F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2017/2018 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione pubblicata sul C. U. n. 36/CFA del 01 Settembre 2017 (motivazioni) relativa al C. U. n. 013/CFA del 19 Luglio 2017 (dispositivo) – RICORSO DEL CALC. FAZIO PASQUALE DANIELE (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE DELLA SOCIETÀ ANDRIA BAT) AVVERSO LA SANZIONE: – AMMENDA € 3.000; INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 16, COMMA 1 DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI IN VIGORE DAL 2010 – NOTA N. 2449/400 PF14-15 GP/MA DEL 9.9.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Com. Uff. n. 91 del 29.5.2017)

RICORSO DEL CALC. FAZIO PASQUALE DANIELE (ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE DELLA SOCIETÀ ANDRIA BAT) AVVERSO LA SANZIONE:

-     AMMENDA 3.000;

INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 BIS, COMMA 1 C.G.S., IN RELAZIONE ALL’ART. 16, COMMA 1 DEL REGOLAMENTO AGENTI DI CALCIATORI IN VIGORE

DAL 2010NOTA N. 2449/400 PF14-15 GP/MA DEL 9.9.2016 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Com. Uff. n. 91 del 29.5.2017)

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, con decisione pubblicata mediante comunicato ufficiale n. 87/TFN, quanto al dispositivo, e 91/TFN, nella versione completa delle relative motivazioni, si è pronunciato sul deferimento elevato, in data settembre 2016, dal Procuratore Federale nei confronti, tra gli altri, del sig. Pasquale Daniele Fazio, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Società Andria Bat, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1, del CGS (all'epoca dei fatti art. 1, comma 1, del CGS) in relazione a quanto previsto dall'art. 16, comma 1, del Regolamento agenti vigente dall’8.4.2010 al 31 marzo 2015, per essersi avvalso dell’attività di agente del Sig. Giorgio Abondio, senza conferire allo stesso formale mandato su modulo predisposto dalla F.I.G.C., nell'ambito della stipulazione del contratto con la società Andria Bat del 2.8.2010.

All’esito del dibattimento, il giudice di prime cure ha applicato la sanzione di € 3.000,00 di ammenda.

Avverso la suindicata decisione il ricorrente ha interposto reclamo all’uopo deducendo l’erroneità e l’ingiustizia del provvedimento di prime cure sulla scorta dei motivi di appello di seguito sintetizzati e che saranno in prosieguo passati in rassegna:

    • il Tribunale federale fonderebbe la sua decisione esclusivamente sulla dichiarazione etero accusatoria del sig. Riccardo di Bari all'epoca dei fatti Direttore Sportivo della Società Andria con la quale il calciatore Fazio stipulò il contratto qui in rilievo;
    • le dichiarazioni in argomento, oltre ad essere prive di riscontri esterni, sarebbero inattendibili per l'interesse diretto dello stesso Di Bari nella vicenda in relazione alle (possibili) conseguenze disciplinari, a suo carico, in caso di diversa dichiarazione;
    • in atti vi sarebbero, di contro, elementi probatori di segno contrario, vale a dire le prove documentali attestanti le azioni giudiziarie intraprese dall'Agente di Calciatori Abondio Giorgio nei confronti dell'Andria BAT per la riscossione di quanto pattuito per l'attività svolta in favore della società nella stipula del primo contratto professionistico con il calciatore Fazio Pasquale Daniele avvenuta in data 2 agosto 2010, a dimostrazione che l'Agente Abondio avrebbe agito nell'interesse della società e non del calciatore;
    • la  sanzione  irrogata  non  sarebbe  proporzionata  ai  fatti  ed  alla  capacità  reddituale  del ricorrente a momento della sua consumazione.

I medesimi motivi di gravame sono stati ribaditi dal ricorrente nel corso dell’udienza. Da parte sua la Procura Federale ha, invece, insistito per la reiezione del ricorso.

La Corte Federale d’Appello, nella composizione a Sezioni Unite, a seguito dell’udienza del 19.7.2017, e della successiva camera di consiglio, ha reso la seguente decisione.

Motivi della decisione

La Corte, letti gli atti di gravame, sentite le parti presenti ed esaminati gli atti ufficiali, ritiene che il ricorso in epigrafe sia infondato e che, pertanto, vada respinto.

L’ambito cognitivo del presente procedimento verte sulla effettività riferibilità al ricorrente, per effetto di un pregresso incarico dal medesimo conferito in elusione della disciplina endofederale, dell’attività svolta dall’agente sig. Giorgio Abondio in vista del perfezionamento del contratto stipulato con la società Andria Bat in data 2 agosto 2010.

Ed, invero, la partecipazione del predetto Agente alle trattative ed alla stipula del contratto non è in contestazione, venendo qui in rilievo solo la compiuta individuazione del soggetto ( ricorrente ovvero la società Andria Bat ) per conto del quale il suddetto Agente ha operato.

Occorre, peraltro, soggiungere che un mandato formale veniva effettivamente conferito dal predetto calciatore all’agente Sig. Abondio, ma solo dal 6.12.2010 al 5.12.2012.

