F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 34/CFA del 30 Agosto 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 29/CFA del 24 Agosto 2017 (dispositivo) – RICORSO DELLA SOCIETA’ U.S. VIBONESE CALCIO S.R.LAVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO PROPOSTO EX ARTT. 30 E 32 C.G.S. CONI, NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ ACR MESSINA (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare – Com. Uff. n. 7 del 28.7.2017)

RICORSO DELLA SOCIETA’ U.S. VIBONESE CALCIO S.R.LAVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO PROPOSTO EX ARTT. 30 E

32 C.G.S. CONI, NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ ACR MESSINA (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 7 del 28.7.2017)

  1. Con ricorso proposto innanzi al Tribunale Federale Nazionale in data 18.7.2017, la U.S. Vibonese Calcio s.r.l. ha richiesto ex art. 30 e 32 C.G.S. CONI, previa “acquisizione presso gli organi competenti di tutti i documenti relativi all'iscrizione del campionato 2016/2017 di A.C.R. Messina e di quelli successivamente depositati per la regolarizzazione delle posizioni del club soprattutto in relazione alla sostituzione della fidejussione con prova dell'avvenuto pagamento del premio assicurativo” nonché “esclusione del Club A.C.R. Messina dal Campionato di Lega Pro per la stagione 2016/2017”, di “disporre l'integrazione dell'organico mediante reintegra della società ricorrente con assegnazione di nuovo termine per adempiere agli incombenti richiesti per l'iscrizione al campionato 2017/2018”.

Con delibera in data 28.7.2017, pubblicata sul Com. Uff. n. 7/TFN, il Tribunale Federale Nazionale ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso della società U.S. Vibonese Calcio s.r.l.

Avverso la suddetta decisione la U.S. Vibonese Calcio s.r.l., in data 8.8.2017, ha proposto reclamo ai sensi dell'art. 30 C.G.S. CONI in relazione all’art. 37 C.G.S. FIGC, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 30 e 32 C.G.S. CONI e chiedendo, previa acquisizione della succitata documentazione, “la penalizzazione e/o esclusione del Club A.C.R. Messina s.r.l., in persona del legale rappresentate pro tempore, dal Campionato di Lega Pro per la stagione 2016/2017, con conseguente reintegra nell’organico di Serie C della società ricorrente mediante scorrimento della graduatoria”.

Con ordinanza in data 17.8.2017, questa Corte Federale d’Appello, letto il ricorso in appello proposto dalla società U.S. Vibonese s.r.l., viste le istanze istruttorie, ritenute sussistenti ragioni di opportunità ed urgenza, disponeva l’acquisizione, presso la Lega italiana calcio professionistico, degli atti e dei documenti relativi all’iscrizione al campionato stagione sportiva 2016/2017 della società A.C.R. Messina s.r.l., invitando, altresì, la Lega Pro a fornire, con sintetica relazione illustrativa, ogni ulteriore utile elemento o informazione in ordine alla posizione della predetta medesima società. Fissava, quindi, per il giorno 24.8.2017 la discussione del reclamo, riservando all’esito, ogni eventuale ulteriore opportuna decisione, anche in relazione al profilo istruttorio.

In data 18.8.2017 la Lega Pro trasmetteva la richiesta relazione e documentazione. Alla seduta del 24.8.2017 compariva la sola reclamante U.S. Vibonese Calcio s.r.l.

  1. Preliminarmente, occorre esaminare l’ammissibilità del ricorso proposto dalla U.S Vibonese s.r.l., sotto il duplice profilo della legittimazione attiva e della corretta instaurazione del contraddittorio.

Con l’impugnata sentenza, infatti, il TFN ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto in primo grado dalla U.S. Vibonese Calcio s.r.l., sia perché lo stesso “è stato presentato esclusivamente nei confronti della società ACR Messina s.r.l. e non, quale resistente necessaria, anche nei confronti della Lega Italiana Calcio Professionistico”, sia perché sui medesimi fatti il Procuratore federale aveva già proposto deferimento.

La decisione di inammissibilità non appare condivisibile sotto entrambi i citati profili.

Con riferimento al primo motivo di inammissibilità del reclamo rilevato dal giudice di primo grado, si osserva quanto segue.

