F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 33/CFA del 25 Agosto 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 147/CFA del 28 Giugno 2017 (dispositivo) – RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD SAMBIASE LAMEZIA 1923 AVVERSO LA SANZIONE: • PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA DI PUNTI 6 DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO 2016-17; INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 2 E ART. 7 COMMA 4 C.G.S. – NOTA N. 1466/859TER PF14-15 SP/GB DELL’1.8.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o C.R. Calabria – Com. Uff. n. 145 del 4.5.2017) RICORSO DEL SIG. MAZZEI ANTONIO (ALL’EPOCA DEI FATTI DIRETTORE SPORTIVO DELLA SOCIETÀ US PALMESE 1912 ASD)AVVERSO LA SANZIONE: • INIBIZIONE ANNI 4; INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMA 1 C.G.S. – NOTA N. 1466/859TER PF14-15 SP/GB DELL’1.8.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o C.R. Calabria – Com. Uff. n. 145 del 4.5.2017) RICORSO DEL CALCIATORE PIEMONTESE FRANCESCO (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE DELLA SOCIETÀ US PALMESE 1912 ASD)AVVERSO LA SANZIONE: • SQUALIFICA ANNI 1; INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMA 7 C.G.S. – NOTA N. 1466/859TER PF14-15 SP/GB DELL’1.8.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o C.R. Calabria – Com. Uff. n. 145 del 4.5.2017) RICORSO DEL SIG. SALERNO ROSARIO (ALL’EPOCA DEI FATTI ALLENATORE DELLA SOCIETÀ US PALMESE 1912 ASD) AVVERSO LA SANZIONE: • SQUALIFICA MESI 6; INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 7, COMMA 7 C.G.S. – NOTA N. 1466/859TER PF14-15 SP/GB DELL’1.8.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o C.R. Calabria – Com. Uff. n. 145 del 4.5.2017) RICORSO DELLLA SOCIETA’ US PALMESE 1912 ASD AVVERSO LA SANZIONE: – PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA DI PUNTI 4 DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO 2016-17, SE LA SANZIONE RISULTASSE AFFLITTIVA IN ESITO ALLA CLASSIFICA FINALE DEL CAMPIONATO STESSO, O, IN CASO CONTRARIO, NEL CAMPIONATO 2017/18; INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 2 E ART. 7 COMMA 7 C.G.S. – NOTA N. 1466/859TER PF14-15 SP/GB DELL’1.8.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o C.R. Calabria – Com. Uff. n. 145 del 4.5.2017)

RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD SAMBIASE LAMEZIA 1923 AVVERSO LA SANZIONE:

    • PENALIZZAZIONE       IN    CLASSIFICA     DI    PUNTI    6    DA    SCONTARSI     NEL CAMPIONATO 2016-17;

INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO  DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 2 E ART. 7 COMMA 4 C.G.S.

NOTA N. 1466/859TER PF14-15 SP/GB DELL’1.8.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o C.R. Calabria - Com. Uff. n. 145 del 4.5.2017)

RICORSO DEL SIG.  MAZZEI  ANTONIO (ALL’EPOCA DEI FATTI  DIRETTORE SPORTIVO DELLA SOCIETÀ US PALMESE 1912 ASD)AVVERSO LA SANZIONE:

    • INIBIZIONE ANNI 4;

INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE   PER   VIOLAZIONE   DELL’ART.   7,   COMMA    C.G.S.   –   NOTA   N.

1466/859TER PF14-15 SP/GB DELL’1.8.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o

C.R. Calabria - Com. Uff. n. 145 del 4.5.2017)

RICORSO DEL CALCIATORE PIEMONTESE FRANCESCO (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE DELLA SOCIETÀ US PALMESE 1912 ASD)AVVERSO LA SANZIONE:

    • SQUALIFICA ANNI 1;

INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE   PER   VIOLAZIONE   DELL’ART.   7,   COMMA    C.G.S.   –   NOTA   N.

