F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 37/CFA del 01 Settembre 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 015/CFA del 20 Luglio 2017 (dispositivo) – RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD SPORTING CLUB BRESCIA AVVERSO LE SANZIONI: – INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL SIG. DI LORETO EZIO, SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 5, COMMI 1 E 4 C.G.S.; – AMMENDA DI € 200,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 5 BIS, COMMA 1 C.G.S.; SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 12399/1057 PFI16-17 GR/MB/PP DEL 9.5.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 73 del 15.6.2017)

RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD SPORTING CLUB BRESCIA AVVERSO LE SANZIONI:

  • INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL SIG. DI LORETO EZIO, SEGRETARIO DELLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 5, COMMI 1 E 4 C.G.S.;
  • AMMENDA DI200,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 5 BIS, COMMA 1 C.G.S.;

SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE – NOTA N. 12399/1057

PFI16-17 GR/MB/PP DEL 9.5.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 73 del 15.6.2017)

Il Deferimento della Procura Federale

Il Procuratore Federale Interregionale e il Procuratore Federale Interregionale Aggiunto hanno deferito al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lombardia, sezione disciplinare:

    • Il sig. Ezio Di Loreto, all’epoca dei fatti Dirigente con potere di firma della società ASD Sporting Club Brescia, per rispondere:

            a) della violazione di cui all’art.1 bis, comma 1, C.G.S., in relazione all’art. 5, comma 1 e 4 del CGS per avere commentato un post sul profilo Facebook della società ASD Sporting Club Brescia, nonché firmato, quale “presidente” della medesima, senza averne titolo, ed inviato al giornale online ilcalciobresciano.it”, una lettera dai contenuti offensivi tali da ledere direttamente il presitigio e la reputazione personale dell’arbitro sig. A. Strapparava, mettendone in dubbio la effettiva capacità di assolvere compiutamente al proprio ruolo istituzionale di soggetto affidatario, in quanto associato A.I.A., della regolarità tecnico-sportiva della gara e della osservanza delle regole disciplinari vigenti;

            b) della violazione dei doveri di lealtà, correttezza, e probità di cui all’art.1 bis, comma 1, del CGS, per aver firmato, quale “presidente” della società ASD Sporting Club Brescia, senza averne titolo, ed inviato al giornale online ilcalcio bresciano.it”, una lettera dai contenuti offensivi poiché tali da ledere direttamente il presitigio e la reputazione personale dell’arbitro sig.A. Strapparava, mettendone in dubbio la effettiva capacità di assolvere compiutamente al proprio ruolo istituzionale di soggetto affidatario, in quanto associato A.I.A., della regolarità tecnico-sportiva della gara e della osservanza delle regole disciplinari vigenti;

    • La società ASD Sporting Club Brescia per rispondere:

             c) della violazione di cui all’art. 5, comma 1, del CGS, in quanto il post pubblicato sul proprio profilo social Facebook o comunque ad essa riferibile, con riferimento all’arbitro (A. Strapparava) della gara Cellatica - ASD Sporting Club Brescia del 25.03.2017 campionato Giovanissimi provinciale, è da ritenersi lesivo del presigio e dell’onorabilità del medesimo;

             d) della violazione di cui all’art. 4, comma 1 e 2, del CGS in relazione all’art. 5, comma 2 e 4, del CGS a titolo di responsabilità diretta e oggettiva in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Dirigente con potere di firma sig. Ezio Di Loreto.

Nello specifico, evidenziava la Procura Federale, durante la gara Cellatica - ASD Sporting Club Brescia del 25.03.2017, valevole per il campionato Giovanissimi Provinciali, conclusasi con il risultato di 2-0, l’arbitro effettivo AIA Sig. Strapparava Alberto espelleva un calciatore della società ospite per doppia ammonizione, di cui la seconda per simulazione, rimanendo lo stesso, peraltro, infortunato in tale circostanza. Nella medesima data sulla pagina Facebook della società ASD Sporting Club Brescia veniva inserito un post con cui veniva pubblicato un video riproducente un frangente della gara (la circostanza della seconda ammonizione), nonché le generalità dell’arbitro, con in calce un commento indiscutibilmente ironico nei confronti dello stesso da parte del sig. Di Loreto, che così testualmente recitava: “rialzati……. stai simulando smettila!!!! Guarda che ti ho ammonito ed espulso mentre veri a terra! Ma perché non ti rimetti in piedi?....ah scusa non sapevo che hai subito la frattura della spalla (sic)…”.