La Lega Pro non costituisce parte del presente procedimento, né riveste la qualifica di litisconsorte necessario. In particolare, non si può dedurre la qualifica di parte necessaria del procedimento per essere la Lega Pro destinataria della richiesta di esclusione di un club a favore di un altro, essendo evidente che l’eventuale esclusione, per ragioni di ordine disciplinare,di un club dal campionato compete soltanto agli organi di giustizia sportiva.Né, peraltro, la Lega Pro può essere considerata  controparte  della  U.S. Vibonese  s.r.l. o soggetto che  riveste  uno specifico interesse diretto e contrario rispetto alla predetta società, anche laddove si tenga presente che la Lega ha solo compiti di natura organizzativa, ricevendo delega dalla FIGC (in tal senso, si veda lo Statuto Federale) per l’organizzazione del campionato di competenza. Non può (né potrebbe), quindi, la Lega assumere la veste di “controinteressato” rispetto ad un club che partecipa al campionato medesimo, essendo e dovendo essere – la stessagiuridicamente disinteressata circa quale tra le società in competizione risulti promossa alla categoria superiore o retroceda a quella inferiore.

In particolare, le richieste avanzate dalla reclamante in primo grado (successivamente meglio precisate con il ricorso in appello proposto innanzi a questa Corte federale) di essere reintegrata “nell’organico di Serie C … mediante scorrimento della graduatoria” non costituisce autonoma domanda giudiziale bensì una mera (ed eventuale) conseguenza di un provvedimento eventualmente adottato dagli organi di giustizia sportiva nei confronti della A.C.R. Messina s.r.l., con riferimento ai comportamenti dalla medesima posti in essere nel corso del campionato 2016/2017.

Conseguentemente, il ricorso proposto dalla U.S. Vibonese s.r.l. nei confronti della A.C.R. Messina s.r.l. e notificato esclusivamente nei confronti della stessa, deve ritenersi validamente introdotto, anche alla luce della disposizione di cui all’art. 32, comma 1, C.G.S. CONI, in forza del quale il ricorso è trasmesso “…ai soggetti nei cui confronti è proposto”.

  1. Venendo all’esame dell’ulteriore profilo di inammissibilità posto a fondamento della impugnata decisione, si formulano le seguenti osservazioni.

Ai sensi dell’art. 30, comma 1, C.G.C. CONI, “1. Per la tutela di situazioni giuridicamente protette nell’ordinamento federale, quando per i relativi fatti non sia stato instauratorisulti pendente un procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva, è dato ricorso dinanzi  al Tribunale federale. 2. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale entro trenta giorni da quando il ricorrente ha avuto piena conoscenza dell’atto o del fatto e, comunque, non oltre un anno dall’accadimento. Decorsi tali termini, i medesimi atti o fatti non possono costituire causa di azione innanzi al Tribunale federale, se non per atto di deferimento del procuratore federale”.

Con riferimento al rispetto del termine di giorni trenta è in atti documentato che la società appellante ha avuto conoscenza del fatto – da cui scaturisce il diritto di tutelare una situazione giuridicamente protetta dall’ordinamento federale – in data 15.7.2017 (data nella quale i giocatori della società A.C.R. Messina denunciavano che la stessa aveva partecipato al campionato 2016/2017 senza valida fidejussione); essendo stato, il ricorso innanzi al TFN, depositato in data 18.7.2017, lo stesso deve ritenersi tempestivo.

Per quanto attiene alla verifica dell’esistenza o meno della condizione prevista all’art. 30, comma 1, C.G.S. CONI, ossia, l’assenza di ipotesi di ne bis in idem, occorre esaminare in modo specifico l’oggetto del procedimento già svoltosi in esito al deferimento della Procura Federale del 28.4.2017, conclusosi, in primo grado, con decisione Com. Uff. n. 86/TFN del 15.5.2017, e in grado d’appello, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 138/CFA del 7.6.2017, con motivi resi pubblici con Com. Uff. n. 20/CFA in data 1.8.2017.

  1. Sul punto, appare opportuna una breve sintesi dei fatti oggetto di tale giudizio, come emergono sia  dalla  lettura  dei suddetti procedimenti sia dalla  relazione  istruttoria  inviata  nel presente giudizio dalla Lega Pro in data 18.8.2017.

Nel corso della stagione sportiva 2016/2017 emergeva che venti società partecipanti al Campionato di Lega Pro avevano stipulato, per l’iscrizione al campionato, polizze assicurative con la società GableInsurance, con sede a Vaduz in Lichtenstein. Successivamente, la predetta società GableInsurance veniva sottoposta alla procedura fallimentare e, di conseguenza, le società partecipanti - per quanto qui interessa - al campionato di Lega Pro rimanevano prive della necessaria copertura fidejussoria.

La FIGC interveniva tempestivamente in ordine all’eccezionale situazione venutasi a creare in corso di campionato e, con C.U. 97/A del 13.12.2016, disponeva che “le società di Serie B e di Lega Pro che, in sede di iscrizione al Campionato 2016/2017, hanno prestato polizze fideiussorie rilasciate dalla GableInsurance AG, devono depositare presso la Lega di appartenenza, entro il termine perentorio del 31 gennaio 2017, h. 19.00, garanzia fidejussoria nelle modalità previste dai C.U. nn. 367/A del 26.4.2016”.