1466/859TER PF14-15 SP/GB DELL’1.8.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o

C.R. Calabria - Com. Uff. n. 145 del 4.5.2017)

RICORSO DEL SIG. SALERNO ROSARIO (ALL’EPOCA DEI FATTI ALLENATORE DELLA SOCIETÀ US PALMESE 1912 ASD) AVVERSO LA SANZIONE:

    • SQUALIFICA MESI 6;

INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE   PER   VIOLAZIONE   DELL’ART.   7,   COMMA    C.G.S.   –   NOTA   N.

1466/859TER PF14-15 SP/GB DELL’1.8.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o

C.R. Calabria - Com. Uff. n. 145 del 4.5.2017)

 

RICORSO DELLLA SOCIETA’ US PALMESE 1912 ASD AVVERSO LA SANZIONE:

- PENALIZZAZIONE IN CLASSIFICA DI PUNTI 4 DA SCONTARSI NEL CAMPIONATO 2016-17, SE LA SANZIONE RISULTASSE AFFLITTIVA IN ESITO ALLA CLASSIFICA FINALE DEL CAMPIONATO STESSO, O, IN CASO CONTRARIO, NEL CAMPIONATO 2017/18;

INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO  DEFERIMENTO DEL  PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 2 E ART. 7 COMMA 7 C.G.S.

NOTA N. 1466/859TER PF14-15 SP/GB DELL’1.8.2016 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale c/o C.R. Calabria - Com. Uff. n. 145 del 4.5.2017)

Le società sportive ASD Sambiase Lamezia 1923 e US Plmese 1912 ASD, nonché i signori Mazzei, Piemontese e Salerno, proponevano appello avverso la decisione assunta Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Calabria (Com. Uff. n. 145 del 4.05.2017) che comminava loro diverse sanzioni in esito ad un procedimento che li vedeva deferiti, insieme ad altri, per aver stretto un accordo fraudolento volto ad alterare l’esito di due competizioni sportive.

Nel proprio atto di deferimento, la Procura Federale, avvalendosi anche delle risultanze di un’indagine penale svolta dalla Procura della Repubblica di Catanzaro, ipotizzava la sussistenza di un accordo finalizzato ad alterare l’esito di due gare del Campionato di Eccellenza Calabria, stagione  2014-15,  entrambe  svoltesi  il  29.3.2015:  Paolana/Palmese  (conclusasi  4  a  3)  e

Scalea/Castrovillari (conclusasi 3 a 0).

Ad avviso della Procura, i suddetti accordi fraudolenti si inserivano all’interno di un più vasto piano che vedeva, fra gli altri, particolarmente attivi il signor Ricardo Petrucci, all’epoca dei fatti allenatore del Sambiase (interessato a garantire la permanenza della squadra da lui allenata nel campionato di Eccellenza, anche attraverso l’interferenza sull’esito di gare disputate  da  altre squadre i cui esiti, però, avrebbero indirettamente favorito il Sambiase) e il signor Pietro Iannazzo, qualificato dalla Procura come esponente di una cosca della ‘ndrangheta.

Dalle trascrizioni delle conversazioni telefoniche dei predetti Petrucci e Iannazzo, sia tra di loro sia con altri soggetti a vario titolo coinvolti (i signori Calidonnaall’epoca dei fatti direttore generale della società Sambiase – Mazzei - all’epoca dei fatti direttore sportivo ella società Palmese

  1. Piemontese - all’epoca dei fatti calciatore della società Palmese – e Carbone - all’epoca dei fatti Presidente della società Palmese) emergeva l’accordo per influenzare l’incontro Paolana-Palmese, favorendo un pareggio che avrebbe indirettamente agevolato il Sambiase (secondo la Procura, infatti, tale interessamento del Petrucci sarebbe stato ricompensato con l’aiuto degli altri complici per favorire la vittoria del Sambiase contro la Paolana). Di tale attività fraudolenta era altresì informato anche il signor Salerno (all’epoca dei fatti, allenatore della società Palmese). Nonostante i numerosi colloqui e la connessa attività fraudolente, la partita si concludeva con la vittoria della Palmese.