In seguito, in data 28.03.2017, lo stesso Di Loreto indirizzava al sito online “ilcalciobresciano.it”, una lettera autografa, poi pubblicata, dal titolo le decisioni dell’arbitro non mi interessano, a Cellatica è venuto meno il rispetto della persona umana. Servono una riflessione e un confronto sul reale significato del compito dei direttori di gara”. Nel corpo della lettera, secondo la Procura federale, assumono particolare valenza le frasi….il mio risentimento nasce quindi dall’aver assistito, da parte di un giovane arbitro, ad un gravissimo episodio di arroganza e di superbia oltre che gesto assolutamente antisportivo che lo stesso ha perpetrato a danno di un mio atleta”. E, poi: “   ….il   provvedimento   sanzionatorio   adottato   dell’ammonizione    successiva   espulsione

…….adottato senza il rispetto della dignità umana…..”. E, ancora: “…..certamente  non ricorreremo perché il referto arbitrale verrà preso come fonte privilegiata ed oltre al danno la beffa della squalifica. Doveroso però intervenire sull’atteggiamento in campo di tutti gli attori che non può essere arrogante, strafottente ed offensivo…..”.

Pertanto la stessa Procura Federale riteneva che i post pubblicati dalla società deferita sulla propria pagina social, il commento fatto dal Di Loreto, e le espressioni usate nella lettera inviata al giornale online, erano da ritenersi violative di norme federali.

Il Giudizio di primo grado

Il Tribunale Federale Territoriale c/o il Comitato Regionale Lombardia definiva il procedimento con decisione pubblicata sul C.U. n° 73 del 15.06.2017. Dopo aver constatato e preso atto che le parti deferite non erano comparse al dibattimento, nonostante (ritenuta) regolare convocazione a mezzo telefax, acquisite le conclusioni del rappresentante della Procura Federale (che ha chiesto la condanna di Ezio Di Loreto a 6 mesi di inibizione e l’irrogazione, per la società ASD Sporting Club Brescia di € 200,00 di ammenda), riteneva, il predetto TFT, che dagli atti e dai documenti di indagine, presenti nel fascicolo, emergesse chiaramente la responsabilità delle parti deferite.

Ritenendo che il diritto di critica non poteva essere assoluto e deve, comunque, sempre trovare un limite invalicabile nel rispetto della dignità delle persone, secondo il TFT la gravità dei fatti giustificava la conferma dell'applicazione delle sanzioni richieste dalla Procura.

Pertanto, il Tribunale Federale Territoriale condannava il sig. Di Loreto Ezio a mesi 6 di inibizione e infliggeva alla società ASD Sporting l’ammenda di € 200,00.

Il ricorso

La società Sporting Club Brescia nella persona del suo attuale presidente Sig. Calvo Gianluigi e il sig. Di Loreto Ezio assistiti dall’Avv. Carlo Antonio Ghirardi del Foro di Brescia in relazione alla decisione del TFT presso il Comitato Regionale Lombardia di cui al CU n.73 del15.06.2017 deducono i seguenti motivi di gravame.

Con un primo motivo di gravame parte ricorrente deduce annullabilità della decisione impugnata. Ritiene, sotto tale profilo, parte ricorrente, che in relazione all’affermazione dei Giudici di prime cure, “… i deferiti non sono comparsi nonostante regolare convocazione a mezzo telefax…”, gli stessi dichiarano di non aver mai ricevuto il fax, rappredentando, inoltre, come non sia intervenuta alcuna  notificazione  o  comunicazione  alla  società  del  provvedimento  presidenziale  inerente  la fissazione dell’udienza e seguito del  deferimento disposto dalla Procura federale (art. 41, comma 2, del CGS). Peraltro, gli stessi esponenti aggiungono di non aver mai ricevuto la mail asseritamente inviata dal TFT alla stessa società e contenuta negli atti del procedimento. Quanto sopra, ferma comunque restando la nullità dell’avviso come contenuto negli atti del procedimento, siccome pacificamente emesso in violazione formale e sostanziale di norma dell’ordinamento, non essendo sottoscritto dal Presidente del TFT e non contenente gli avvertimenti come previsti ed indicati nella

norma citata.

Nel merito, parte ricorrente deduce insussistenza della violazione ascritta al sig. Ezio Di Loreto.

