F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 008/CFA del 04 Luglio 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 134/CFA del 24 Maggio 2017 (dispositivo) – RICORSO DELLA SIG.RA REGINA DANIELA WAINSTEIN (ALL’EPOCA DEI FATTI CONSIGLIERE E LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE SOCIETÀ U.S. LATINA CALCIO S.R.L.) AVVERSO LA SANZIONE: 1. INIBIZIONE PER MESI 6; INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 E ART. 10 COMMA 3 C.G.S., IN RELAZIONE AL COM. UFF. 97/A DEL 13.12.2016 – NOTE N. 11039/972 PF 16- 17 GP/GC/AC DEL 7.4.2017, N. 11038/973 PF 16-17 GP/GC/AC DEL 7.4.2017, N. 11037/971 PF16-17 GP/GC/CC DEL 7.4.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 80 del 3.5.2017) RICORSO DELLA SOCIETA’ US LATINA CALCIO SRL AVVERSO LA SANZIONE: 2. PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA DI PUNTI 5; INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1 E ART. 10 COMMA 3 C.G.S., IN RELAZIONE AL COM. UFF. 97/A DEL 13.12.2016, NONCHÉ DELLA RECIDIVA PREVISTA DALL’ART. 21, COMMA 1 C.G.S. – NOTE N. 11039/972 PF 16-17 GP/GC/AC DEL 7.4.2017, N. 11038/973 PF 16-17 GP/GC/AC DEL 7.4.2017, N. 11037/971 PF16-17 GP/GC/CC DEL 7.4.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 80 del 3.5.2017) RICORSO SIG. BENEDETTO MANCINI (ALL’EPOCA DEI FATTI CONSIGLIERE E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ U.S. LATINA CALCIO S.R.L.) AVVERSO LA SANZIONE: 3. INIBIZIONE PER MESI 11; INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 E ART. 10 COMMA 3 C.G.S., IN RELAZIONE AL COM. UFF. 97/A DEL 13.12.2016 – NOTE N. 11039/972 PF 16- 17 GP/GC/AC DEL 7.4.2017, N. 11038/973 PF 16-17 GP/GC/AC DEL 7.4.2017, N. 11037/971 PF16-17 GP/GC/CC DEL 7.4.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 80 del 3.5.2017)

RICORSO DELLA SIG.RA REGINA DANIELA WAINSTEIN (ALL’EPOCA DEI FATTI CONSIGLIERE E LEGALE RAPPRESENTANTE PRO-TEMPORE SOCIETÀ U.S. LATINA CALCIO S.R.L.)

AVVERSO LA SANZIONE:

  1. INIBIZIONE PER MESI 6;

INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 E ART. 10 COMMA 3 C.G.S., IN RELAZIONE AL COM. UFF. 97/A DEL 13.12.2016 – NOTE N. 11039/972 PF 16- 17 GP/GC/AC DEL 7.4.2017, N. 11038/973 PF 16-17 GP/GC/AC DEL 7.4.2017, N. 11037/971

PF16-17 GP/GC/CC DEL 7.4.2017 (Delibera del Tribunale Federale NazionaleSezione Disciplinare - Com. Uff. n. 80 del 3.5.2017)

RICORSO DELLA SOCIETA’ US LATINA CALCIO SRL AVVERSO LA SANZIONE:

  1. PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA DI PUNTI 5;

INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1 E ART. 10 COMMA 3 C.G.S., IN RELAZIONE AL COM. UFF. 97/A DEL 13.12.2016, NONCHÉ DELLA RECIDIVA PREVISTA DALL’ART. 21, COMMA 1 C.G.S.NOTE N. 11039/972 PF 16-17 GP/GC/AC DEL  7.4.2017,  N.  11038/973  PF  16-17  GP/GC/AC  DEL  7.4.2017,  N.  11037/971  PF16-17

GP/GC/CC DEL 7.4.2017 (Delibera del Tribunale Federale NazionaleSezione Disciplinare - Com. Uff. n. 80 del 3.5.2017)

RICORSO SIG. BENEDETTO MANCINI (ALL’EPOCA DEI FATTI CONSIGLIERE E LEGALE RAPPRESENTANTE P.T. DELLA SOCIETÀ U.S. LATINA CALCIO S.R.L.) AVVERSO LA SANZIONE:

  1. INIBIZIONE PER MESI 11;

INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 E ART. 10 COMMA 3 C.G.S., IN RELAZIONE AL COM. UFF. 97/A DEL 13.12.2016 – NOTE N. 11039/972 PF 16- 17 GP/GC/AC DEL 7.4.2017, N. 11038/973 PF 16-17 GP/GC/AC DEL 7.4.2017, N. 11037/971

PF16-17 GP/GC/CC DEL 7.4.2017 (Delibera del Tribunale Federale NazionaleSezione Disciplinare - Com. Uff. n. 80 del 3.5.2017)

Con reclamo in data 8.5.2017, la sig.ra Regina Daniela Wainstein ha impugnato la decisione del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare di cui al Com. Uff. n. 80/TFN del 3.5.2017, chiedendone la riforma, con conseguente annullamento della sanzione della inibizione di mesi 6 con essa inflitta alla stessa reclamante.