Dalle trascrizioni delle ulteriori conversazioni telefoniche dei citati Petrucci e Iannazzo sia tra di loro sia con altri soggetti a vario titolo coinvolti (i signori Calidonnaall’epoca dei fatti direttore generale della società Sambiase – e Galantucciall’epoca dei fatti calciatore della società Castrovillari) emergeva, a detta della Procura, la volontà (poi attuata) di influenzare l’esito della gara Castrovillari/Scalea, a vantaggio di quest’ultima, così da peggiorare la posizione in classifica della società Gallico Cantona, futura avversaria del Sambiase.

Con decisione in data 24.10.2016, il Tribunale federale Territoriale c/o Comitato Regionale Calabria, accogliendo un’eccezione preliminare dei deferiti, dichiarava improcedibile il deferimento della Procura Federale.

La decisione veniva a sua volta annullata dalla Corte Federale d’Appello che rinviava il giudizio al Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Calabria.

Quest’ultimo, con l’impugnata decisione, infliggeva diverse sanzioni alle società Sambiase e Palmese, ai signori Petrucci, Calidonna, Mazzei, Carbone, Piemontese e Salerno.

Con i propri ricorsi, gli attuali appellanti eccepivano diversi vizi della citata decisione.

In particolare, la società Sambiase rilevava l’eccessiva sproporzione della sanzione ad essa inflitta, sia perché dalle trascrizioni non emergeva una responsabilità diretta dei propri organi sociali, sia perché la sanzione non appariva proporzionata, né in senso assoluto né in relazione alle richieste della Procura, a quella inflitta alla Palmese.

In ogni caso, rilevava la non piena conformità alla Carta costituzionale dell’istituto della responsabilità oggettiva a carico della società, così come interpretato dalla giurisprudenza sportiva.

I signori Mazzei e Piemontese contestavano la sussistenza di prove certe che confermassero l’accusa mossa nei loro confronti e avallata dal giudice di primo grado.

Infine, il signor Salerno e la società Palmese si limitavano ad una mera ed immotivata dichiarazione di impugnazione della citata decisione di primo grado.

Nel corso della discussione, sia i ricorrenti che il rappresentante della Procura illustravano le proprie tesi.

Terminata la discussione, il Collegio riteneva opportuno procedere alla riunione di tutti i ricorsi in ragione della loro connessione oggettiva.

Venendo all’esame della vicenda, si osserva quanto segue.

In primo luogo, vanno dichiarati inammissibili, ai sensi dell’art. 33, comma 6, C.G.S., i ricorsi proposti dal signor Salerno e dalla società Palmese, in quanto assolutamente immotivati e generici.

Per quanto attiene agli altri ricorsi, va preliminarmente rilevato che dall’esame della corposa documentazione probatoria acquisita in atti emerge un’ampia e variegata attività dei diversi soggetti coinvolti, finalizzata a influenzare l’esito di due diverse gare del campionato di Eccellenza.

Depongono in tal senso il numero elevato di contatti telefonici intercorsi tra i detti soggetti nonché la quantità e qualità dei medesimi, con riferimento al rispettivo ruolo all’interno delle società di appartenenza (Presidente, direttore generale, direttore sportivo, allenatore e calciatore).

Peraltro, lo stesso tenore delle conversazioniseppur con la cautela e la prudenza che contraddistingue il linguaggio mediato dall’uso del mezzo telefonico – rende evidente l’esistenza di rapporti consolidati e di un’intensa e comune attività, tesa a condizionare i risultati di ben due diverse competizioni sportive.

