F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 12/CFA del 19 Luglio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 084/CFA del 20 Dicembre 2016 (dispositivo) – RICORSO SIG. ROTA RICCARDO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS COMMA 1 E 3 C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 30 STATUTO FEDERALE – NOTA N. 10522/616 PF15- 16 AV/MF DELL’1.4.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 38 del 20.10.2016)

RICORSO SIG. ROTA RICCARDO AVVERSO LA SANZIONE  DELL’INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS COMMA 1 E 3

C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART. 30 STATUTO FEDERALE – NOTA N. 10522/616 PF15- 16 AV/MF DELL’1.4.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 38 del 20.10.2016)

Con ricorso tempestivamente comunicato in data 26.10.2016 il sig. Riccardo Rota ha gravato la decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale della Campania, di cui alla Delibera pubblicata in Com. Uff. n. 38 del 20.10.2016, che gli ha irrogato la sanzione dell’inibizione per mesi sei a seguito di deferimento della Procura Federale per violazione degli artt. 1 bis, comma 1, e 3 C.G.S. in relazione all’art. 30 Statuto Federale.

In via preliminare il ricorrente eccepisce l’intervenuta estinzione del procedimento disciplinare per mancato rispetto dei termini di cui all’art. 34 bis, C.G.S.

La fondatezza della sollevata eccezione esime il Collegio dall’esame del merito del  proposto ricorso.

Nella fattispecie, infatti, appare evidente come l’Organo di Giustizia Sportiva di primo grado sia incorso in una palese violazione del termine sancito dall’art. 34 bis, comma 1, C.G.S., sulla cui natura ed efficacia questa Corte si è già più volte pronunciata, anche a Sezioni Unite.

In particolare dagli atti del giudizio si evince la circostanza, pacifica, che il procedimento disciplinare di primo grado non si è affatto concluso entro la data del 5.7.2016, vale a dire entro 90 giorni dalla data di comunicazione del deferimento all’incolpato, avvenuta in data 6.4.2016, ma addirittura che la prima udienza avanti all’Organo territoriale si è svolta in data 28.7.2016, mentre la decisione gravata è stata pubblicata sul C.U. del 20.10.2016, senza che risulti anteriormente pubblicato alcun C.U. contenente il dispositivo della medesima.

Per questi motivi la C.F.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dal sig. Rota Riccardo, annulla la decisione impugnata e dichiara estinto il procedimento. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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