Con reclamo in data 16.5.2017, anche il sig. Benedetto Mancini ha impugnato la medesima decisione del TFNSezione Disciplinare, chiedendo anche egli l’annullamento di quest’ultima e della sanzione della inibizione di mesi 11 con essa irrogata.

Da ultimo, anche il Fallimento U.S. Latina Calcio S.r.l., con ricorso in appello dello stesso 16.5.2017, ha gravato dinanzi a questa Corte la citata decisione di primo grado, chiedendone l’annullamento in una con la sanzione della penalizzazione di 5 punti in classifica da scontarsi nella Stagione Sportiva in corso Campionato Nazionale di Serie B, oltre che dell’ammenda di € 1.500,00 per recidiva.

Con la impugnata decisione, il TFN ha accolto i deferimenti della Procura Federale:

    • nei confronti del sig. Benedetto Mancini, nella qualità di amministratore unico e legale rappresentante della US Latina Calcio S.r.l., per violazione degli art. 1bis, comma 1, e art. 10, comma 3, C.G.S., nonché della stessa US Latina calcio S.r.l. per responsabilità diretta di cui all’art. 4 comma 1 C.G.S., in relazione: i) all’art. 85 lett. b) paragrafo VII NOIF, per il mancato versamento (segnalato dalla COVISOC in data 8.3.2017) da parte della citata Società entro il 16.2.2016 delle ritenute IRPEF e dei contributi INPS relativi agli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di novembre e dicembre 2016; ii) all’art. 85 lett. B paragrafo VI NOIF, per il mancato versamento (segnalato dalla COVISOC in data 8 marzo 2017) da parte della citata Società entro il 16.2.2016 degli emolumenti dovuti ai tesserati per le mensilità di novembre e dicembre 2016;
    • nei confronti del sig. Benedetto Mancini e della sig.ra Regina Daniela Wainstein, nella qualità di amministratori e legali rappresentanti della US Latina Calcio S.r.l., per violazione degli art. 1bis, comma 1, e art. 10, comma 3, C.G.S., nonché della stessa US Latina Calcio S.r.l. per responsabilità diretta di cui all’art. 4 comma 1 C.G.S., in relazione al mancato adempimento da parte della citata Società dell’onere previsto dal Com. Uff. n. 97/A del 13.12.2016 di depositare entro il 31.1.2017 una nuova garanzia dell’importo di500.000,00 in sostituzione di quella non più efficace prestata dalla Gable Insurance AG depositata in sede di rilascio della Licenza Nazionale 2016/2017, essendosi avvalsa della garanzia di € 300.000,00 certificata dalla LNP Serie B.

I tre reclami, siccome afferenti alla medesima decisione, vanno preliminarmente riuniti.

  • Con riferimento al reclamo della sig.ra Wainstein, va respinta l’eccezione preliminare di improcedibilità del deferimento per genericità ed indeterminatezza della incolpazione, essendo quest’ultima, al contrario di quanto assume la reclamante, chiara e sufficientemente precisa, nella sua sinteticità, in ordine alla indicazione delle condotte illecite attribuite alla sig.ra Wainstein. Quest’ultima, del resto, ha ben potuto esercitare in modo compiuto, sia nel primo che nel secondo grado di giudizio, il suo diritto di difesa, con il che va escluso anche ogni ipotizzato vulnus al diritto ad un giusto processo sportivo.

Nel merito, il reclamo è fondato e va accolto, atteso che la decisione impugnata è effettivamente erronea laddove, in accoglimento del deferimento della Procura Federale, afferma la responsabilità della sig.ra Wainstein sul presupposto della titolarità in capo alla stessa di poteri di legale rappresentanza della US Latina Calcio S.r.l., ai sensi dell’art. 15 dello Statuto sociale ed in ragione dell’assenza di alcuna limitazione dei poteri dei consiglieri di amministrazione in sede di rispettiva nomina.

Ad avviso di questa Corte, in realtà, dagli atti del giudizio non è dato rilevare, quanto meno in termini  univoci  e  certi,  come  è  necessario,  che  alla  sig.ra  Wainstein,  nominata  consigliere  di amministrazione della U.S. Latina Calcio S.r.l. in data 27.12.2016, siano stati attribuiti anche quei poteri di rappresentanza legale della citata Società che il deferimento della Procura Federale, prima, e la decisione impugnata, poi, assumono invece sussistenti nel caso di specie.

