F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 43/CFA del 20 Settembre 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 137/CFA del 30 Maggio 2017 (dispositivo) – RICORSO DEL PRESIDENTE FEDERALEAVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 23.02.2019 INFLITTA AL SIG. SIRCU GERARD COSTANTIN SEGUITO GARA ASD VALDRUENTO/ACCADEMIA INTETORINO DEL 19.02.2017 (Delibera del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Torino – Com. Uff. n. 37 del 23.02.2017)

RICORSO DEL PRESIDENTE FEDERALEAVVERSO L’INCONGRUITÀ DELLA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 23.02.2019 INFLITTA AL SIG. SIRCU GERARD COSTANTIN SEGUITO GARA ASD VALDRUENTO/ACCADEMIA INTETORINO DEL 19.02.2017 (Delibera del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Torino – Com. Uff. n. 37 del 23.02.2017)

Con ricorso in data 19.4.2017, il Presidente Federale ha impugnato, ai sensi dell’art. 37, comma 1, lett. c), C.G.S., la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Torino pubblicata sul Com. Uff. n. 37 del 23.02.2017 della medesima Delegazione, con la quale è stata irrogata la squalifica sino al 23.02.2019 ai danni del sig. Sircu Gerard Constantin, assistente arbitro della Società Accademia Intertorino in occasione dell’incontro “ASD Valdruentro c/o Accademia Intertorino” disputatosi in data 19.02.2017 e valido per il Campionato di calcio Giovanissimi 2002.

Ad avviso del ricorrente, la sanzione comminata dal Giudice Sportivo Territoriale si appalesa inadeguata alla luce del grave comportamento offensivo ed oltremodo violento posto in essere dal sig. Sircu che, come emerge dai documenti ufficiali della gara, al 20° minuto del primo tempo di gioco, a seguito della espulsione di due calciatori disposta dal Direttore di gara, si avventava contro quest’ultimo proferendo gravi offese e colpendolo con una forte manata al volto che gli faceva perdere il senso dell’orientamento e procurava forte dolore e stordimento, al punto da precludergli di continuare la direzione dell’incontro. Non solo. Nel mentre il Direttore di gara veniva accompagnato verso gli spogliatoi, subiva una nuova aggressione da parte del sig. Sircu, il quale colpiva violentemente alla testa con la bandierina il Direttore di gara, facendolo barcollare.

Accompagnato al vicino Pronto Soccorso, al Direttore di gara veniva diagnosticata una prognosi di cinque giorni.

Il ricorso è fondato e va accolto, atteso che la sanzione irrogata dalla decisione impugnata effettivamente non appare congrua per difetto rispetto alla violenza che ha connotato l’aggressione del Direttore di gara da parte del sig. Sircu, alla reiterazione della condotta violenta che è consistita di due episodi distinti, alla circostanza che il sig. Sircu rivestiva la qualità di assistente arbitro per conto della Società Accademia Intertorino, alla giovane età dei calciatori che hanno disputato la partita in cui questi deprecabili ed intollerabili episodi di violenza si sono verificati.

Il comportamento violento tenuto dal sig. Sircu Gerard Constantin, nella sua qualità di dirigente assistente arbitro, ai danni del Direttore di gara, costituisce la negazione dei principi di lealtà, correttezza e probità che devono ispirare ogni condotta comunque riferibile all’attività sportiva e merita dunque una sanzione adeguata alla gravità del vulnus inflitto ai valori fondanti dell’ordinamento federale, sanzione che questa Corte reputa congruo stabilire come da dispositivo.

Per questi motivi la C.F.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Presidente Federale e infligge al sig. Sircu Gerard Costantin la sanzione della squalifica fino al 23.02.2021.

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