissata, per il giorno 12.4.2017 innanzi a questa Corte federale d’Appello, è comparso per la Procura Federale, l’avv. Maurizio Gentile; nessuno è comparso per parte appellante.

Il rappresentante della Procura Federale si è riportato ai propri atti e alle conclusioni ivi rassegnate, asserendo non provato che il deferimento fosse pervenuto a conoscenza della reclamante in data 11.11.2017.

La Corte, letto il ricorso in appello, esaminati gli atti ufficiali, ritiene che il ricorso meriti accoglimento per i seguenti motivi.

Il termine di 90 giorni previsto dall’art. 34 bis, comma 1, C.G.S. per la pronuncia della decisione di primo grado inizia a decorrere dalla data di esercizio dell’azione disciplinare, dalla data, cioè, in cui la Procura Federale deferisce con proprio formale atto al Tribunale Federale il soggetto incolpato (Com. Uff. n. 044/CFARiunione del 14.4.2015).

Dalla documentazione prodotta emerge che il deferimento della Procura Federale è stato disposto in data 11.11.2016 e che il Tribunale Federale Territoriale ha pronunciato le proprie decisioni solo mediante la pubblicazione delle motivazioni, eseguita sul Com. Uff. n. 79 del 23.2.2017, con conseguente violazione dell’art. 34 bis, comma 1, C.G.S. ai sensi del quale “il termine per la pronuncia della decisione di primo grado è di 90 giorni dalla data di esercizio dell’azione disciplinare”.

Per questi motivi, la C.F.A. accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società ASD Sporting Domicella di Domicella (AV) e dichiara estinto il procedimento.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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