F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 37/CFA del 01 Settembre 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 015/CFA del 20 Luglio 2017 (dispositivo) – RICORSO DEL SIG. AGUS MAURO (ALL’EPOCA DEI FATTI ACCOMPAGNATORE UFFICIALE DELLA SOCIETÀ POLISPORTIVA SEULO 2010) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 1 INFLITTA AL RECLAMANTE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMI 6 E 9 C.G.S., NONCHÉ DELL’ART. 61, COMMA 1 DELLE NOIF – NOTA N. 7391/268 PF16-17 MS/MB/VDB DEL 17.1.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Sardegna – Com. Uff. n. 51 del 13.4.2017)
RICORSO DEL SIG. AGUS MAURO (ALL’EPOCA DEI FATTI ACCOMPAGNATORE UFFICIALE DELLA SOCIETÀ POLISPORTIVA SEULO 2010) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI 1 INFLITTA AL RECLAMANTE, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMI 6 E 9 C.G.S., NONCHÉ DELL’ART. 61, COMMA 1 DELLE NOIF – NOTA N. 7391/268 PF16-17 MS/MB/VDB DEL 17.1.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 51 del 13.4.2017)
Con ricorso in data 12.6.2017, il sig. Mauro Agus ha impugnato la decisione del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Sardegna, pubblicata sul Com. Uff. n. 51 del 13.4.017, con la quale, in accoglimento del deferimento del Procuratore Federale prot. n. 7391/268 pfi 16-17 MS/MB/vdb del 17.1.2017, il sig. Agus è stato sanzionato con l’inibizione per anni 1, per la accertata violazione: i) degli artt. 1 bis, comma 1 e 10, commi 6 e 9 C.G.S., nonché dell’art. 61, comma 1 delle NOIF, per aver consentito, nella qualità di dirigente accompagnatore ufficiale della Seulo 2010, al sig. Andrea Casu, calciatore all’epoca dei fatti tesserato per la Polisportiva Isili, di prendere parte alla gara Seulo 2010 – Senorbi del 7 maggio 2016, valida per il Campionato Juniores provinciale, al posto del calciatore Fabian Francesco Ghiani, tesserato per la Seulo 2010, ma impossibilitato a partecipare alla predetta gara in quanto infortunato; ii) dell’art. 1 bis, comma 3, CGS, per non essersi presentato all’audizione disposta dal Collaboratore della Procura Federale per il giorno 21.10.2016, senza addurre alcun legittimo impedimento.
A sostegno dell’odierno ricorso, il sig. Agus adduce di non aver mai ricevuto l’avviso di convocazione del Collaboratore della Procura Federale per l’audizione del giorno 21 ottobre 2016, eccependo conseguentemente la nullità del giudizio di primo grado, nonché l’annullabilità della decisione impugnata per la violazione delle norme sul contraddittorio, non avendo il Giudice di prime cure considerato minimamente le deduzioni difensive rassegnate dall’Agus in data 9.3.2017 e con le quali, ad avviso del ricorrente, egli avrebbe dimostrato la propria totale estraneità ai fatti contestati.
In particolare e nel merito, il ricorrente si duole del fatto che egli non sarebbe stato presente alla partita Seulo 2010 – Senorbi del 7.5.2016 in quanto impegnato a Cagliari nello stesso orario di celebrazione della gara e della conseguente falsità di quanto dichiarato dall’arbitro al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Sardegna in merito al colloquio avuto a fine gara con lo stesso sig. Agus, per tale evidentemente essendosi qualificato altro soggetto. Come meglio si evince dalle deduzioni di cui alla memoria in data 9.3.2017, il sig. Agus sostiene di essere in possesso di documenti che attestano la circostanza della sua presenza presso gli studi di “Radiolina” e della sua partecipazione alla trasmissione “L’isola nel pallone” condotta dal sig. Matteo Vercelli nello stesso giorno e orario di disputa della gara qui in esame. Le firme del sig. Agus risultanti dagli atti ufficiali della gara Seulo 2010 – Senorbi del 7 maggio 2016 sarebbero state dunque non autentiche ed apposte inautorizzatamente da soggetto ignoto.