La società ACR Messina s.r.l. provvedeva a depositare, nel termine imposto del 31.1.2017, la garanzia a prima richiesta sostitutiva emessa dalla Argo Global Se. Tuttavia, successivamente, in data 9.2.2017, “la Lega Pro riceveva una segnalazione in merito al mancato pagamento del premio assicurativo della polizza emessa in favore della società ACR Messina s.r.l.”

La Lega Pro chiedeva immediatamente alla ACR Messina s.r.l. delucidazioni al riguardo e, segnatamente, evidenziava la necessità che, ai fini della necessaria esistenza della fidejussione richiesta per il campionato, la stessa predetta società definisse “la propria posizione con la compagnia assicurativa”.

“Il 21.2.2017”, si legge nella relazione istruttoria della Lega Pro del 18.8.2017, “Lega veniva informatacon segnalazione inviata in data 21.2.2017 da European Brokers s.r.l. - che non avendo l’A.C.R. Messina s.r.l. provveduto a quella data al pagamento del premio, la garanzia depositata il 31.1.2017 aveva perso qualsivoglia efficacia nei confronti del beneficiario”, come anche espressamente previsto dall’art. 3 della polizza fidejussoria.

La predetta segnalazione veniva poi trasmessa alla Co.Vi.Soc.

In data 28.4.2017, il Procuratore Federale deferiva davanti al Tribunale Federale Nazionale - Sezione Disciplinare - la società A.C.R. Messina s.r.l. “per aver depositato presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il 31.01.2017, una garanzia dell’importo di €.350.000 in sostituzione di quella non più efficace prestata dalla GableInsurance Ag depositata in sede di rilascio della Licenza Nazionale 2016/2017, anch’essa priva di efficacia nei confronti del beneficiario per mancato versamento del premio”.

Alla società messinese veniva, dunque, contestata la violazione del disposto di cui al Com. Uff. 97/A della FIGC del 13.12.2016 secondo cui il mancato deposito, entro il 31.1.2017, di una nuova garanzia dell’importo di € 350.000,00, in sostituzione di quella non più efficace prestata dalla GableInsurance AG, avrebbe costituito illecito disciplinare sanzionato “su deferimento della Procura Federale, dagli organi di giustizia sportiva con la penalizzazione di due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione 2016/2017”.

Il Tribunale Federale Nazionale, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 86 del 15.5.2017, respingeva gli addebiti mossi dalla Procura federale avverso la società ACR Messina s.r.l. per pretesa violazione dell’art.10, comma 3, C.G.S., in relazione all’art. 85, lett. c), par. IV, delle NOIF, con specifico riferimento al Com. Uff. n. 97/A del 13.12.2016 della FIGC. Riteneva, infatti, il Tribunale Federale Nazionale, non sussistere prova idonea dell’addebito, essendo insufficiente una dichiarazione di inadempimento resa da un soggetto estraneo al contratto assicurativo de qua.

Avverso la predetta decisione del TFN proponeva ricorso il Procuratore Federale.

L’appello veniva accolto nella riunione del 7.6.2017, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n.

138/CFA del 7.6.2017 (e con motivi pubblicati sul Com. Uff. n. 20/CFA del 1.8.2017).

La Corte Federale d’Appello rilevava come ai sensi dell’art. 3 della polizza de qua, il mancato versamento del premio comporti l’inefficacia del contratto. Per quanto, poi, attiene alla prova del preteso mancato versamento, la CFA ricordava come “nell’azione di adempimento (in questo caso l’adempimento di cui la Procura federale chiede il rispetto è il deposito di un valido contratto fideiussorio) il fatto costitutivo è il titolo, sicché la prova che il creditore deve fornire ex art. 2697, 1° comma c.c. (chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento) deve avere ad oggetto soltanto tale elemento; ne deriva che la responsabilità del debitore è consequenziale e la sua colpa è presunta iuris tantum, sicché soltanto la prova dell'avvenuto adempimento o la prova della non imputabilità dell'inadempimento potrà liberarlo nei confronti del creditore (…) Pertanto, la mancata produzione, in entrambi i gradi di giudizio, del suddetto documento implica la prova del mancato pagamento del premio e, dunque, l’inefficacia della polizza ai sensi dell’art. 3 del contratto”.

