F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione III – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 55/CFA del 08 Novembre 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 017/CFA del 26 Luglio 2017 (dispositivo) – RICORSO DEL SIG. NOCENTINI ADRIANO (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ SC MOLASSANA BOERO) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 3, INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10 COMMI 2 E 4 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 96 NOIF – NOTA C 11523/479 PF 16-17 MB/GR/PP DEL 19.4.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria – Com. Uff. n. 90 del 29.6.2017)

RICORSO DEL SIG. NOCENTINI ADRIANO (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ SC MOLASSANA BOERO) AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER MESI 3, INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10 COMMI 2 E 4 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 96 NOIFNOTA

  1. 11523/479 PF 16-17 MB/GR/PP DEL 19.4.2017 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria - Com. Uff. n. 90 del 29.6.2017)

 

Il Deferimento della Procura Federale

 

L’oggetto della attività di indagine epletata nel procedimento disciplinare n°479 pfi16-17 ha avuto per oggetto: “comportamento di dirigenti della società Molassana i quali avrebbero contattato, fin dal mese di aprile, calciatori tesserati per la società Meeting Club Vallesturla al fine di poterli tesserare per la stagione sportiva 2016/17 nonché al fine di aggirare le norme relative al premio di preparazione, avrebbero fatto firmare ad alcuni calciatori non identificati la richiesta di tesseramento per alcune società di terza categoria per poi ritesserarli”.

Il deferimento scattava al termine delle indagini conseguenti la denuncia della società ASD Meeting Club Vallesturla in data 27.7.2016 a firma del Presidente sig. Gabriele Francesco, con la quale si segnalava al Comitato Regionale Liguria che il signor Adriano Nocentini, forse con la conpartecipazione del sigg. Massimo Virieux (ex allenatore del Vallesturla e poi del Molassana) aveva preso contatto con gran parte dei calciatori del Meeting Club Vallesturla per indurli a tesserarsi nella sua società nella successiva stagione sportiva, facendoli transitare in una società di terza categoria, così da corrispondere un premio di preparazione inferiore rispetto a quello stabilito dalla normativa vigente in materia.

A seguito della ricezione dell’esposto sono state eseguite opportune indagini con l’acquisizione della documentazione utile, nonché con le audizioni delle persone interessate (i sigg.ri Gabriele, autore dell’esposto, Nocentini e Virieux).


Dalle audizioni è emerso che: Gabriele ha confermato in toto la segnalazione trasmessa; Virieux, al momento dell’audizione allenatore del Molassana, ha confermato le dimissioni dal Vallesturla, ma ha negato recisamente di avere mai spinto atleti della stessa società a trasferirsi, a fine stagione al Molassana; Nocentini, all’epoca dei fatti dirigente della Molassana, ha riferito che era stato lo stesso Virieux ad informarlo che tre giocatori del Vallesturla avevano espresso il desiderio di seguirlo al  Molassana ed ha, quindi, riferito che i genitori dei ragazzi  avrebbero proposto al Vallesturla di versare una parte del premio di preparazione, ma che la proposta era stata rifiutata, ammettendo, infine, che tutti i giovani calciatori erano stati tesserati con il Bavari (3^ categ.), ma erano poi giunti in prestito al Molassana.

Il Procuratore Federale Interregionale e il Procuratore Federale Interregionale Aggiunto hanno, pertanto, ritenuto di deferire al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, sezione disciplinare:

    1. G Adriano Nocentini, dirigente S.C. Molassana Boero, incolpato della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, CGS e 10, commi 2 e 4, CGS in relazione all’art. 96 delle NOIF, per essersi attivato con alcuni giocatori tesserati nel corso della stagione sportiva 2015/16 della società ASD Metting Club Vallesturla al fine di convincerli a trasferirsi nella stagione sportiva successiva per la propria società di appartenenza, facendoli transitare per la società di 3^ categoria Bavari Calcio, così da corrispondere un premio preparazione inferiore rispetto a quanto effettivamente dovuto;
    2. H SC Molassana Boero per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al suo tesserato.