Molte delle suddette conversazioni sono caratterizzate dall’utilizzo di un linguaggio criptico ed allusivo, altre, invece, sono addirittura esplicite nei loro contenuti, quali ad esempio quella tra Iannazzo e Petrucci del 23.3.2015, alle ore 20,40, tra Petrucci e Calidonna del 27.3.2015, alle ore 9,55 e tra Petrucci e Piemontese del 29.3.2015, alle ore 10,45.

Il quadro probatorio assume ancor più rilevanza ed evidenza se le conversazioni vengono lette non solo integralmente ma contemporaneamente; in tal modo, attraverso un’interpretazione sistematica di tutto il complesso delle evidenze istruttorie, il significato di ciascuna conversazione si arricchisce di dettagli ermeneutici tratti dalle altre e il disegno fraudolento emerge con ancor più chiarezza.

A tal proposito, vale la pena di ricordare che, ai sensi dell’art. 7 C.G.S., per la sussistenza dell’illecito è sufficiente che si compiano atti diretti ad influenzare l’esito di una gara sportiva, essendo invece ininfluente il raggiungimento o meno dello scopo prefisso.

Pertanto, l’illecito deve ritenersi sussistente con riferimento ad entrambe le gare interessate, a prescindere dall’esito delle stesse.

Venendo all’esame specifico delle posizioni degli attuali appellanti, appare opportuno esaminare per prima quella del Mazzei.

A tal proposito, non sussistono dubbi che la posizione del Mazzei assuma rilevanza autonoma rispetto a quella degli altri appellanti, atteso il ruolo attivo assunto dal medesimo nella vicenda (unitamente ad altri soggetti non ricorrenti in appello ma parimenti condannati in primo grado per violazione dell’art. 7, comma 1, C.G.S.).

In particolare, non solo altri soggetti coinvolti (il Calidonna) parlano del Mazzei, ma il Mazzei stesso parla due volte con il signor Iannazzo, qualificato dalla Procura come esponente di una cosca della ‘ndrangheta: la prima volta per fare da tramite tra il medesimo e il Petrucci e la seconda volta per discutere della imminente partita Paolana/Palmese.

Da tali colloqui emerge sia il rapporto diretto e confidenziale tra Mazzei e Iannazzo ma anche il ruolo attivo che il Mazzei assume nella vicenda (Mazzei riferisce di aver visto altri soggetti

  1. presumibilmente atleti che dovevano disputare la gara Paolana/Palmese – e del comportamento di un certo Manenti che, a detta del Mazzei medesimo, “si è piegato”).

Vale la pena di evidenziare che, seppure la Procura non ha individuato chi fosse il tal Manenti cui si riferisce il Mazzei, è indubbio che lo stesso Mazzei, parlando dell’imminente partita Paolana-Palmese, rassicuri il signor Iannazzo di aver visto soggetti collegati alle due squadre e all’imminente gara, di aver appreso che gli stessi erano a conoscenza della volontà dello Iannazzo e che le eventuali resistenze erano state rimosse.

Conseguentemente, deve ritenersi provata la sussistenza dell’illecito ascritto.

Per quanto attiene alla misura della sanzione, il Collegio ritiene doveroso prendere in considerazione il metus che sui tesserati può provocare un soggetto appartenente (o presunto tale) ad un’organizzazione dalla particolare capacità criminale, qual è l’organizzazione cui la Procura assume appartenere il signor Iannazzo.

In ragione di ciò, ritiene sussistere giusti motivi per ridurre la sanzione fino ad anni tre.

Parimenti evidente dall’esame degli atti è la responsabilità del Piemontese, così come emerge con chiarezza dalla lettura della telefonata intercorsa tra il medesimo e il Petrucci in data 29.3.2015 alle ore 10.45.

Il tenore della conversazione e, in particolare, il tenore delle affermazioni del Petrucci, rende incontestabile la conoscenza da parte del Piemontese dell’intenzione illecita del primo di influenzare la gara Palmese/Paolana.