Affermata, dunque, la mancata tempestiva produzione di valida polizza fidejussoria, ritenuto che ciò comportava una responsabilità in capo alla società A.C.R. Messina s.r.l. per violazione dell’art. 10, comma 3, C.G.S., in relazione all’art. 85, lett. c), par. IV, delle NOIF, la Corte Federale d’Appello, in accoglimento del ricorso proposto dal Procuratore Federale, infliggeva alla società

A.C.R. Messina s.r.l. la sanzione della penalizzazione di punti 2 in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2016/2017. Evidenziava, infatti, in tal senso, la CFA, come l’illecito de quo assumesse “carattere speciale, in quanto conseguente alla violazione non già di norma generale contenuta nelle disposizioni emanate dalla FIGC (Statuto, NOIF e CGS) bensì delle disposizioni introdotte, con norma costituente lexspecialis, dal Comunicato ufficiale n. 97/A, atto originato dalla necessità di porre rimedio ad una situazione di difficoltà specifica e contingente conseguente all’avvenuta liquidazione amministrativa della società assicurativa con la quale diverse società calcistiche avevano stipulato le proprie polizze fidejussorie”.

  1. Come emerge dall’esposta ricostruzione dei fatti oggetto del precedente giudizio, il Procuratore Federale, con il deferimento del 28.4.2017, ha contestato all’A.C.R. Messina s.r.l. ed ai suoi responsabili il mancato deposito presso la Lega  Italiana Calcio Professionistico, entro il 31.1.2017, di valida polizza fidejussoria di €.350.000 in sostituzione di quella - non più efficace – a suo tempo prestata dalla GableInsurance Ag, depositata in sede di rilascio della Licenza Nazionale 2016/2017.

Infatti, la situazione particolare venutasi a creare durante lo svolgimento del suddetto campionato, ha reso necessario uno specifico intervento normativo della FIGC che, con il già citatoCom. Uff. 97/A del 13.12.2016, ha imposto alle società di cui trattasi (tra le quali l’A.C.R. Messina s.r.l.) di regolarizzare la situazione venutasi a creare, depositando, entro il 31.1.2017, una nuova garanzia dell’importo di € 350.000,00, in sostituzione di quella non più efficace prestata dalla GableInsurance AG.

Nello stesso Com. Uff., la FIGC precisava che “l’inosservanza del suddetto termine” avrebbe costituito illecito disciplinare sanzionato “su deferimento della Procura Federale, dagli organi di giustizia sportiva con la penalizzazione di due punti in classifica da scontarsi nella stagione 2016/2017”.

Oggetto del suddetto procedimento è stata dunque la sussistenza o meno della prova in ordine al mancato pagamento della nuova polizza fidejussoria prodotta dall’A.C.R. Messina s.r.l. entro il 31.1.2017 in ossequio a quanto disposto dal Com. Uff. n. 97/A della FIGC; ritenuta inesistente la prova del pagamento della polizza de qua, ne risultava non rispettato il termine sopra indicato. Tanto è vero che questa stessa Corte, nella propria delibera con i motivi, pubblicata sul Com. Uff. n. 20/CFA del 1.8.2017, ha evidenziato come l’illecito contestato dalla Procura Federale all’ACR Messina s.r.l. ed ai suoi responsabili, assumeva “carattere speciale, in quanto conseguente alla violazione non già di norma generale contenuta nelle disposizioni emanate dalla FIGC (Statuto, NOIF e CGS) bensì delle disposizioni introdotte, con norma costituente lexspecialis, dal Comunicato ufficiale n. 97/A, atto originato dalla necessità di porre rimedio ad una situazione di difficoltà specifica e contingente conseguente all’avvenuta liquidazione amministrativa della società assicurativa con la quale diverse società calcistiche avevano stipulato le proprie polizze fidejussorie”.

Ne consegue che la Procura Federale, con il deferimento del 28.4.2017 – le cui conclusioni hanno trovato sostanziale accoglimento nella decisione della Corte Federale d’Appello (Com. Uff.

n. 138/CFA del 7.6.2017, con motivi sul Com. Uff. n. 20/CFA del 1.8.2017) - ha contestato all’A.C.R. Messina s.r.l. ed ai suoi rappresentanti il mancato deposito di nuova efficace polizza fidejussoria entro il 31.1.2017, in relazione a quanto disposto dalla FIGC con il Com. Uff. n. 97/A del 13.12.2016.

Con il ricorso proposto dalla U.S. Vibonese s.r.l. innanzi al TFN è stato, invece, dedotto il mancato definitivo deposito da parte di ACR Messina s.r.l. di una valida ed efficace polizza fidejussoria fino alla fine del campionato.