 

Il Giudizio di primo grado

 

Al dibattimento la Procura Federale ha sostenuto la colpevolezza del deferito, poiché dimostrata dalle risultanze delle indagini svolte dalla stessa, chiedendo per il sig. Nocentini  la sanzione dell’inibizione temporanea per mesi 3 e per la società S.C. Molassana Boero la condanna al pagamento dell’ammenda di € 300.

La difesa ha respinto ogni addebito non ritenendo che gli indizi raccolti dall’accusa potessero essere considerati prova certa di colpevolezza e, pertanto, ha chiesto per il proprio assistito il proscioglimento da ogni addebito. In via istruttoria ha richiesto l’audizione in dibattimento dei genitori dei tre ragazzi interessati alla vicenda, dei quali solo uno si è presentato in giudizio raccontando una propria versione dei fatti concernenti il figlio, versione tendente sostanzialmente a scagionare il signor Adriano Nocentini.

Il Tribunale, presa visione della documentazione allegata all’atto di deferimento, riteneva la stessa prova inconfutabile del comportamento illecito addebitato al sig. Nocentini, reo di aver dolosamente tentato di accaparrarsi le prestazioni sportive di alcuni giovani calciatori del Meeting Club Vallesturla in procinto di firmare il tesseramento pluriennale, facendoli transitare per una società di categoria inferiore, allo scopo di pagare un premio di preparazione di minore entità. Anche la rinuncia a presentarsi in giudizio dei genitori di due ragazzi del Meeting Club Vallesturla, non motivata dalla difesa che ne aveva espressamente richiesto l’escussione nella memoria difensiva depositata, è stata considerata una sorta di retromarcia che induce a riflettere e non depone certamente a favore dell’incolpato.

Per questi motivi il Tribunale Federale Territoriale deliberava di infliggere al sig. Adriano Nocentini la sanzione dell’inibizione temporanea per mesi 3 e condannava la società S.C. Molassana Boero ASD al pagamento di una ammenda di € 300 (euro trecento) a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 CGS.

 

Il ricorso

Il ricorrente, assistito dall’avv. Elisa Brigandi del Foro di Genova, impugna la decisione del TFT Comitato Regionale Liguria pubblicata con C.U.90 del 29.06.2017 adducendo i seguenti motivi di appello:

-Violazione art.10 comma 2 CGS, errata interpretazione della norma e mancata o manifesta illogicità della motivazione.

Sostiene il reclamante che la segnalazione del Presidente della Meeting Club risulta priva di qualsivoglia indicazione di fonti probatorie. La stessa si baserebbe solo ed esclusivamente sul


semplice passaggio dei calciatori del Meeting al Molassana per il tramite del Bavari (soc. di 3^ categoria), passaggio, quest’ultimo, avvenuto a mero titolo di presito. Quindi, evidenzia la difesa, sono del tutto assenti gli elementi di prova gravi, precisi e concordanti al di là di ogni ragionevole dubbio, necessari ai fini della valutazione degli elementi probatori che possano sostenere e convalidare le accuse formulate, come del resto richiesto dalla costante giurisprudenza sportiva.

Censura, il reclamante, le modalità stesse dell’indagine che, a suo dire, avrebbe dovuto vertere sulla precisa volontà ed intenzione di eludere la normativa federale sul premio di preparazione per poter giungere ad una affermazione di responsabilità. Il semplice trasferimento di calciatori non può, infatti, essere di per ritenuto decisivo ai fini della responsabilità per i fatti di cui al deferimento, nemmeno a titolo di presunzione.

Mancherebbe, inoltre, in concreto, la prova oggettiva del contatto tra la società Bavari e il sig. Nocentini, ovvero la prova di un qualsivoglia accordo/intesa conseguente al contatto. Assunto difensivo, questo, avvalorato dall’audizione dell’unico genitore presente che ha sconfessato l’accusa spiegando i motivi per cui lui e gli altri due genitori avessero deciso di contattare la dirigenza della società Bavari calcio allo scopo di tesserare i propo figli.

- Violazione art. 35 comma 4.1 mancanza e manifesta illogicità della motivazioneviolazione diritti di difesaviolazione del contradditorioerrata valutazione delle risultanze istruttorie.