Alla riunione del 20.7.2017 dinanzi a questa Corte è intervenuta la sola Procura Federale, la quale ha confermato la circostanza della cessazione dalla carica di dirigente della Polisportiva Seulo 2010 in data 30.6.2016, addotta dal ricorrente nella nota in data 18.7.2017, nella quale egli si duole altresì della erroneità di tutte le notifiche effettuate dalla Procura Federale presso la sede di tale Società e della conseguente grave violazione del contraddittorio.
Il ricorso merita accoglimento solo con riferimento alla doglianza relativa alla mancata ricezione dell’avviso di convocazione per l’audizione del giorno 21.10.2016 dinanzi alla Procura Federale. In effetti, risulta dagli atti del procedimento che detta convocazione è stata effettuata in data 14.10.2016 a mezzo di semplice e-mail da parte del Collaboratore della Procura Federale, presso l’indirizzo di posta elettronica della Polisportiva Seulo 2010. Non v’è prova alcuna della ricezione di detta e-mail da parte di quest’ultima Società e la circostanza, unita a quella della cessazione dalla carica di dirigente della Polisportiva Seulo 2010, avvenuta in data 30.6.2016, non consente di addebitare al sig. Agus la responsabilità ascrittagli di non essersi consapevolmente presentato all’audizione disposta dal Collaboratore della Procura Federale per il giorno 21.10.2016 senza aver addotto alcun legittimo impedimento.
La decisione impugnata merita invece di essere confermata laddove ravvisa e sanziona la responsabilità in capo al ricorrente per il primo e più grave addebito contestato dalla Procura Federale.
Preliminarmente, si osserva che nessun vulnus al principio del contraddittorio del quale il ricorrente si duole, peraltro solo in grado di appello e per di più solo nelle inammissibili e tardive note del 18.7.2017, può essere in realtà ravvisato nel procedimento di primo grado, atteso che il ricorrente ha ivi svolto compiutamente le proprie difese in merito agli addebiti mossi, così come ampio diritto di difesa egli ha avuto occasione di esercitare nel presente grado di giudizio. In ossequio al principio di raggiungimento dello scopo, pertanto, le comunicazioni della Procura Federale presso l’indirizzo della ultima Società di appartenenza del sig. Agus non possono che essere considerate validamente effettuate, alla luce delle difese spiegate in giudizio dal ricorrente.
Nel merito, gli atti ufficiali della gara Seulo 2010 – Senorbi del 7.5.2016 attestano la presenza dl sig. Agus alla partita in questione e, quindi, alla luce delle dichiarazioni ivi rese dallo stesso ricorrente, anche la sua fattiva partecipazione all’esecuzione dell’illecito contestato dalla Procura e ravvisato dal primo Giudice. Detti atti non risultano contestati formalmente nei modi e termini di legge, neppure per quanto concerne la apocrifia delle firme attribuite al ricorrente. Essi costituiscono dunque prove decisive a suo carico. Per converso, il sig. Agus non ha provato in alcun modo di aver invece effettivamente preso parte alla trasmissione “L’isola nel pallone” condotta dal sig. Matteo Vercelli nello stesso giorno e orario di disputa della gara qui in esame.
In conclusione, appare congruo ridurre la sanzione dell’inibizione a mesi 9 in considerazione del proscioglimento del ricorrente dall’addebito di violazione dell’art. 1 bis, comma 3, C.G.S., per non essersi presentato all’audizione disposta dal Collaboratore della Procura Federale per il giorno 21.10.2016, senza addurre alcun legittimo impedimento.
Per questi motivi la C.F.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig.
Agus Mauro riduce la sanzione dell’inibizione a mesi 9.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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