F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 43/CFA del 20 Settembre 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 137/CFA del 30 Maggio 2017 (dispositivo) – RICORSO DEL SIG. DAMIANO BALBOPER REVISIONE EX ART. 39 C.G.S. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 22.3.2022 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CAMP. PROV. ALLIEVI DI CATANIA META C5/LA MERIDIANA DEL 15.3.2017 (DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO IL COMITATO REGIONALE SICILIA – COM. UFF. N. 340 DEL 22.3.2017) (Delibera della Corte Sportiva Territoriale c/o Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 375/TFT 28 dell’11.4.2017 procedimento 145/A)

RICORSO DEL SIG. DAMIANO BALBOPER REVISIONE EX ART. 39 C.G.S. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 22.3.2022 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CAMP. PROV. ALLIEVI DI CATANIA META C5/LA MERIDIANA DEL 15.3.2017 (DELIBERA DEL GIUDICE SPORTIVO PRESSO IL COMITATO REGIONALE SICILIA – COM. UFF. N. 340 DEL 22.3.2017) (Delibera della Corte Sportiva Territoriale c/o Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 375/TFT 28 dell’11.4.2017 procedimento 145/A)

Il ricorso, che fa seguito al giudizio avanti alla Corte Sportiva Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia, è diretto in via principale e nel merito all’annullamento della sanzione della squalifica fino al 22.3.2022 inflitta al reclamante assumendo l’estraneità dello stesso ai fatti di causa; in via subordinata, all’annullamento della squalifica.

Nel merito il reclamante, pur riconoscendo di essere un calciatore tesserato per la Società La Meridiana, e che il referto arbitrale fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, assume che vi è stato un errore dell’arbitro nell’individuazione della persona responsabile dei fatti di causa. Infatti, assume sempre il reclamante, che nell’ora in cui sarebbero avvenuti i fatti di causa si trovava presso lo studio odontoiatrico del Dott. Salvatore Floresta che dista circa 8 km. dal luogo di svolgimento della gara in cui l’arbitro ha subito aggressioni verbali e fisiche da parte di soggetto erroneamente poi identificato con la persona del reclamante.  Di  qui,  la  richiesta  di  revisione  della  decisione  della  Corte  Sportiva  d’Appello Territoriale presso il Comitato Regionale Sicilia alla luce anche del deposito di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con firma autenticata presso il Comune di Catania nel quale il Sanitario confermava i precedenti certificati medici del 14.3.2017 e del 15.7.2017 in cui si attestava prima che il reclamante era stato presso il suo studio “dalle 17,00 alle 18,30” (certificato del 14.3.2017) e poi “nelle ore pomeridiane” (certificato del 15.7.2017).

Osserva questa Corte Federale d’Appello che il reclamo,  benché  presentato tempestivamente, è palesemente inammissibile in quanto nel caso di specie non ricorrono i presupposti previsti dal secondo comma dell’art. 39 C.G.S. per la revisione di una decisione irrevocabile. Infatti, nel caso di specie non sussistono, né sono state scoperte nuove prove che, da sole o unite a quelle già valutate, dimostrerebbero che il reclamante doveva essere prosciolto. Non vi è alcun dubbio che la dichiarazione di notorietà del 12.4.2017 non fa che richiamare  un certificato, quello del 14.3.2017, già preso in esame dai giudici di secondo grado che ne avevano rilevato “l’intrinseca inattendibilità”. Va soggiunto che questa inattendibilità trova una conferma nella circostanza che il secondo certificato porta addirittura la data del 15.7.2017 (“15-07-17”). Non si tratta pertanto di nuove prove ma di attestazioni meramente compiacenti. Del resto, proprio in riferimento a questi certificati, la Corte Sportiva d’Appello Territoriale ne aveva evidenziato l’illeggibilità delle firme del medico, oltre all’erroneità del cognome del preteso paziente (nel primo certificato), con conseguente nullità di entrambe le attestazioni, che non può essere sanata dall’atto di notorietà che non apporta al presente giudizio alcuna nuova prova.

Per questi motivi la C.F.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal sig.

Damiano Balbo. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

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