Seppure è vero che il Piemontese partecipa poco alla discussione, limitandosi ad ascoltare e, spesso, anche annuire, è indubbio che lo stesso abbia avuto piena comprensione e consapevolezza dell’intento illecito del Petrucci.

Ne consegue, senza dubbio, la responsabilità del Piemontese per violazione dell’art. 7, comma 7 C.G.S..

Anche in questo caso, peraltro, il Collegio ritiene che le condizioni ambientali, con particolare riferimento alla particolare valenza intimidatoria dell’organizzazione coinvolta, giustifichino una riduzione della sanzione a mesi 6.

Venendo, infine, all’appello promosso dalla società Sambiase, si osserva quanto segue.

L’accertamento della sussistenza di illeciti sportivi posti in essere da propri tesserati implica necessariamente la sussistenza parallela della responsabilità oggettiva in capo alle società di appartenenza.

A tal proposito, con riferimento ai dubbi di compatibilità costituzionale di tale istituto avanzati dalla parte appellante, vale la pena di osservare quanto segue.

In primo luogo, occorre ricordare che le società o associazioni sportive calcistiche sono enti assoggettati tanto all’ordinamento dello Stato che all’ordinamento sportivo: pertanto agli obblighi che derivano dalle leggi statali si affiancano quelli derivanti dalle regole sportive. In particolare, i sodalizi sportivi calcistici devono essere equiparati alle società ordinarie, con conseguente applicazione dei principi comuni di responsabilità penale e civile, dovendosi tuttavia applicare ai primi anche le forme di responsabilità disciplinare previste nel Codice di Giustizia Sportiva (cd. C.G.S.); in tale ambito sussistono elevati ambiti di autonomia in capo all’ordinamento sportivo.

In tale contesto si inserisce l’istituto della responsabilità oggettiva, la cui ratio risiede nella necessità di tutelare al massimo grado il fine primario perseguito dall’organizzazione sportiva, vale a dire la regolarità delle gare, addossando anche sulle società le conseguenze disciplinari delle infrazioni realizzate dai propri tesserati. Dunque, in ragione della mera sussistenza del vincolo di tesseramento, la responsabilità della società calcistica deriva automaticamente e oggettivamente da quella personale dell’autore materiale dell’infrazione e non può in alcun modo essere esclusa, bensì solamente misurata e graduata.

Del resto, in tale contesto occorre differenziare la responsabilità oggettiva conseguente al fatto commesso dai sostenitori – per la quale l’ordinamento sportivo prevede diverse ipotesi di esimenti – da quella conseguente a comportamenti illeciti dei dirigenti, tesserati e altri soggetti di cui all’art. 1 bis, comma 5, istituto sotto molti aspetti non dissimile da quello –assolutamente conforme all’ordinamento costituzionale - della culpa in eligendo et vigilando di cui all’art. 2049 c.c..

Una volta riconosciuta la legittimità dall’istituto, appare evidente l’assoluta ininfluenza nel caso de quo dell’estraneità ai  fatti dei  dirigenti  del  Sambiase, essendo più che sufficiente la partecipazione all’illecito dell’allenatore Petrucci e del direttore sportivo Calidonna. Ovviamente, non può applicarsi alla sanzione inflitta alla società la riduzione applicata per i convenuti Mazzei e Piemontese, non potendosi ritenere la società, in quanto tale, soggetta al medesimo metus cui soggiacciono i citati due appellanti.

Per questi motivi la C.F.A. con riferimento ai ricorsi riuniti, si dispone:

  • respinge il ricorso come sopra proposto dalla società ASD Sambiase Lamezia 1923 di Sambiase Lamezia Terme (CZ). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.
  • in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal sig. Mazzei Antonio, riduce la sanzione dell’inibizione per anni 3. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
  • in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dal calciatore Piemontese Francesco, riduce la sanzione della squalifica a mesi 6. Dispone restituirsi la tassa reclamo.
  • dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dal sig. Salerno Rosario. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.
  • dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dalla società US Palmese 1912 ASD di Palmi (RC). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

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