Non sarebbe, infatti, revocabile in dubbio che le dichiarazioni del Di Loreto non possano essere considerate lesive della reputazione di persone e/o organi operanti nell’ambito FIGC, trattandosi, per lo più, di espressioni ironiche e pacificamente non rivolte all’arbitro, e di dissenso rispetto a pacifici fatti accaduti, affatto manifestate mediante denigrazioni ingiustificate e gratuite, rientrando, le stesse in un legittimo e lecito diritto di critica manifestato in termini non diffamatori nei contenuti e nelle relative modalità espressive senza travalicare il limite del rispetto della dignità e del decoro delle persone.

L’intento della missiva inviata dal ricorrente era, secondo la prospettiva difensiva, esclusivamente quello di aprire un tavolo di discussione sulla gestione dei rapporti tra le varie componenti e prendeva ispirazione da un incontro tenutosi in data 27.3.2017 alla presenza dei massimi responsabili del calcio dilettantistico lombardo sul tema “Arbitri e Giustizia Sportiva”.

Inoltre, lo stesso Di Loreto ribadisce di mai aver apposto in calce alla missiva oggetto di riscontro la dicitura presidente dello Sporting Club Brescia, avendo inserito solo nome e cognome (allega copia della misssiva): tale qualifica, sarebbe stata, molto probabilmente, inserita dall’editore e direttore del sito. Evidenzia, ancora, come in alcuna parte della stessa lettera e nemmeno nel post in esame, risulta indicato e/o riportato il nominativo del direttore di gara.

Se ne ricaverebbe che il commento espresso dal sig. Di Loreto nella lettera del 28.3.2017 non aveva carattere diffamatorio ed oltraggioso, risultando, invece, espressione di un diritto di critica costituzionalmente garantito, e riconosciuto anche dalla giurisprudenza di legittimità.

Il commento sul post sul profilo facebook non avrebbe, comunque, alcun carattere lesivo del prestigio e dell’onorabilità del direttore di gara, ma risulta solamente una espressione ironica priva dei caratteri diffamatori ed ingiuriosi attribuiti. La missiva redatta dal Di Loreto non risulterebbe connotata da discredito in termini definitivi e generali, ne apparirebbe idonea ad intaccare la reputazione di alcuno, la stessa non mina o contrasta, ma anzi favorisce, una civile e leale convivenza fra le varie componenti istituzionali nel rispetto dei ruoli e delle reciproche competenze.

Da ultimo, i ricorrenti eccepiscono manifesta eccessività della sanzione comminata.

In conclusione i medesimi chiedono:

  • In via preliminare l’annullamento della decisione impugnata, con conseguente trasmissione degli atti al TFT per l’esame del merito;
  • Nel merito, il proscioglimento del sig. Di Loreto Ezio e della società ASD Sporting Club Brescia dagli addebiti a loro ascritti;
  • In subordine ed in parziale riforma della decisione impugnata, la riduzione al presofferto o quantomeno nella misura ritenuta di giustizia delle sanzioni comminate;
  • In via istruttoria per tramite della Procura Federale in virtù dell’art. 34, comma 4, del CGS accertamenti in ordine a quanto verificatosi in occasione dell’infortunio sofferto dal calciatore Caldarelli, e l’acquisizione del video della gara Cellatica - Sporting Club Brescia categoria Giovanissimi del 25.3.2017 rinvenibile sul portale “calciobresciano”.

Il giudizio d’appello e la decisione

 

All’udienza fissata per il giorno 20.7.2017 sono stati sentiti il rappresentante della Procura Federale e l’avv. Ghirardi per parte reclamante. L’avv. Ghirardi ha espressamente rinunciato alla eccezione di nullità della decisione impugnata per difetto di rituale instaurazione del contraddittorio nel giudizio di primo grado, chiedendo la decisione nel merito. Al termine della discussione, questa Corte Federale d’Appello, all’esito della camera di consiglio, ha assunto la decisione di cui al dispositivo, sulla base dei seguenti

MOTIVI

Deve, anzitutto, prendersi atto della rinuncia, formalizzata dal difensore di parte reclamante, alla eccezione preliminare sollevata con il reclamo in ordine alla eccepita annullabilità, assunta dai ricorrenti, della decisione di primo grado, in relazione al denunciato difetto di rituale convocazione per l’udienza tenutasi innanzi al TFT.

Quanto al merito, si osserva quanto segue.

