F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 024/CFA del 11 Agosto 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 109/CFA del 22 Febbraio 2017 (dispositivo) – RICORSO SIG. JOSEPH TACOPINA AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER GIORNI 20 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 5377/198 PF16-17 GP/GT/MG DEL 18.11.2016 (DELIBERA DEL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE DISCIPLINARE – COM. UFF. N. 51 DEL 3.2.2017) RICORSO VENEZIA FC SRL AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 8.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 5377/198 PF16-17 GP/GT/MG DEL 18.11.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 51 del 3.2.2017)

RICORSO SIG. JOSEPH TACOPINA AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER GIORNI 20 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 1BIS, COMMA 1 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE

– NOTA N. 5377/198 PF16-17 GP/GT/MG DEL 18.11.2016 (DELIBERA DEL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE - SEZIONE DISCIPLINARE - COM. UFF. N. 51 DEL 3.2.2017)

RICORSO VENEZIA FC SRL AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI8.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DI CUI ALL’ART. 4, COMMA 1 C.G.S., SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALENOTA N. 5377/198 PF16-17 GP/GT/MG DEL 18.11.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 51 del 3.2.2017)

Con ricorsi tempestivamente comunicati il sig. Joseph Tacopina e la società Venezia FC S.r.l hanno gravato la decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare, di cui alla Delibera pubblicata in Com. Uff. n. 51 del 3.2.2017, che ha loro irrogato, rispettivamente, la sanzione dell’inibizione per giorni 20 e dell’ammenda di € 8.000,00 a seguito di deferimento della Procura Federale, il primo per violazione dell’art. 1 bis, comma 1, C.G.S. e la seconda, in relazione ai fatti commessi dal proprio legale rappresentante, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1, C.G.S..

Secondo la gravata sentenza il sig. Tacopina, Presidente del Venezia FC S.r.l., avrebbe violato l'art. 1 bis, comma 1, C.G.S. per avere proferito, in occasione della cerimonia di presentazione della Prima Squadra, in data 29.8.2016 le seguenti, testuali parole: We kick their ass, ok?” e “We’ll kick Padova’s ass, I promise che letteralmente tradotte in lingua italiana significano li prenderemo a calci in c.., ok? e “Prenderemo a calci in c… Padova/Padovani. Lo prometto”.

Tali frasi, che hanno trovato ampia eco nella stampa locale, avrebbero suscitato sconcerto generale negli ambienti non solo sportivi padovani, tanto che il Sindaco di Padova aveva preteso scuse ufficiali, puntualmente arrivate dal Sindaco di Venezia, che peraltro non ha mancato di stigmatizzare le parole del Presidente Tacopina.

Tali condotta del Presidente del Venezia FC S.r.l., sempre secondo l’impugnata decisione, sarebbe idonee e sufficiente a configurare la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, di cui all’art. 1 bis, comma 1, C.G.S., conseguentemente dovendosi affermare la responsabilità anche del sodalizio da lui presieduto ex art. 4, comma 1, C.G.S..

Nei propri ricorsi entrambi gli appellanti, Presidente e società, rilevano, in sintesi, come nelle frasi proferite dal sig. Tacopina non vi fosse alcuna volontà offensiva nei confronti della città di Padova, della sua squadra e della sua tifoseria, considerando soprattutto che l’espressione utilizzata dal Presidente è di uso comune nel gergo sportivo statunitense.

Gli appelli proposti vanno riuniti per evidente connessione oggettiva e meritano entrambi accoglimento.

L’ampia e composita documentazione prodotta dai ricorrenti a sostegno della propria tesi e costituita da numerosi articoli di stampa statunitense, afferente a diverse discipline sportive, dimostra, infatti, come le espressioni utilizzate dal Presidente Tacopina siano di utilizzo assolutamente comune e frequente nell’ambiente sportivo degli U.S.A., non solo a livello gergale o di spogliatoio, ma anche nel linguaggio comune e addirittura giornalistico.

In considerazione di ciò, è del tutto palese che nel sig. Tacopina - che ha pronunciato le frasi incriminate in lingua Inglese, quindi utilizzando il loro naturale carico semantico - non vi fosse alcun intento offensivo, né alcuna consapevolezza della potenzialità denigratoria delle stesse.

Appare innegabile, d’altro canto, che le espressioni utilizzate, anche dal punto di vista oggettivo

- e quindi anche volendo prescindere dalla mancanza dell’elemento soggettivo della condotta – non possano essere considerate offensive, trattandosi di frasi chiaramente finalizzate ad incoraggiare la propria squadra affinché prevalga sul campo degli avversari nell’ambito di un normale e regolare confronto competitivo.

Per questi motivi la C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi n. 6 e 7 come sopra proposti dal sig. Joseph Tacopina e dalla società Venezia FC srl di Venezia li accoglie e annulla le sanzioni inflitte.

Dispone restituirsi le tasse reclamo.

RICHIESTA DI   RIABILITAZIONE            DEL    SIG.     MILCO    PETRIOLI   AI    SENSI DELL’ART. 26 C.G.S.