Del resto, che la violazione dedotta con ricorso ex 30 C.G.S. CONI dalla società U.S. Vibonese Calcio s.r.l. non sia in alcun modo sovrapponibile  e  coincidente  con quella  precedentemente contestata all’A.C.R. Messina s.r.l. dalla Procura Federale nel deferimento del 28.4.2017 è reso evidente dalla stessa circostanza che, a tale data, la Procura non avrebbe potuto che contestare esclusivamente il mancato rispetto del termine di cui si è detto (31.1.2017), imposto dal Com. Uff.

n. 97/A della FIGC, atteso che, a campionato ancora in corso, la società avrebbe ancora potuto produrre (nell’ambito della eccezionalità della situazione venutasi a creare per effetto del sopravvenuto fallimento della società con la quale la società aveva stipulato, all’atto della domanda di partecipazione al campionato, una precedente polizza fidejussoria) altra ed efficace polizza, sanando la posizione irregolare in ordine alla partecipazione al campionato, pur essendo già stata sanzionata per il solo ritardo nella presentazione della polizza sostitutiva.

Peraltro, è notorio che la mancata produzione della necessaria polizza fidejussoria è inadempimento che “non soltanto costituisce illecito disciplinare, ma anche esclude l’ammissione al campionato” (cfr., a titolo esemplificativo, Collegio di Garanzia, Sezioni Unite, decisione n. 60 del 30.11.2015).

Infatti, mente l’omissione di efficace polizza fidejussoria sostitutiva entro il termine del 31.1.2017, costituisce violazione di quanto disposto dal Com. Uff. n. 97/A, la partecipazione al campionato, fino al termine dello stesso, in assenza di valida ed efficace polizza fidejussoria costituisce diversa e più grave violazione delle norme di giustizia sportiva. Sarebbe, del resto, paradossale che l’ordinamento sportivo prevedesse la punizione per la violazione meno grave (ritardo) e lasciasse impunito il comportamento più grave (mancata produzione polizza fidejussoria per tutto il corso della stagione sportiva ovvero partecipazione al campionato in difetto di efficace garanzia fidejussoria).

Conclusivamente, può ritenersi l’ammissibilità del ricorso de quo, atteso che nel precedente procedimento la Procura Federale ha contestato all’A.C.R. Messina s.r.l. il non aver, alla data del 31.1.2017 -come richiesto dal Com. Uff. n. 97/A della FIGC - prodotto efficace polizza fidejussoria sostitutiva di quella venuta meno per effetto della sottoposizione a procedura concorsuale della GableInsurance AG, laddove il presente giudizio ha ad oggetto il fatto che, neppure successivamente alla predetta data (31.1.2017) e, comunque, entro il termine della stagione sportiva 2016/2017 sia stata mai depositata una efficace garanzia, con ciò venendo meno un presupposto indispensabile e necessario, non solo per l’iscrizione, ma anche per la regolare (e legittima) partecipazione al campionato di Lega Pro dell’A.C.R. Messina s.r.l.

Ne consegue, dunque, essendo stata rispettata la condizione di cui all’art. 30, comma 1, C.G.S. CONI e non essendo, cioè, “per i relativi fatti” stato instaurato né pendente “un procedimento dinanzi agli organi di giustizia sportiva”,la piena ammissibilità, anche sotto tale ulteriore profilo, del ricorso ex art. 30 C.G.S. CONI presentato dalla U.S. Vibonese s.r.l. avanti al Tribunale Federale Nazionale.

  1. Venendo al merito del ricorso, lo stesso appare fondato.

Deve ritenersi provato in atti che la società A.C.R. Messina s.r.l. ha disputato, per quanto ai fini del presente giudizio rileva, dal 31.1.2017 fino al termine del campionato, il campionato di Lega Pro, stagione sportiva 2016/2017, in difetto di idonea ed efficace polizza fidejussoria.

In tal senso, si evidenzia come nella relazione istruttoria in atti, inviata dalla Lega Pro a questa Corte Federale di appello il 18.8.2017, la stessa Lega evidenzi che “al mese di aprile la segnalazione indirizzata aCo.Vi.Soc. in data 21.2.2017, risultava ancora priva di riscontro poiché ad essa non era conseguito alcun tipo di intervento da parte degli organi competenti e, nelle more, la società A.C.R. Messina non aveva depositato alcuna ulteriore fidejussione”. Alla luce di tale situazione, Lega Pro in data 19.4.2017 scriveva alla FIGC, essendo “necessario capire l’esito di quella segnalazione giacché il silenzio a fronte della situazione relativa alla società sportiva in parola era pregiudizievole alla corretta formazione della classifica del campionato”.

Nei medesimi sensi depongono i diversi articoli di stampa prodotti dalla ricorrente nei quali viene data a notizia del mancato deposito da parte della A.C.R. Messina s.r.l. di valida fidejussione fino al termine del campionato 2016/2017.

Com’è noto, ai sensi dell’art. 4, comma 1, dello Statuto FIGC il Consiglio federale della Federcalcio “approva, dopo averne verificata l’idoneità, i modelli organizzativi e le procedure concernenti il funzionamento della FIGC, con particolare riferimento alle materie inerenti al tesseramento, all’affiliazione, all’ammissione ai campionati professionistici, al controllo delle società, al controllo sulla regolarità dei campionati”.

