F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione IV – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 023/CFA del 11 Agosto 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 098/CFA del 03 Febbraio 2017 (dispositivo) – RICORSO A.S.D. RONCIGLIONE UNITED PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA RONCIGLIONE/CAPRANICA CALCIO DEL 4.9.2016 (Delibera della Corte Sportiva D’Appello Territoriale c/o Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 90/CRL del 14.10.2016 – Com. Uff. n. 128/CRL del 4.11.2016)
RICORSO A.S.D. RONCIGLIONE UNITED PER REVOCAZIONE EX ART. 39 C.G.S. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA RONCIGLIONE/CAPRANICA CALCIO DEL 4.9.2016 (Delibera della Corte Sportiva D’Appello Territoriale c/o Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 90/CRL del 14.10.2016 – Com. Uff. n. 128/CRL del 4.11.2016)
La società “ASD Ronciglione United” ha proposto ricorso, ai sensi dell'art. 39 C.G.S., per la revocazione della decisione della Corte Sportiva d'Appello Territoriale CR Lazio del 13.10.2016 (Com. Uff. n. 90 del 14.10.2016 e n. 128 del 4.11.2016).
La richiesta è stata avanzata sulla base della decisione assunta dal Tribunale Federale Nazionale- Sezione Tesseramenti nella riunione del 3 novembre 2016 (Com. Uff. n. 11/TFN del 16.11.2016), in merito alla validità del tesseramento del calciatore Vittorini Manuel con la società “GSD Capranica Calcio”.
Il Tribunale Federale Nazionale-Sezione Tesseramenti era stato chiamato a giudicare, sulla validità del tesseramento, dalla società A.S.D. Ronciglione UTD, che, aveva adito tale organo giudicante richiedendo di dichiarare nullo il tesseramento del calciatore Vittorini Manuel con la società "GSD Capranica Calcio”, per violazione dell'art. 95, comma 5, NOIF.
La vicenda processuale nasceva dalla contestata validità del tesseramento in oggetto, rilevante ai fini del risultato sportivo della gara ASD Ronciglione United/GSD Capranica Calcio, disputatasi il 4.9.2016.
A fronte delle pronunce del Giudice sportivo e della Corte Sportiva regionale, che avevano considerato valido il risultato acquisito sul campo sulla base della validità del tesseramento del Vittorini con la società “GSD Capranica Calcio”, la società “A.S.D. Ronciglione UTD” adiva il Tribunale Federale Nazionale Sezione Tesseramenti, lamentando la violazione dell'art. 95, comma 5, Noif, in quanto il modulo di tesseramento non sarebbe stato depositato nei termini previsti.
Il Tribunale Federale Nazionale-Sezione Tesseramenti, ritenuta provata documentalmente la circostanza della violazione dell'art. 95, comma 5, NOIF e sul presupposto della perentorietà del termine in esso previsto, aveva dichiarato nullo il tesseramento del calciatore Vittorini Manuel con la società G.S.D. Capranica Calcio, con la conseguente permanente validità del vincolo con la società ASD Ronciglione United.
A seguito della suddetta decisione, la società A.S.D. Ronciglione UTD, ritenuta non appellata e, pertanto, definitiva la decisione stessa, ha proposto ricorso per la revocazione della decisione della Corte Sportiva d'Appello Territoriale CR Lazio del 13.10.2016 (Com. Uff. n. 90 del 14.10.2016 e n. 128 del 4.11.2016), che aveva confermato il risultato acquisito sul campo, sulla base della validità del tesseramento del calciatore in favore della società G.S.D. Capranica Calcio.
La società ricorrente sostiene che la sentenza del Tribunale Federale Nazionale-Sezione Tesseramenti, costituirebbe, ai sensi dell'art. 39, comma 1, C.G.S. un fatto nuovo, la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pronuncia e chiede, inoltre, l'applicazione del secondo comma dello stesso articolo, per l'asserita impossibilità di contrasto di giudicati all'interno dell'Ordinamento Sportivo, dettato però in tema di revisione.
All'udienza del 3.2.2016 la società ricorrente ha insistito nella domanda e nella richiesta: in via principale
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- di annullare la decisione ed il procedimento innanzi alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale
C.R. Lazio di cui ai CC.UU. n. 90 del 14.10.2016 e n. 128 del 4.11.2016;
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- di dichiarare la perdita della gara in oggetto per la società G.S.D. Capranica Calcio per 0-3, in virtù della posizione irregolare del calciatore Vittorini Manuel;
in via subordinata
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- di rinviare alla Corte Sportiva d'Appello Territoriale C.R. Lazio per la valutazione del fatto nuovo prospettato.
La Corte Federale d'Appello, esaminato il ricorso ritiene che nel caso di specie difettino i presupposti processuali per la presentazione del ricorso stesso.
Infatti, la decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Tesseramenti, che si suppone quale fatto nuovo che, secondo la tesi della società ricorrente, giustificherebbe la revocazione, al momento della presentazione del ricorso per revocazione non era ancora definitiva, in quanto suscettibile di impugnazione, e quindi a quella data non poteva rappresentare alcun fatto nuovo, né porsi in contrasto con un precedente giudicato.
La decisione stessa, peraltro, è stata successivamente impugnata dalla società G.S.D. Capranica Calcio.
Per questi motivi la C.F.A., dichiara inammissibile il ricorso per revocazione ex art. 39 C.G.S. come sopra proposto dalla società A.S.D. Ronciglione United di Ronciglione (Viterbo).
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
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