F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 43/CFA del 20 Settembre 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 137/CFA del 30 Maggio 2017 (dispositivo) – RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD ATLETICO PONTINIA PER REVISIONE EX ART. 39 C.G.S. AVVERSO LE SANZIONI: 1) SQUALIFICA FINO AL 9.2.2022 INFLITTA AL SIG. MARCO PIRANI, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ ASD ATLETICO PONTINA; 2) SQUALIFICA FINO AL 9.2.2022 INFLITTA AL CALCIATORE RAIMONDO ROSCIOLI; (Delibera del Giudice Sportivo Com. Uff. n. 41/LND del 9.2.2017 e della Corte Sportiva di Appello Territoriale c/o C.R. Lazio Com. Uff. n. 305 del 10.3.2017)

RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD ATLETICO PONTINIA PER REVISIONE EX ART. 39 C.G.S. AVVERSO LE SANZIONI:

    1. SQUALIFICA FINO AL 9.2.2022 INFLITTA AL SIG. MARCO PIRANI, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE  DELLA SOCIETÀ ASD ATLETICO PONTINA;
    2. SQUALIFICA FINO AL 9.2.2022 INFLITTA AL CALCIATORE RAIMONDO ROSCIOLI;

(Delibera del Giudice Sportivo Com. Uff. n. 41/LND del 9.2.2017 e della Corte Sportiva di Appello Territoriale c/o C.R. Lazio Com. Uff. n. 305 del 10.3.2017)

La società ASD Atletico Pontiniaha proposto ricorso, ai sensi dell'art. 39 C.G.S., per la revisione della decisione della Corte Sportiva d'Appello Territoriale CR Lazio del 23.2.2017 (Com. Uff. n. 305 del 10.3.2017 e n. 317 del 17.3.2017) e della antecedente decisione del Giudice Sportivo della delegazione di Latina del dì 8 febbraio 2017 (Com. Uff. n. 41/LND del 9.2.2017).

La vicenda processuale può cosi sintetizzarsi.

Al termine della gara Atletico Pontinia-Grunuovo di SS. Cosma e Damiano in data 4 febbraio 2017, l'arbitro della gara sig. Dussich Riccardo Maria, veniva insultato ed aggredito prima di rientrare negli spogliatoi.

Sulla base del referto di gara, peraltro, ben circostanziato, e del referto medico, il giudice sportivo competente comminava le seguenti sanzioni:

  • inibizione a svolgere ogni attività fino al 9.2.2022 al dirigente Pirani Marco;
  • inibizione a svolgere ogni attività fino al 9.4.2017 al dirigente Roscioli Alberto;
  • squalifica fino al 9.2.2022 al calciatore Roscioli Raimondo.

Avverso tale decisione del giudice sportivo la ASD Atletico Pontinia” avanzava ricorso innanzi alla competente Corte Sportiva Territoriale, richiedendo la riduzione delle sanzioni poste a carico dei tesserati, ponendo a base delle proprie difese, da un lato, una generica incompatibilità delle lesioni riportate dall'arbitro con le condotte di due dei tesserati sanzionati e, dall'altro, l'estraneità ai fatti del terzo tesserato.

La Corte Sportiva Territoriale dopo aver rilevato l'inammissibilità del ricorso per la società ASD Atletico Pontinia” in quanto sottoscritto da dirigente sottoposto ad inibizione, lo ammetteva limitatamente alla posizione personale del ricorrente Alberto Roscioli, ma lo respingeva perchè riteneva provati i fatti di causa e congrua la sanzione applicata.

Ricorre oggi alla Corte Federale d'Appello, la società ASD Atletico Pontinia chiedendo che, “ai sensi dell'art. 39 comma 2 C.G.S., in relazione al comma 1 lett. b),c) e d) si proceda alla revisione delle decisioni emesse dal Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Latina e dalla Corte Sportiva di Appello presso il Comitato Regionale Lazio, nonchè alla loro revocazione con conseguente annullamento nel merito”.

Preliminarmente al fine di delimitare il petitum, sono necessarie alcune considerazioni sistematiche, derivanti dalla constatazione che l'Ordinamento federale, alla pari del diritto ordinario, prevede la possibilità che, in presenza di determinate e tassative condizioni di diritto e di fatto, decisioni  divenute  ormai  formalmente  irrevocabili  siano  suscettibili  di  un  estremo  gravame, ponendo, a tal fine, quale norma di chiusura, l’articolo 39 C.G.S. che disciplina i casi di revocazione (comma 1) e revisione (comma 2).

I due istituti, chiaramente derivati dal codice di procedura civile il primo e dal codice di procedura penale il secondo, sono stati strutturati in modo diverso, tenuto conto della peculiarità del procedimento disciplinare federale.

Il prima richiamato art. 39 C.G.S. stabilisce le ipotesi del giudizio di revocazione e del giudizio di revisione, elencandone, in maniera tassativa e distinta, i presupposti.

Sulla scorta dei principi esposti, risulta evidente che il ricorso presentato debba essere ricondotto, non solo per l'espressa qualificazione della società ricorrente, ma anche e soprattutto per la natura del provvedimento oggetto del giudizio (decisione di condanna), al procedimento di revisione, con conseguente non valutazione dei presupposti del procedimento di revocazione, se pur invocati.

Nel caso concreto, il giudizio deve procedere preliminarmente alla valutazione in ordine alla riconducibilità alle ipotesi previste dal comma 2 dell'art. 39 C.G.S., della “dichiarazione a seguito di intervento”, rilasciata dalla Legione Carabinieri Lazio, Compagnia di Latina, che la società ricorrente porta quale nuovo elemento per la revisione della decisione di condanna.

A parere di questa Corte, il documento presentato non può costituire valido presupposto per il giudizio di revisione, non soltanto perché esso avrebbe potuto essere  prodotto nei precedenti giudizi, qualora debitamente richiesto nei termini, ma soprattutto perché esso non integra alcuno dei casi, previsti dall'art. 39 C.G.S., che giustificano la revisione.

Peraltro, per inciso, ad un sommario esame non emerge alcuna contraddizione, rilevante per l'Ordinamento federale, tra il documento presentato, che costituisce un sunto “de relato” di una verbalizzazione fatta nell'immediatezza dei fatti e con la comprensibile concitatezza del momento ed il dettagliato referto arbitrale.

Per questi motivi la C.F.A., dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società ASD Atletico Pontinia di Pontinia (LT).

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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