F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 12/CFA del 19 Luglio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 084/CFA del 20 Dicembre 2016 (dispositivo) – RICORSO SIG. COMPETIELLO ANGELO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DI MESI 8 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 61 COMMI 1 E 5 N.O.I.F., ALL’ART. 39 N.O.I.F. ED ALL’ART. 43 COMMI 1 E 6 N.O.I.F.– NOTA N. 2856/36 PF 16-17 AA/AC DEL 20.09.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania – Com. Uff. n. 40 del 27.10.2016)

RICORSO SIG. COMPETIELLO ANGELO AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE DI MESI 8 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1BIS COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 61 COMMI 1 E 5 N.O.I.F., ALL’ART. 39 N.O.I.F. ED ALL’ART. 43 COMMI 1 E 6 N.O.I.F.– NOTA N. 2856/36 PF 16-17 AA/AC DEL 20.09.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 40 del 27.10.2016)

Il reclamo, che fa seguito al giudizio avanti al Tribunale Federale Territoriale della Campania a seguito del deferimento del Procuratore Federale del 20.9.2016, è diretto in via preliminare e pregiudiziale alla declaratoria di inammissibilità e/o di improcedibilità del deferimento del 20.9.2016 per violazione del principio della res iudicata e del divieto del “ne bis in idem”. Nel merito, in via principale il reclamante chiede l’annullamento della sanzione dell’inibizione a lui inflitta; in subordine, la riduzione della sanzione inflittagli per la pretesa violazione dell’obbligo di tesseramento dei calciatori Carchia Mattia e Fischetti Simone in occasione della gara di campionato Nusco 75/S.S. Giuseppe Siconolfi del 16.12.2015. Deduce, infatti, il reclamante Competiello Angelo di essere stato il dirigente accompagnatore della squadra S.S. G. Siconolfi S. Angelo per la gara del 16.12.2015 nella quale erano stati utilizzati due calciatori non in regola con il tesseramento e che per la medesima imputazione era stato già sottoposto al vaglio disciplinare degli Organi di Giustizia  Sportiva  della  F.I.G.C.  con  il  conseguente  formarsi  del  relativo  giudicato  (delibera

F.I.G.C. - L.N.D. - C.P. Avellino n. 22 del 4.2.2016). Di conseguenza, essendo passata in giudicato la delibera del 4.2.2016 con la quale gli era stata inflitta per il medesimo fatto la sanzione dell’inibizione fino a tutto il 15.4.2016, il deferimento del 20.9.2016 era da considerarsi improcedibile e/o inammissibile. Quanto al merito, il reclamante assume di non avere nessuna responsabilità in ordine al mancato tesseramento dei due calciatori “trattandosi di un mero disguido nella elaborazione telematica delle relative pratiche, come tale riconducibile  nell’ambito scriminante dell’errore scusabile” con la conseguenza dell’annullamento della sanzione inflittagli dal Tribunale Federale Territoriale. In subordine, il reclamante deduceva la “eccessiva severità ed afflittività della punizione impugnata” e chiedeva una “inevitabile e sensibile riduzione della inibizione medesima”.

Osserva questa Corte Federale d’Appello che il reclamo, presentato tempestivamente, è completamente destituito di fondamento. In primo luogo, non sussiste la lamentata improcedibilità o inammissibilità del deferimento del Procuratore Federale del 20.9.2016. Infatti, dagli atti di causa risulta documentalmente che non vi è stata nessuna violazione del principio della “res iudicata” né la violazione del divieto del “ne bis in idem”. Infatti, l’inibizione inflitta al reclamante fino al 15.4.2016 dal Giudice Sportivo Territoriale - Comitato Provinciale di Avellino era una misura meramente cautelare, tanto è vero che il Giudice Sportivo ha rimesso gli atti alla Procura Federale per gli ulteriori provvedimenti disciplinari. Una decisione del genere non avrebbe avuto alcun senso se si fosse trattato di una decisione definitiva sui fatti avvenuti in occasione della gara del 16.12.2015 tra la Nusco 75 e la S.S. Giuseppe Siconolfi. La riprova della natura cautelare dell’inibizione fino al 15.4.2016 trova una conferma nella decisione del Giudice di primo grado il quale ha determinato in mesi otto la sanzione dell’inibizione tenuto conto proprio della sanzione già comminata all’odierno reclamante in sede cautelare. Infatti, se non vi fosse stata l’inibizione in sede cautelare, la sanzione da infliggersi al reclamante nel giudizio di primo grado sarebbe stata ben più elevata anche in considerazione della richiesta del Procuratore Federale dell’inibizione per la durata di anni uno e mesi sei. Nel merito, il reclamante non ha offerto alcuna prova che i calciatori fossero tesserati alla data della gara in questione; anzi, egli stesso ammette che il tesseramento non c’era in quanto non basta giustificarsi adducendo che il dirigente accompagnatore della squadra non può essere ritenuto responsabile della mancanza del tesseramento. Nel caso di specie la responsabilità del reclamante è “per tabulas in quanto lo stesso, sottoscrivendo la relativa distinta di gara, ha attestato implicitamente il regolare tesseramento dei due calciatori, che, invece, sono risultati trovarsi in posizione del tutto irregolare.

Poiché è pacifico che due calciatori Carchia Mattia e Fischetti Simone non erano tesserati al momento della gara del 16.12.2015, non vi sono valide ragioni giuridiche per accogliere, anche solo parzialmente, il reclamo del Sig. Competiello Angelo, con conseguente conferma integrale della decisione di primo grado.

Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal sig. Competiello Angelo. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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