L’opzione ricostruttiva posta a base del deferimento promosso dall’organo dell’accusa è stata convalidata dal giudice di prime cure che ha applicato al ricorrente la sanzione dell’ammenda di € 3.000.

La richiamata statuizione riposa sulle dichiarazioni rese dal Sig. Riccardo Di Bari, all’epoca dei fatti Direttore Sportivo della Società Andria, alla Procura Federale, con le quali il predetto, riferendosi al contratto stipulato con il calciatore Pasquale Daniele Fazio del 2.08.2010, ha testualmente riferito: “…Essendo un ottimo giovane calciatore decisi di portarlo all’Andria. Con l’aiuto dell’agente del calciatore, Sig. Abondio Giorgio, ho raggiunto un accordo con la proprietà del Casarano e ho acquisito le prestazione del calciatore Fazio…. Il calciatore era assistito dal Giorgio Abondio che ha seguito tutte le fasi della trattativa fino alla stipula del contratto avvenuta in presenza mia, del calciatore, di Abondio e dell’Amministratore Delegato Troia Sebastiano”.

Orbene, ritiene la Corte che la decisione del Tribunale Federale rifletta una sufficiente capacità di resistenza alle censure articolate con il mezzo qui in rilievo.

A tal riguardo è sufficiente notare che, contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, non possono qui trovare applicazione i rigorosi parametri di sindacato che la giurisprudenza, anche penale, ha elaborato per lo scrutinio delle cd. dichiarazioni di correo, non comparendo il Sig. Riccardo Di Bari tra i soggetti deferiti.

D’altro canto, e sotto diverso profilo, l’attendibilità delle dichiarazioni rese dal predetto dirigente trova elemento di conforto nella stessa elencazione delle persone presenti alla stipula del contratto, risultando la società in quella sede già ampiamente rappresentata, oltre che dal Di Bari, anche dall’amministratore delegato, sig. Troia Sebastiano.

All’interno della descritta cornice si rivela, invero, del tutto inverosimile che il ricorrente, al primo contratto da professionista, e nonostante la giovane età, provvedesse – in assenza peraltro di qualsivoglia documentata esperienza – da solo alla cura dei propri interessi, negoziando direttamente i suoi diritti senza avvalersi del patrocinio di una persona esperta.

Di contro, la già evidenziata presenza di ben due dirigenti che operavano per contro della società rende del tutto ultronea – e dunque – poco verosimile l’ipotesi alternativa che il sig. Abondio curasse gli interessi della società e non già quelli del ricorrente.

Peraltro, la ricostruzione offerta dal Di Bari si armonizza con le seguenti ulteriori emergenze processuali.

Anzitutto, con le dichiarazioni rese da Gianluca Toma, anch’egli dirigente dell’Andria Bat, il quale ha confermato che, nella stagione 2010/2011, gli interessi del ricorrente erano curati dal sig. Abondio.

Occorre poi soggiungere che proprio il sig. Abondio, agente dei calciatori, è stato formalmente incaricato dal ricorrente appena qualche mese dopo, per il periodo cioè dal 6.12.2010 al 5.12.2012.

Tale incarico risulta formalizzato in un’epoca in cui non vi era alcuna scadenza o altro evento che ne giustificasse il conferimento e (muovendo dalla tesi di parte ricorrente) risulta inspiegabilmente rilasciato ad un soggetto (Abondio) che, nella ricostruzione attorea, risultava già legato alla società Andria (per contro della quale avrebbe partecipato alla stipula del contratto del 2.8.2010), vale a dire proprio alla società nei cui confronti avrebbe dovuto far valere e tutelare i diritti del ricorrente.

L’inverosimiglianza di tale alternativa opzione ricostruttiva costituisce  un’ulteriore conferma alla tesi secondo cui, già alla data del 2.8.2010, il sig. Abondio fosse agente del ricorrente, costituendo l’incarico conferito con decorrenza 6.12.2010 la formalizzazione in chiaro di un rapporto già precedentemente perfezionato.

In definitiva, una lettura d’insieme di tutte le suesposte circostanze rende attendibili le dichiarazioni rese dal Di Bari e ampiamente verosimile la ricostruzione in esse compendiata.

Né, peraltro, a diversa conclusione può condurre la circostanza che il sig. Abondioche peraltro ha definito i propri corrispondenti addebiti con il rito del patteggiamento – abbia azionato i suoi crediti nei confronti dell’Andria e non del ricorrente.

Tale circostanza è agevolmente spiegabile in ragione della maggiore solvibilità della detta società rispetto al ricorrente, che, peraltro, per sua stessa ammissione, non ha mai corrisposto al sig. Abondio alcun compenso, nemmeno in relazione al periodo in cui risultava formalmente conferito l’incarico.

Infine, prive di pregio devono ritenersi anche le residue doglianze incentrate sull’ammontare della sanzione inflitta, contenuta in appena € 3.000,00, da ritenersi proporzionata ai fatti in addebito ed alle capacità economiche del ricorrente.

Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il ricorso va respinto con conseguente incameramento della tassa reclamo.

Per questi motivi la C.F.A. respinge il ricorso come sopra proposto dal calciatore Fazio Pasquale Daniele.

Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

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