Recita, in particolare, l’art. 8, comma 1, dello Statuto FIGC: “Il Consiglio federale stabilisce i requisiti e criteri per l’ammissione ai campionati organizzati dalle Leghe professionistiche. In particolare, al fine di assicurare lo sviluppo progressivo e qualitativo del  calcio nazionale, il Consiglio federale adotta un sistema di licenze determinandone periodicamente i requisiti  in armonia con i principi dell’UEFA in materia di licenze per le competizioni europee, avuto riguardo a criteri sportivi, infrastrutturali, organizzativi, legali ed economiconfinanziari”. Precisa, poi, il successivo comma 2: “Ciascuna società, per avere titolo a partecipare al campionato professionistico di competenza, deve ottenere annualmente la licenza dalla FIGC entro i termini stabiliti dal Consiglio federale in armonia con i termini fissati dall’UEFA per le proprie licenze”.

Dispone l’art. 52, comma 1, NOIF: “Il titolo sportivo è il riconoscimento da parte della F.I.G.C. delle condizioni tecniche sportive che consentono, concorrendo gli altri requisiti previsti dalle norme federali, la partecipazione di una società ad un determinato Campionato”.

Gli organi del Sistema delle Licenze Nazionali sono la Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche (Co.Vi.So.C.) e la Commissione Criteri Infrastrutturali  e Sportivi- Organizzativi (cfr. art. 77 NOIF). Le norme che regolano lo svolgimento dei procedimenti per l’ottenimento della Licenza Nazionale innanzi alla Co.Vi.So.C. e alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi - Organizzativi, sono emanate, ai sensi dell’art.90 ter NOIF, “annualmente dal Consiglio federale, stabilendo anche termini diversi da quelli previsti nel presente Titolo”.

Con Com. Uff. n. 368/A del 26.4.2016, il Consiglio Federale della FIGC, visti gli artt. 8 e 27 dello Statuto in materia di Sistema delle Licenze Nazionali, ha deliberato, per quanto segnatamente rileva ai fini della definizione della presente controversia, di “approvare il Sistema delle Licenze Nazionali per l’ammissione al Campionato Professionistico di Lega Pro 2016/2017”.

Per effetto di quanto disposto dal Titolo I, lett. D), dei Criteri Legali ed Economico-Finanziari di cui al predetto Com. Uff. n. 368/A, le società devono, entro il termine del 30.6.2016, “depositare, a pena di decadenza, presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, anche mediante fax o posta elettronica certificata, la domanda di ammissione al campionato professionistico 2016/2017, contenente la richiesta di concessione della Licenza Nazionale. Ai fini dell’ottenimento della Licenza Nazionale le società devono versare la tassa di iscrizione al campionato di Divisione Unica”, unitamente a tutta una serie di documenti ivi espressamente previsti, tra cui “…. 8) l’originale della garanzia a favore della medesima Lega, da fornirsi esclusivamente attraverso fidejussione a prima richiesta dell’importo di € 350.000,00, rilasciata da Banche che figurino nell’Albo delle Banche tenuto dalla Banca d’Italia, dai soggetti iscritti nell’Albo di cui all’art. 106 del T.U.B., dalle società assicurative iscritte nel relativo Albo IVASS ed autorizzate all’esercizio del ramo 15 (cauzioni) di cui all’art. 2, comma 3 del Codice delle assicurazioni private. Il modello tipo della garanzia e l’eventuale rating delle società assicurative saranno resi noti dalla F.I.G.C., con separata comunicazione …”

Precisa, inoltre, il Com. Uff. di cui trattasi che l’inosservanza del suddetto termine, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai precedenti punti 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8),

9) e 10), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la penalizzazione di un punto in classifica, per ciascun inadempimento, da scontarsi nel campionato 2016/2017.

La Co.Vi.So.C. e la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, entro il 12.7.2016, esaminata la documentazione prodotta dalle società e quanto trasmesso dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, verificato l’assolvimento dei pagamenti da parte delle società ed effettuati gli ulteriori accertamenti, comunicano alle società l’esito della loro istruttoria, inviando copia della comunicazione per conoscenza alla F.I.G.C. ed alla Lega Italiana Calcio Professionistico.

In caso di esito positivo della istruttoria da parte di tutte e due le suddette Commissioni, la domanda di concessione della Licenza si intende accolta. Le società che non sono risultate in possesso dei requisiti richiesti per l’ottenimento della Licenza Nazionale ai fini della partecipazione al Campionato di Divisione Unica 2016/2017 possono presentare ricorso avverso la decisione negativa della relativa Commissione. Il ricorso deve essere depositato presso la Commissione competente, entro il termine perentorio del 15.7.2016, ore 19:00.