Parte ricorrente contesta integralmente l’affermazione del Tribunale di prime cure secondo cui “….la rinuncia a convenire in giudizio i genitori dei due ragazzi del Meeting…..non motivata dalla difesa che ne aveva espressamente richiesto l’escussione nella memoria  difensiva depositata, evidenzia una retromarcia improvvisa che induce a riflettere e non depone certamente a favore dell’incolpato…”. Affermazione, questa, a dire del ricorrente, tanto grave, quanto inconferente e, dunque, inaccettabile e altamente lesiva dei diritti di difesa e della regolarità del contradditorio.

Chiarisce, a tal proposito, la difesa, che non si è mai inteso rinunciare all’escussione dei genitori: semplicemente, all’udienza fissata innanzi al TFT era presente  solo un genitore, stante l’impossibilità a comparire per motivi di lavoro degli altri due; pur essendo stato richiesto un rinvio per l’audizione dei restanti testi, il Tribunale ha ritenuto superflua l’escussione degli stessi, non accogliendo, dunque, la richiesta  di rinvio. Le affermazioni del TFT risulterebbero, pertanto, arbitrarie, destituite di ogni fondamento e prive dei necessari riscontri oggettivi. Ragione per cui, in sede di ricorso, il reclamante reitera la richiesta di escussione dei genitori dei calciatori in merito alle circostanze di cui al procedimento pendente.

Conclude, infine, la difesa, instando affinchè, in accoglimento del reclamo, in totale riforma della decisione assunta, ogni contraria istanza, deduzione, eccezione disattesa, in realzione alle violazioni contestate nell’atto di deferimento, la CFA voglia mandare esente da responsabilità il proprio assistito.

 

Il giudizio d’appello e la decisione

All’udienza fissata per il giorno 26 luglio 2017 sono comparsi l’avv. Casula, in rappresentanza della Procura Federale e l’avv. Rondini in sostituzione avv. Brigandi, per la parte reclamante. Al termine della discussione, questa Corte Federale d’Appello, all’esito della camera di consiglio, ha assunto la decisione di cui al dispositivo, sulla base dei seguenti

MOTIVI

Il premio di preparazione ha subito negli anni una serie di modifiche dettate sia dalla volontà di eliminare possibili metodi elusivi del pagamento dello stesso, sia per intervenute modifiche riguardanti i premi in ambito internazionale. L’obiettivo di tale premio è quello di sviluppare ed incentivare la formazione di giovani calciatori da parte di società di puro settore giovanile. Tale finalità si attua attraverso un sistema solidaristico che vede le società che militano in categorie maggiori pagare un contributo alle società che disputano campionati di categoria inferiori, laddove, appunto, vi sia il primo contratto con vincolo pluriennale.

Il premio di preparazione è disciplinato dall’art. 96 NOIF, che statuisce:

“ 1. Le società che richiedono per la prima volta il tesseramento come giovane di serie”, “giovane dilettante” o “non professionista” di calciatori che nella precedente stagione sportiva siano stati tesserati come “giovani”, con vincolo annuale, sono tenute a versare alla o alle società per le quali il calciatore è stato precedentemente tesserato un “premio di preparazione” sulla base


di un parametro–raddoppiato in caso di tesseramento per società delle Leghe professionisticheaggiornato al termine di ogni stagione sportiva in base agli indici ISTAT per il costo della vita, salvo diverse determinazioni del Consiglio Federale e per i coefficienti di seguito indicati Le società della Lega Nazionale Professionisti non hanno diritto al “premio di preparazione”, fatto salvo il caso in cui la richiesta riguardi società appartenenti alla stessa Lega.

2. Agli effetti del “premio di preparazione” vengono prese in considerazione le ultime due Società titolari del vincolo annuale nell’arco degli ultimi tre anni. Nel caso di unica società titolare del vincolo, alla stessa compete il premio per l’intero. Qualora, a seguito del primo tesseramento di cui al comma precedente, il calciatore venga tesserato per altra società nel corso della stessa stagione sportiva, anche tale ultima società è tenuta a corrispondere il premio di preparazione calcolato in relazione alla sua categoria di appartenenza, se superiore, detratto l’importo del premio dovuto dalla precedente società. Il vincolo del calciatore per almeno una intera stagione sportiva è condizione essenziale per il diritto al premio”

Anche l’art. 33 del Regolamento SGS richiama il premio di preparazione di cui trattasi e così dispone:

“1. La corresponsione del "premio di preparazione" è disciplinato dall'art. 96 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. ed il versamento dello stesso deve essere regolato direttamente dalle società interessate.”