L’art. 15 dello Statuto sociale, infatti, non appare risolutivo ai fini che qui interessano, dal momento che, pur contenendo previsioni relative alla (generica) rappresentanza della società secondo cui, in caso di nomina del consiglio di amministrazione, essa spetterà a tutti i componenti in via disgiuntiva tra di loro, è disposizione che concerne più propriamente l’organo amministrativo della Società ed in particolare le diverse forme in cui può articolarsi la sua composizione, i poteri gestori ad esse attribuiti, la durata del mandato ed i requisiti di nomina dei consiglieri, rivenendosi nello Statuto della U.S. Latina Calcio S.r.l. altra e specifica disposizione – ossia l’art. 18 – esclusivamente riferita alla rappresentanza della società davanti ai terzi ed in giudizio, ai sensi della quale detta rappresentanza (legale) spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed anche, per quanto qui interessa, ai consiglieri, ma solo “nei limiti dei poteri loro conferiti nell’atto di nomina”.

Quando anche, pertanto, tra l’art. 15 dello Statuto sociale invocato dalla Procura Federale e ritenuto applicabile alla fattispecie dalla decisione impugnata e l’art. 18 richiamato dalla reclamante, e sopra ricordato, fosse ravvisabile una antinomia normativa, essa, ad avviso di questo Giudice, in ossequio al principio lex specialis derogat generali”, va comunque  risolta privilegiando la disposizione statutaria che ha quale unico e specifico oggetto la rappresentanza legale della società e quindi applicando l’art. 18 piuttosto che l’art. 15 dello Statuto della U.S. Latina Calcio S.r.l., con la conseguenza che, non essendo stato attribuito in sede di nomina, come risulta dal verbale assembleare del 27.12.2016, alcun potere di rappresentanza della Società alla sig.ra Wainstein, la stessa è stata consigliere di amministrazione ma non  anche  legale rappresentante della US Latina.

Ad una tale conclusione conducono altresì – e la circostanza appare a questa Corte risolutiva ai fini della fondatezza del reclamo – il Foglio di Censimento Anno Sportivo 2016/2017, allegato agli atti del giudizio, nel quale la sig.ra Regina Daniela Wainstein è indicata nel solo riquadro relativo alla identificazione dei membri del Consiglio di Amministrazione della Società, firmato peraltro dalla stessa sig.ra Wainstein ai fini della accettazione della clausola compromissoria, ma non anche nell’ulteriore riquadro dedicato invece alla identificazione degli amministratori, collaboratori ed in generale dei soggetti aventi il potere di rappresentare ed impegnare validamente la società”, nel quale risulta il solo nominativo del sig. Angelo Ferullo, Presidente della Società, che detta indicazione ha ratificato mediante specifica sottoscrizione.

Nello stesso senso depone anche la Visura ordinaria della CCIAA di Latina, depositata agli atti del giudizio dalla reclamante, nella quale la sig.ra Wainstein risulta mero “Consigliere”, figurando invece quale (unico) Rappresentante dell’impresa” il sig. Angelo Ferullo sia nella Sezione “Dati anagrafici”, sia in quella specificamente riguardante gli Amministratori della Società.

Ne consegue che, difettando in capo alla sig.ra Wainstein il potere di rappresentanza legale della US Latina Calcio S.r.l., la stessa, in riforma della decisione impugnata, va prosciolta dall’addebito contestato con l’atto di deferimento che detto potere di rappresentanza ha invece dato erroneamente per presupposto.

  • Per le stesse ragioni sopra esposte, va altresì accolto il reclamo del sig. Benedetto Mancini, che reca doglianza analoga a quella appena esaminata e proposta dalla sig.ra Wainstein, non essendo anche egli mai stato nominato rappresentante legale della U.S. Latina Calcio S.r.l. dall’assemblea dei soci del 27.12.2016. In riforma della decisione impugnata, il sig. Mancini va dunque ugualmente prosciolto dagli addebiti contestati con l’atto di deferimento, atteso che quest’ultimo è fondato sul presupposto della attribuzione allo stesso sig. Mancini di inesistenti poteri di rappresentanza della Società.
  • In ragione dei proscioglimenti che precedono, va, infine, parzialmente accolto anche il reclamo del Fallimento U.S. Latina Calcio S.r.l., ritenendo questa Corte congruo conseguentemente ridurre a n. 2 punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella Stagione Sportiva 2016/2017 la sanzione inflitta dalla decisione impugnata, ferma l’ammenda di € 1.500,00. Per questi motivi la C.F.A. riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 2, 3 e 4 così dispone:
  • Accoglie il ricorso come sopra proposto dalla sig.ra Regina Daniela Wainstein e annulla la sanzione inflitta. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
  • Accoglie in parte il ricorso come sopra proposto dalla società US Latina Calcio Srl di Latina (LT), riduce la sanzione della penalizzazione a punti 2 in classifica e conferma la sanzione dell’ammenda di € 1.500,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
  • Accoglie il ricorso come sopra proposto dal sig. Benedetto Mancini e annulla la sanzione inflitta. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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