Ferma restando l’applicazione delle sanzioni previste ai precedenti Titoli I), II) e III) “potranno essere integrati, entro il termine perentorio del 15.7.2016, ore 19:00, tutti gli adempimenti indicati nei medesimi Titoli, fatta eccezione per il deposito della domanda di ammissione al campionato di Divisione Unica 2016/2017. La documentazione depositata successivamente al termine perentorio del 15 luglio 2016, ore 19:00, fatta eccezione per la certificazione ed il parere di cui al successivo capoverso, non potrà essere presa in considerazionedalle suddette Commissioni né dal Consiglio Federale nell’esame dei ricorsi”.

Orbene, da una lettura organica e sistematica della regolamentazione federale in materia di Licenze Nazionali e di requisiti e condizioni per la partecipazione ai campionati professionistici, si ricava, in maniera chiara ed inequivoca, come, per l’ordinamento federale, la stipula e conseguente produzione della polizza fidejussoria di cui, per quanto qui interessa con riferimento al campionato di Lega Pro, al sopra indicato punto 8, del Titolo I, lett. D), dei Criteri Legali ed Economico- Finanziari di cui al predetto Com. Uff. n. 368/A, costituisca requisito imprescindibile per ottenere la licenza e per poter regolarmente iscriversi e prendere parte al campionato di competenza.

Del resto, l’art. 23 dello Statuto del CONI (rubricato “Indirizzi e controlli sulle Federazioni Sportive Nazionali”) prevede espressamente che “Ai sensi del decreto legislativo 23.7.1999, n. 242, e successive modificazioni e integrazioni, oltre quelle il cui carattere pubblico è espressamente previsto dalla legge, hanno valenza pubblicistica esclusivamente le attività delle Federazioni sportive nazionali relative all’ammissione e all’affiliazione di società, di associazioni sportive e di singoli tesserati; alla revoca a qualsiasi titolo e alla modificazione dei provvedimenti di ammissione o di affiliazione; al controllo in ordine al regolare svolgimento delle competizioni e dei campionati sportivi professionistici; all’utilizzazione dei contributi pubblici; alla prevenzione e repressione del doping, nonché le attività relative alla preparazione olimpica e all’alto livello, alla formazione dei tecnici, all’utilizzazione e alla gestione degli impianti sportivi pubblici”.

Nella medesima direzione, anche la FIGC, nello stesso Com. Uff. n. 97/A del 13.12.2016, qui in rilievo, ha cura di premettere, testualmente, “considerato che le norme e le prescrizioni dettate per l’ammissione al campionato, tra  cui rientra quella sull’obbligo di deposito della  fidejussione, afferiscono alle attività a rilevanza pubblicistica della Federazione, ai sensi del combinato disposto dell’art. 15 della legge 23.7.1999, n. 242 e dell’art. 23 dello Statuto del CONI”, precisando, poi, “che le medesime disposizioni sono emanate nell’ambito di quanto previsto dall’art. 12 della Legge 91/81, al precipuo fine di garantire il regolare svolgimento dei campionati sportivi”.

Non vi è dubbio alcuno, dunque, che la presentazione di una (valida ed efficace) fidejussione bancaria o assicurativa costituiscaconditio sine qua non per l’iscrizione e la regolare partecipazione al campionato e, dunque, in ordine al regolare svolgimento del campionato medesimo, la cui organizzazione e corretta gestione dei relativi profili pubblicistici in rilievo rappresenta attività demandata al controllo della stessa FIGC.

Infine, tale assunto è ribadito dalla stessa Federazione, letteralmente ed espressamente, in modo, ancora una volta, inequivoco, nello stesso anzidetto Com. Uff. n. 97/A del 13.12.2016: “… l’operatività ed efficacia della garanzia fidejussoria costituisce requisito di partecipazione al campionato e deve permanerecosì come prescritto – fino al 31.102017”.

Del resto, non occorre neppure dimenticare come la garanzia fidejussoria di cui trattasi rappresenti fondamentale strumento di tutela per la categoria dei lavoratori interessati (calciatori) ed anche per questo l’ordinamento federale circonda di particolare attenzione la sua regolare, tempestiva, utile ed efficace produzione da parte delle società.