È, poi, sempre l’art. 96 NOIF, ai commi successivi, a disciplinare la procedura concernente la corresponsione del premio di preparazione, oltre a definire la composizione della Commissione premi di preparazione:

“3. Se la corresponsione del premio non viene direttamente regolata tra le parti, la società o le società che ne hanno diritto possono ricorrere in primo grado alla Commissione Premi Preparazione, i cui componenti sono nominati ogni quattro stagioni sportive dal Presidente Federale, d'intesa con il Vice- Presidente, sentito il Consiglio Federale. Contro le decisioni della Commissione è ammessa impugnazione in ultima istanza avanti la Commissione Vertenze Economiche.

L'accoglimento del ricorso comporta a carico della società inadempiente una penale, fino alla metà del premio non corrisposto, da devolversi alla F.I.G.C.

Il ricorso, esente da tasse, alla Commissione Premi Preparazione deve essere inoltrato a mezzo raccomandata e, contestualmente, copia dello stesso deve essere inviata alle controparti; al ricorso vanno allegate, a pena di inammissibilità, le relative ricevute di spedizioni attestanti l’invio alla controparte, nonché le tessere del calciatore rilasciate nelle precedenti stagioni sportive in possesso delle società aventi diritto e in caso dell’accoglimento del ricorso, la Commissione provvede, per il tramite delle Leghe e dei Comitati Regionali, al sollecito prelievo della somma a carico della società obbligata.

Le eventuali memorie e la documentazione della controparte dovranno pervenire alla Commissione entro il termine perentorio di 30 giorni dalla spedizione del ricorso.

Alla suddetta memoria andranno allegate le ricevute comprovanti la spedizione alla società ricorrente, nonché l’eventuale lettera liberatoria attestante l’intervenuta transazione tra le parti, che dovrà avere il visto di autenticità apposto dal Comitato competente presso il quale dovrà essere depositato l'originale.

Se mancante del detto requisito la liberatoria non potrà essere presa in considerazione dall’organo deliberante.

La Commissione è composta dal Presidente, da un Vice-Presidente e da almeno otto componenti ed è validamente costituita con la presenza del Presidente e di quattro componenti designati per ogni singolo procedimento dal Presidente o da chi ne fa le veci, tra tutti i componenti in carica, compreso il Vice-Presidente. In caso di assenza o di impedimento, a procedimento iniziato, di uno dei membri designati, il Presidente può procedere alla sua sostituzione in via definitiva con altro componente che abbia assistito fin dall'inizio al procedimento stesso”.

Come già sopra evidenziato, l’obiettivo di tale norma, con riferimento alla istituzione di un premio di preparazione, è quello di sviluppare ed incentivare la formazione di giovani calciatori da parte di società di puro settore giovanile.

L’Alta Corte di Giustizia Sportiva presso il Coni, con la decisione n. 27/2014 del 5 settembre 2014, ha aperto, ispirandolo a giustizia, il dibattito in ordine alla liceità di scritture che disciplinino i rapporti economici tra due club in materia di premio di preparazione, fornendo anche un interessante spunto interpretativo della norma. Il massimo organo di giustizia sportiva del Coni, infatti, nel dichiarare inammissibile il ricorso promosso da una società professionistica, ha così inquadrato il premio di preparazione: "è noto come il premio di preparazione rappresenti una sorta di collegamento fra mondi, quello del calcio professionistico da un lato e del dilettantismo, dall’altro. L’obiettivo è duplice, giacché esso assicura alle piccole società dilettantistiche l’opportunità economica di proseguire nel compimento della loro attività di formazione di giovani atleti e, in pari tempo, offre alle società professionistiche il vantaggio di avvalersi di validi atleti senza dover concorrere direttamente alla loro formazione di base. Si è in presenza, dunque, di un meccanismo di tipo solidaristico, in cui il contributo che le società maggiori sono tenute a pagare alle società inferiori, allorché vi sia un primo contratto con vincolo pluriennale, assolve alla funzione di creare condizioni di equilibrio nel mercato calcistico, al contempo incentivando la pratica sportiva. La logica della disposizione è, in altri termini, quella di assicurare alla società che abbia provveduto ad erogare un’adeguata preparazione ed un sufficiente allenamento (magari anche consentendo al giovane la partecipazione all’attività agonistica) un riconoscimento economico per siffatto periodo di formazione".