 

Con istanza in data 31.1.2017, il signor Milco Petrioli, premesso che:

  1. con Com. Uff. n. 68 del 22.5.2012, il Commissione Disciplinare Territoriale Regionale Toscana aveva disposto nei suoi confronti la sanzione dell’inibizione per mesi 18, conseguente all’accertata violazione dei doveri di correttezza e trasparenza consistente nella falsa attestazione dell’attività arbitrale svolta, finalizzata ad aggirare il sistema informatico all’epoca utilizzato che non consentiva all’arbitro che avesse diretto più gare nella medesima giornata di ottenere più di un rimborso:
  2. con Com. Uff. n. 9 del 10.9.2012 la Commissione Disciplina Nazionale aveva confermato la decisione del Comitato Regionale Toscana;
  3. il periodo di inibizione è scaduto il 22.11.2013;

chiedeva di essere riabilitato ai sensi dell’art. 26, commi 3 e 4 C.G.S.

Nel corso della riunione, il rappresentante della Procura chiedeva respingersi l’istanza de qua in considerazione sia dell’assenza di prova della presumibile impossibilità di reiterare il fatto sia della circostanza che l’istante avesse ricavato vantaggio economico dall’illecito commesso.

L’istanza merita accoglimento.

Ai sensi dell’art. 26, commi 3 e 4 C.G.S., il soggetto che sia stato inibito o squalificato per un periodo complessivamente superiore ad un anno, può chiedere, trascorsi tre anni dal termine del periodo di inibizione o squalifica, di essere riabilitato purché:

  1. non abbia tratto vantaggio economico diretto o indiretto dalla condotta sanzionata;

b) che abbia successivamente avuto una condotta irreprensibile;

c) che sia presumibile che non possa reiterare la medesima condotta.

Nel caso di specie, il presupposto di cui alla lettera b) è documentato e non contestato dal rappresentante della Procura.

Con riferimento alla circostanza di cui alla lettera c), deve evidenziarsi come l’AIA abbia modificato la disposizione che vietava a ciascun associato di arbitrare più gare nel medesimo giorno, facendo così venir meno la possibilità che la violazione all’epoca contestata possa essere reiterata.

Per quanto attiene al presupposto sub a), occorre evidenziare che, nel caso di specie, l’istante ha posto in essere una condotta finalizzata non già ad un’indebita locupletazione bensì una falsificazione dei dati da inserire nel sistema informatico così da ottenere rimborsi (non dovuti ma) corrispondenti al numero di gare effettivamente arbitrate.

Pertanto, ferma restando la gravità della falsificazione posta in essere, dalla stessa non è conseguito un indebito arricchimento ostativo all’accoglimento dell’istanza di riabilitazione.

Per questi motivi la C.F.A., in accoglimento della richiesta come sopra proposta dal sig.

Milco Petrioli concede la riabilitazione.

RICHIESTA DI RIABILITAZIONE DEL SIG. ANTONINO MALLAMACI AI SENSI DELL’ART. 26 C.G.S.

 

Con istanza in data 6.2.2017, il signor Antonino Mallamaci, premesso che:

  1. con Com. Uff. n. 18 del 6.12.2007, la Commissione Disciplinare Nazionale aveva disposto nei suoi confronti la sanzione dell’inibizione per un anno, conseguente all’accertata violazione del disposto dell’art. 8, comma 4, C.G.S., consistita nell’aver formato un documento falso (fidejussione bancaria), al fine di conseguire l’iscrizione dell’A.S. Reggio calcio a 5 al relativo campionato;
  2. erano trascorsi tre anni dal termine di scadenza del periodo di inibizione;
  3. aveva nel frattempo avuto una condotta irreprensibile e, pur continuando ad assumere cariche sociali presso società sportive iscritte alla F.I.G.C., non aveva più commesso violazione alcuna delle relative norme;

chiedeva di essere riabilitato ai sensi dell’art. 26, commi 3 e 4, C.G.S.

Nel corso della riunione, il rappresentante della Procura chiedeva  respingersi  l’istanza, atteso che l’art. 26 citato prevede la possibilità di riabilitare solo chi sia stato colpito da sanzione di inibizione di durata complessivamente superiore ad un anno.

Il rappresentante del ricorrente produceva copia di due provvedimenti disciplinari emessi a carico del medesimo (in data 14 febbraio e 4 aprile 2007) e comportanti sanzioni per complessivi giorni 21.

La Procura non si opponeva. L’istanza merita accoglimento.

Ai sensi dell’art. 26, commi 3 e 4, C.G.S., il soggetto che sia stato inibito o squalificato per un periodo complessivamente superiore ad un anno, può chiedere, trascorsi tre anni dal termine del periodo di inibizione o squalifica, di essere riabilitato purché:

a) non abbia tratto vantaggio economico diretto o indiretto dalla condotta sanzionata;

b) abbia successivamente avuto una condotta irreprensibile;

c) sia presumibile che non possa reiterare la medesima condotta.

Nel caso di specie, tutti i richiesti presupposti paiono sussistere, sia perché, successivamente allo scadere del periodo di inibizione, il ricorrente non ha posto in essere comportamenti illeciti, sia perché non ha tratto vantaggi economici dall’illecito che ha originato la sanzione, sia, infine, perché ne risulta la successiva condotta irreprensibile.

Con riferimento, infine, all’eccezione sollevata dalla Procura, occorre ritenere che l’originaria istanza di riabilitazione sia stata integrata con riferimento ai due ulteriori provvedimenti di inibizione prodotti in udienza.

Conseguentemente, si deve valutare complessivamente il periodo di inibizione in relazione al quale il ricorrente propone istanza di riabilitazione; poiché tale periodo è, seppure per pochi giorni, superiore all’anno, la domanda deve ritenersi ammissibile e conforme ai presupposti di cui all’art. 26 citato.

Per questi motivi la C.F.A., in accoglimento della richiesta come sopra proposta dal sig.

Antonino Mallamaci concede la riabilitazione.

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