F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 31/CFA del 25 Agosto 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 138/CFA del 07 Giugno 2017 (dispositivo) – RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI SIGG.RI FOTI PASQUALE (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ REGGINA CALCIO S.P.A.) E RANIERI GIUSEPPE (ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO, NONCHÉ VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ REGGINA CALCIO S.P.A.) PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 19 DELLO STATUTO F.I.G.C. E ALL’APPLICAZIONE DELL’ART. 21 DELLE N.O.I.F. IN RELAZIONE AL FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ REGGINA CALCIO S.P.A. SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTO – NOTA N. 6885/1347 PF15-16 GP/GT/AG DEL 3.1.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 80 del 3.5.2017)

RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOGLIMENTO DEI SIGG.RI FOTI PASQUALE (ALL’EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ REGGINA CALCIO S.P.A.) E RANIERI GIUSEPPE (ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO, NONCHÉ VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETÀ REGGINA CALCIO S.P.A.) PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 19 DELLO STATUTO F.I.G.C. E ALL’APPLICAZIONE DELL’ART. 21 DELLE N.O.I.F. IN RELAZIONE AL FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ REGGINA CALCIO S.P.A. SEGUITO PROPRIO DEFERIMENTONOTA N. 6885/1347 PF15-16 GP/GT/AG DEL 3.1.2017 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 80 del 3.5.2017)

1.- Con atto del 3.1.2017 la Procura Federale deferiva davanti il Tribunale Federale - Sezione Disciplinare::

° FOTI Pasquale (testualmente)a) per la violazione dell’art. 1bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art. 19 dello Statuto della FIGC ed all’applicazione del’art.21 delle NOIF per aver attuato una cattiva gestione che ha comportato il dissesto economico_patrimoniale della Società sfociato nella dichiarazione di fallimento, la sua mancata iscrizione al campionato di Lega Pro per la stagione sportiva 2015/16, con conseguente svincolo di tutti i calciatori tesserati, così come evidenziato ai punti A.2, A.3, B.3, C. D.1, D.2, D.3, D.4, E.3, E.4, F.4, F.5 e F.6; b) per la violazione dell’art. 1bis, comma 1, del CGS, in relazione all’applicazione dell’art.19 dello Statuto F.I.G.C., per aver omesso nella sua qualità di socio di riferimento della Reggina Calcio Spa di fornire adeguato supporto finanziario alle iniziative di risanamento proposte ai creditori, con ciò causando il fallimento della Società”;

° RANIERI Giuseppe (testualmente) “…per la violazione dell’art.1bis, comma 1, del CGS, in relazione all’art.19 dello Statuto della FIGC ed all’applicazione dell’art.21 delle NOIF, per aver attuato una cattiva gestione che ha comportato il dissesto economico-patrimoniale della Società sfociato nella dichiarazione di fallimento, la sua mancata iscrizione al campionato di Lega Pro per la stagione sportiva 2015/2016, con conseguente svincolo di tutti i calciatori tesserati, così come evidenziato ai punti A.2, A.3, B.2, B.3, B.4, B.5, D.1, D.2, D.3, D.4, E.1, E.2, E.3, E.4, F.1, F.2 e F.3”.

Nella riunione del 28.4.2017, terminato il dibattimento, il Tribunale Federale, sul rilievo che gli elementi di fatto versati agli atti non erano stati giudicati sufficienti per far luogo all’applicazione dell’art. 21 delle NOIF, proscioglieva i citati deferiti.

2.- Avverso questa decisione, con atto del 9.5.2017 ha proposto ricorso la Procura Federale, sulla base di due motivi (testualmente), Carenza assoluta di motivazione . Motivazione apparente” e Violazione dell’art.21 delle NOIF e della giurisprudenza consolidata degli Organi di Giustizia sportiva. Travisamento dei fatti”.

Con memoria difensiva dell’11.5.2017 hacontrodedotto FOTI Pasquale, contestando le motivazioni addotte nel ricorso.

Alla riunione del 7.6.2017 la Procura Federale ha illustrato le argomentazioni poste a base del gravame e ha concluso chiedendo l’applicazione delle sanzioni richieste al Tribunale (per Foti, l’inibizione di anni tre e l’ammenda di € 45.000,00; per Ranieri, l’inibizione di anni  tre  e l’ammenda di € 30.000,00).

Il Patrono dei resistenti si è riportato a tutto quanto contro dedotto nella sua memoria, ha argomentato su taluni profili formali e ha concluso per la conferma della decisione impugnata.

A conclusione delle repliche, questa Corte si è ritirata in camera di consiglio, all’esito della quale ha assunto la decisione di cui al dispositivo.

3.- Il ricorso è infondato e va respinto.