Alla luce del sopra, in sintesi, riferito contesto normativo ed intepretativo di riferimento, questa Corte è chiamata ad esaminare e decidere la controversia qui sottoposta al proprio esame.

Tenuta, dunque, presente quella che è la funzione propria del premio di cui trattasi, nella autorevole interpretazione fornita dalla stessa Alta Corte, nel caso di specie, ritiene questo Collegio, che le risultanze dell’attività di indagine conducono a ritenere dimostrato l’accordo simulatorio posto in essere dalle due società di cui trattasi, ai fini elusivi della normativa federale in materia di riconoscimento e corresponsione del premio di preparazione di cui trattasi.

Ritiene, questa Corte, che le complessive emergenze probatorie acquisite al presente procedimento siano idonee e sufficienti per confermare i fatti denunciati in sede di esposto. Sotto tale profilo, per inciso, non vi è, quindi, alcun bisogno di ulteriori accertamenti ed acquisizioni testimoniali, atteso che la pretesa punitiva federale viene esercitata sulla scorta di un materiale probatorio già giudicato dagli organi di giustizia sportiva congruamente espressivo del livello di infrazioni contestate. Il Tribunale federale territoriale ha, dunque, correttamente implicitamente affermato che le regole del procedimento sportivo, cui  gli  organi di  giustizia sono tenuti  ad uniformarsi, non prevedono il dovere del giudicante di allargare l’orizzonte del materiale probatorio già acquisito, se questo soddisfa, a suo avviso, le esigenze del giudizio.

Da questo punto di vista, non rappresenta violazione alcuna, tantomeno del diritto di difesa, apprezzabile in sede di giudizio di impugnazione, la circostanza che il procedimento si svolga sulla base degli atti acquisiti e, più in generale, nel rispetto delle norme del codice di giustizia sportiva: il che è indubbiamente avvenuto nel corso del giudizio di primo grado. A rafforzare il convincimento appena espresso sta, infine, la considerazione che alla difesa non è mai precluso il concorso alla formazione della prova, anche mediante produzione documentale, come è accaduto nel presente procedimento.

In tal ottica, deve, in particolare, ritenersi accertato che, effettivamente, almeno 3 calciatori - leva 1999/2000 - della società ASD Meeting Club Vallesturla sono stati trasferiti dapprima alla società di 3^ categoria Bavari Calcio e successivamente, da questa, “girati” in prestito alla società Molassana.

Il costrutto accusatorio trova anche conferma nella circostanza del breve lasso di tempo del tesseramento per la società Bavari Calcio, per i quali i giocatori non risultano aver mai prestato alcuna effettiva attività sportiva. Laddove, dunque, si dovesse escludere l’accordo simulatorio di cui sopra si diceva, il brevissimo periodo di tesseramento dei calciatori di cui trattasi per il Bavari Calcio sarebbe privo di significato alcuno. Circostanza deduttiva, questa, che rende non verosimile la ricostruzione difensiva operata dal deferito.

Il transito del tutto occasionale e transitorio, senza che al riguardo sia configurata alcuna ragione giustificativa, tantomeno specifica e documentata, induce a ritenere, alla luce del complessivo contesto della vicenda, che il breve passaggio per la società Bavari Calcio abbia, di fatto, solo rappresentato uno strumento grazie al quale la società di definitivo approdo dei tre calciatori ha potuto corrispondere alla società di provenienza un premio di preparazione (poi non accettato) di importo inferiore a quello che avrebbe dovuto corrispondere.

Sussistono, pertanto, indizi, elementi logici e presunzioni tra loro concordanti che depongono nel senso della effettiva responsabilità del deferito, qui reclamante, per i fatti allo stesso ascritti nell’atto di deferimento. Il reclamo, per l’effetto, non può trovare accoglimento.

Per questi motivi la C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal sig. Nocentini Adriano. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

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