In definitiva, allora, il comportamento del legale rappresentante (o di chi per esso) della società

A.C.R. Messina s.r.l. si è, nella circostanza, tradotto, specie alla luce di quanto emerso in sede di acquisizione istruttoria documentale e di quanto rappresentato dalla stessa Lega Pro nella sua relazione del 18.8.2017, in una sostanziale condotta omissiva, suscettibile della violazione dei doveri di “lealtà, probità e correttezza” di cui all’art. 1 bisC.G.S. FIGC e in dispregio al disposto dell’art. 10, comma 3, C.G.S. FIGC, in relazione all’art. 8 dello Statuto FIGC, che sanziona gli inadempimenti per le comunicazioni ed il deposito di documenti connessi al “rilascio delle licenze FIGC” previsti appunto dal C.U. 368/A.

  1. Precisato che, quindi, la posizione dell’eventuale soggetto – persona fisica individuato quale responsabile della predetta condotta potrà essere esaminata e, eventualmente, sanzionata solo a seguito della (eventuale) iniziativa e deferimento della Procura Federale, nel presente giudizio viene in accertamento, incidenter tantum, nella sola prospettiva, cioè, qui in rilievo, relativa al regolare svolgimento del campionato di Lega Pro stagione sportiva 2016/2017, per gli effetti dell’esame (ed eventuale accoglimento) della domanda proposta dalla U.S. Vibonese s.r.l. nel proprio ricorso ex art. 30 C.G.S. CONI, il profilo della regolare o meno partecipazione dell’ACR Messina s.r.l. al campionato anzidetto.

Orbene, come detto, sotto siffatto profilo di rilievo ai fini della definizione del presente giudizio, questa Corte non può che prendere atto, per i riconnessi effetti sulla classifica del campionato, del fatto che l’A.C.R. Messina ha preso parte al campionato di Lega Pro, stagione sportiva 2016/2017 (quantomeno, a fare data, per quanto giuridicamente di rilievo per l’ordinamento federale, dal 31.1.2017) senza la necessaria prescritta garanzia fidejussoria, disattendendo uno dei requisiti imprescindibili per la stessa iscrizione al campionato, violando la normativa imperativa (nella prospettiva dell’ordinamento federale) di riferimento, infrangendo le disposizioni poste a base delle garanzie che l’ordinamento stesso presta ai diritti del lavoratore-calciatore. Non può, quindi, questa Corte che riaffermare quanto già espressamente ed inequivocabilmente stabilito dalla normativa federale, ossia la indispensabilità e correlata imprescindibilità della esistenza di valida ed efficace polizza fidejussoria per partecipare ai campionati organizzati dalle Leghe professionistiche, in difetto della quale la sanzione prevista è quella della esclusione (rectius, non iscrizione al campionato).

Nel caso di specie, essendo ormai stato disputato l’intero campionato e non essendo, dunque, tecnicamente possibile l’esclusione della società che vi ha preso parte in difetto di un requisito essenziale, detta sanzione si traduce nella retrocessione della società che ha preso parte al campionato medesimo – in assenza, appunto, della ridetta condizione essenzialeall’ultima posizione della graduatoria di cui alla classifica del campionato.

Pertanto, in accoglimento del ricorso proposto dalla U.S. Vibonese Calcio s.r.l., accertato che la società ACR Messina s.r.l. ha disputato e portato a termine il campionato di Lega Pro, stagione sportiva 2016/2017, senza la prescritta, necessaria ed indispensabile garanzia fidejussoria, considerato che ciò si traduce nel venir meno di uno dei requisiti imprescindibili per la partecipazione al campionato, tenuto conto chenel caso di specie – essendosi già concluso il campionato di cui trattasi ed essendosi anche disputata la fase dei play-out, la prevista sanzione della esclusione della società dallo stesso si traduce nella retrocessione della società A.C.R. Messina

s.r.l. all’ultimo posto della graduatoria della classifica del Campionato di Lega Pro, Girone C, stagione sportiva 2016/2017.

  1. Esulano dalla materia del contendere le conseguenze pratiche di tale posizionamento della società A.C.R. Messina s.r.l. all’ultimo posto della graduatoria della classifica del Campionato di Lega Pro, Girone C, stagione sportiva 2016/2017, trattandosi di adempimenti meramente organizzativi che discendono in maniera automatica dal predetto posizionamento,

Come sopra affermato, le richieste avanzate dalla reclamante di essere reintegrata “nell’organico di Serie C … mediante scorrimento della graduatoria” non costituiscono autonoma domanda giudiziale bensì una mera conseguenza del presente provvedimento emesso nei confronti della

A.C.R. Messina s.r.l., cui ottempererà la competente Lega Pro in conseguenza dell’avvenuta modifica della graduatoria della classifica del suddetto campionato 2016/2017.

Per questi motivi la C.F.A., in accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Vibonese Calcio S.r.l. di Vibo Valentia (VV), dispone il posizionamento della società A.C.R. Messina all’ultimo posto in classifica del Campionato di Lega Pro, Girone C, nella Stagione Sportiva 2016/2017.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

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