Una complessiva e contestualizzata lettura delle dichiarazioni del sig. Di Loreto nel post Facebook della società depone nel senso dell’assenza, nelle stesse, di un intento immediatamente e direttamente lesivo della reputazione di specifiche persone e/o organi operanti nell’ambito FIGC e, segnatamente, del direttore di gara sig. Alberto Strapparava. Si tratta, a ben vedere, di espressioni, per lo più, ironiche, ma non rivolte all’arbitro in tono offensivo, con le quali il sig. Di Loreto ha inteso esprimere dissenso rispetto a pacifici ed oggettivi fatti accaduti sul campo. Le stesse non appaiono connotate da espressioni denigratorie ingiustificate e gratuite, rientrando, peraltro, in un legittimo diritto di critica manifestato, come detto, in termini non diffamatori nei contenuti e nelle relative modalità espressive senza, a parere di questa Corte travalicare il limite del rispetto della dignità e del decoro delle persone.

Quanto alle affermazioni del sig. Ezio Di Loreto, contenute nella lettera inviata dallo stesso (e non firmata quale presidente) al sito online “ilcalciobresciano”, così come riprodotte nell’articolo di cui trattasi, si ricava l’intento non tanto di una critica all’operato del direttore della gara Giovanissimi giocata il 25.03.2017, tra la società Cellatica e la società ASD Sporting Club Brescia, quanto un’insieme di riflessioni con conseguente invito alle varie componenti del giuoco del calcio ad aprire un dibattito sulla gestione – tra le varie componenti – del rapporto arbitri - giustizia sportiva.

Non emerge, in altri termini, una intenzione di ledere ex se l’onore e la reputazione del direttore di gara che, peraltro, non viene mai nominato nella lettera in questione, ma solo nello screen-shot pubblicato sul profilo facebook della società, di seguito prontamente rimosso. L’articolo di cui trattasi, dunque, può essere inquadrato nell’ambito dell’esercizio di un legittimo diritto di critica, una sorta di tentativo di stimolare un dibattito, richiamare l’attenzione delle varie componenti calcistiche sui temi più volte dibattuti sul comportamento umano, in relazione sempre alla tematica della giustizia sportiva.

Tuttavia, alcuni passaggi del testo dell’articolo, mai smentito,rettificato nei contenuti, e, segnatamente, quelli evidenziati dalla Procura federale nel proprio libello accusatorio, appaiono distonici rispetto ad un integrale sereno e leale confronto sul tema oggetto dell’articolo medesimo e, a tratti, appaiono potenzialmente idonei e suscettibili, specie se isolatamente considerati, di ledere l’onore o il decoro del direttore della gara di cui trattasi.

Insomma, pur nella prospettiva generale dell’esercizio di un legittimo diritto di critica e di esternazione di riflessioni di più ampio rilievo relative all’ambito dei rapporti tra le varie componenti calcistiche e con specifico riferimento al tema della giustizia sportiva, il sig. Di Loreto, in alcuni passaggi e toni, sembra emettere un sostanziale giudizio di disvalore nei riguardi dell’operato del direttore di gara, affidandosi ad espressioni che avrebbe, comunque, potuto e dovuto evitare, anche atteso il suo ruolo, e così travalicando il limite del legittimo esercizio del diritto di critica.

Sotto questo limitato profilo e nei suddetti termini le dichiarazioni di cui trattasi risultano, comunque, violare il disposto di cui all'art. 5, comma 1, C.G.S.

Accertata e dichiarata la predetta violazione, quanto alla commisurazione della sanzione, quella stabilita dal TFT appare eccessiva, specie laddove si consideri, come debba escludersi, come detto, una specifica intenzione direttamente volta a finalità lesive del prestigio e della reputazione del direttore di gara. Pertanto, anche avuto riguardo all’importanza ed alla delicatezza del tema oggetto delle esternazioni di cui trattasi, alla luce del complessivo contesto di riferimento che fa da sfondo alla vicenda, si ritiene che la sanzione della inibizione possa essere contenuta nei limiti del presofferto.

Di conseguenza, deve essere rideterminata anche la sanzione dell’ammenda inflitta alla società ASD Sporting Club Brescia, con la precisazione che la stessa risponde a titolo di responsabilità oggettiva (e non diretta), non rivestendo il sig. Ezio Di Loreto il ruolo di legale rappresentante della società. Sanzione dell’ammenda che questa Corte ritiene equo rideterminare in euro 50.

Per questi motivi la C.F.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società ASD Sporting Club Brescia di Brescia (BS) riduce la sanzione dell’inibizione al presofferto per il sig. Di Loreto Ezio e la sanzione dell’ammenda a € 50,00 per la società ASD Sporting Club Brescia.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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