    • Preliminarmente va segnalato che l’affiliazione non è stata revocata ex art. 16 NOIF, per cui il caso che occupa trova la sua disciplina nell’art. 21, punto 3 NOIF, che postula una valutazione di comportamenti e cause per comminare la sanzione della preclusione.
    • In tema appare conducente richiamare il principio di diritto sancito dalle SS. UU. di questa Corte, che si condivide pienamente, secondo cui, in materia di fallimento delle società sportive, “…le responsabilità attribuibili agli amministratori e sanzionabili secondo l’ordinamento sportivo, devono essere valutate, come avviene del resto in applicazione del diritto societario disciplinato dal codice civile, valutando la correlazione della mala gestio con la crisi sconomico-patrimoniale che ne è derivata. La mala gestio, cioè il comportamento commissivo od omissivo dell’organo amministrativo (ed eventualmente dell’organo di controllo) deve essere collegata causalmente con l’irrimediabile insolvibilità della società. L’azione o l’omissione può essere sanzionata, cioè, solo se è causa del default e graduata a seconda della sua incidenza su di esso, cioè del suo apporto causale” (testualmente, Corte Federale d’Appello, SS.UU. 9 febbraio 2017, in Com. Uff. n.112/CFA del 17.3.2017).
    • Delineato il perimetro all’interno del quale svolgere la valutazione e il criterio guida da adottare, rileva porre in evidenza che il definitivo default della società, cioè il suo fallimento, è stato dichiarato su richiesta dal custode delle quote societarie, nominato dalla Procura della Repubblica di Reggio Calabria sulla base di un’ordinanza di sequestro successivamente annullata dalla Suprema Corte di Cassazione, con sentenza 10 gennaio 2017, in atti, in accoglimento della requisitoria del PG del 20.10.2016.

Non è dato sapere quali sarebbero stati gli sviluppi delle iniziative poste in essere dagli odierni resistenti, ove non fosse stato emesso il richiamato provvedimento illegittimo, ma è certo che il suo venire ad esistenza ha condizionato la valutazione del Tribunale fallimentare che, in accoglimento della richiesta del custode giudiziario, ha dichiarato il fallimento della società sportiva.

Questa circostanza, giammai contestata anche nel procedimento svoltosi nanti il Tribunale, appare meritevole di attenzione e valorizzazione in quanto non costituisce un mero incidente di percorso, stante la sua valenza anche nella valutazione per la non ammissione della società alla procedura di concordato preventivo.

    • A questo punto –come indicato nel citato arresto delle SS. UU. di questa Corte- occorre verificare se e quali azioni e/o omissioni siano imputabili ai resistenti quali diretta conseguenza del fallimento della Reggina Calcio.

Ma se è vero che, per un verso, la società ha avanzato la richiesta di ristrutturazione del debito, prima, e di concordato, poi, con il chiaro intento di mantenere in vita la sua attività e di dare attuazione ad un progetto di risanamento finanziario; se è altrettanto vero che, per altro verso, il Foti ha vincolato parte del suo patrimonio mobiliare e immobiliare, nell’interesse della società e a favore di creditori (fidejussioni), per assicurare la disputa del campionato di lega pro e per garantire il Credito Sportivo, è di tutta evidenza che torna assai difficile poter attribuire a questi interventi valore causale diretto del dichiarato fallimento.

    • Fatta chiarezza sulle iniziative commissive, non resta che esaminare quelle omissive, cioè il mancato adempimento di talune obbligazioni:

Tenuto conto che la società non disponeva di sufficiente provvista per far fronte a tutti i pagamenti, è di palmare evidenza che, proprio per non incorrere in un reato (favorire taluno a danno degli altri creditori), correttamente non si fece luogo a tanto: appare quindi, giuridicamente e, prima ancora logicamente, non configurabile un’ipotetica contestazione in tal senso. Rileva che, proprio per non arrecare alcun pregiudizio ai creditori, la società si indusse ad avanzare richiesta di essere ammessa alla procedura di concordato.

Va escluso, quindi, che agli omessi pagamenti dei credito si possa attribuire valore causale diretto del dichiarato fallimento abbiano

    • In conclusione occorre tener da conto che gli elementi evidenziati nell’atto di deferimento, prima, e nel ricorso in scrutinio, poi, non appaiono idonei a fondare un serio compendio probatorio, o solo indiziario, in ordine ad operate distrazioni di risorse in favore dei resistenti, che abbia determinato un depauperamento del patrimonio sociale ai danni dei creditori, considerato anche che nel ricorso non si fa cenno a transazioni suscettibili di censura nei termini in discorso.
    • Integrata e modificata, nei termini che precedono, la motivazione addotta dal Tribunale a sostegno della sua decisione, escluse azioni commissive e omissive imputabili ai resistenti e dalle quali far discendere, quale diretta conseguenza, il fallimento della Reggina Calcio SpA, assorbito ogni altro motivo si conferma il proscioglimento di Foti Pasquale e Ranieri Giuseppe.

La C.F.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal Procuratore Federale.

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